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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09815/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi - con cui Giahpi&o Cannone contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione della sua corresponsabilità con il fratello nell'illecita detenzione dello stupefacente rinvenuto - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, il primo perché non dedotto con il gravame di merito, il secondo perché attinente a questioni di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6, sulle prove della co-detenzione illecita); Considerato che, in ogni caso, il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, essendo state svolte doglianze in palese contrasto corri/dato normativo e la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo la motivazione sul punto corretta in diritto e non manifestamente illogica, sia quanto all'assenza di favorevoli elementi valutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia quanto alla giustificazione della pena irrrogata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- DE7 C. 7 " 7-,:'1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi - con cui Giahpi&o Cannone contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità e [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione della sua corresponsabilità con il fratello nell'illecita detenzione dello stupefacente rinvenuto - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, il primo perché non dedotto con il gravame di merito, il secondo perché attinente a questioni di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6, sulle prove della co-detenzione illecita); Considerato che, in ogni caso, il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, essendo state svolte doglianze in palese contrasto corri/dato normativo e la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo la motivazione sul punto corretta in diritto e non manifestamente illogica, sia quanto all'assenza di favorevoli elementi valutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia quanto alla giustificazione della pena irrrogata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- DE7 C. 7 " 7-,:'1
Sentenza Cassazione n. 09815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris