CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che confermava la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; - che viene articolato un unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non avendo la corte considerato che il Boccia sarebbe stato un mero prestanome; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (che ha specificamente motivato in ordine al profilo sollevato dal ricorrente: pag. 3 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C i re estensore LhPresid