CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1987
Cassazione n. 15177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1987 [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/06/1985 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdatn avviso-alle-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma con cui sono stati condannati in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 e 337 cod. pen.. 2. I ricorsi, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine alla prova della decisione impugnata, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti personalmente dagli imputati. 3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; i ricorsi proposti, sottoscritti personalmente dagli imputati, sono pertanto inammissibili ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i