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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27149/2026

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el ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano,ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena nelle formedella detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e art. 47 -ter, comma1 - ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penale esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord.pen.) formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX,tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi diricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 147cod. pen., art 47-ter Ord. pen., 684 cod.p.p. nonché la illogicità, l’insufficienza ela contraddittorietà della motivazione ne illogica, insufficiente e contraddittoriasulla compatibilità carcerariaDeduce la difesa che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettatol’istanza ritenendo che le condizioni di salute del detenuto, ottantaseienne,affetto da plurime e non autosufficiente fossero compatibile con il regimedetentivo, nonostante i molteplici elementi clinici contrari.In particolare, il Tribunale si sarebbe limitato a recepire quanto affermatonella relazione sanitaria redatta dal personale del carcere di XXXXXXXXXXXXXlaquale non avrebbe considerato una serie di criticità evidenziate nell’istanzadifensiva, quali in particolare la mancanza di condizioni igieniche adeguate; lostatus della dentiera; i danni permanenti della falda di ematoma subduraleevidenziata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e non rilevata nelle precedenti relazioni; le cadutedel detenuto in cella, a seguito delle quali è rimasto per terra sul pavimento,sporco di feci e urine, l’assenza di trattamento fisioterapico; circostanze questeespressive di assenza di condizioni detentive dignitose.Si eccepisce, poi, che nell’ordinanza nulla si dice in merito ai motivi per cui ilricorrente non usufruisca di visite specialistiche e di esami diagnostici mirati;sulla impossibilità del detenuto di svolgere atti di vita quotidiana, trattandosi disoggetto totalmente paralizzato, costretto a vivere su una carrozzina in cellasenza mai poterne uscire; e in ordine al decadimento da Alzheimer.In sintesi, l’ordinanza avrebbe trascurato di valutare queste circostanzecondizioni, sminuendo il decadimento fisico del ricorrente e senza considerare ilpeggioramento delle condizioni salute a causa dell’ematoma subdurale cronico.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666 cod. proc.pen., 146 e 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen. in ordine all’omesso differimento dipena o omessa concessione della detenzione domiciliare, senza disporre unaconsulenza tecnica di ufficio.Rileva la difesa che a fronte del grave quadro patologico, il Tribunaleavrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti tecnici per verificare quantodocumentato dalla difesa, non avendo preso in considerazione la nota delresponsabile dell’Istituto penitenziario di Parma che già nel 2014 evidenziava cheil detenuto necessitava di assistenza continua, 24 ore su 24 ore.In conclusione, la difesa ribadisce che il Tribunale non ha posto in essere gliaccertamenti necessari ai fini di stabilire se vi è un trattamento contrario alsenso di umanità specificamente considerato che anche dalle relazioni sanitariedel carcere le condizioni di salute vengono considerate non più sufficienti, mamediocri.2.3.

Con il terzo motivo si deduce l’erroneità della decisione di rigettare larichiesta di perizia medico-legale, nonostante il contrasto insanabile tra lerelazioni di parte (XXXXXXXXe XXXXXXX) e quella del carcere, rilevando altresìche la valutazione del presunto mantenimento delle capacità cognitiva si èfondata sui colloqui telefonici, ascoltati dal personale di Polizia giudiziariasecondo un metodo del tutto inadeguato.La difesa rileva, a tal riguardo, che il giudice non può sostituirsi aglispecialisti e, in caso di incertezza, ha l’obbligo di disporre perizia, dovendosi,nella fattispecie, accertare, attraverso la necessità della perizia quali dannicerebrali sussistano e se da essi derivi una condizione compatibile con il carceree se sia adeguatamente curato.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il travisamento della sentenzadella Corte europea dei diritti dell’uomo del [OSCURATO:PERSONA], la quale haaccertato la sussistenza di un trattamento inumano e degradante in violazionedell’art. 3 CEDU.Il provvedimento impugnato ha infatti indebitamente ridimensionato laportata di tale accertamento, fondandosi su una relazione sanitaria dell’istitutopenitenziario risalente al 2023 che, oltre a non risultare acquisita nel fascicoloesaminato dalla Corte EDU, appare comunque inidonea a smentire le conclusionicui è pervenuto il giudice europeo.È stato inoltre del tutto trascurato che la Corte EDU ha ravvisato laviolazione dell’art. 3 CEDU proprio in ragione dell’inadeguatezza delle curemediche assicurate al detenuto, ritenendo che le condizioni di detenzione nongarantissero un trattamento sanitario conforme agli standard convenzionali.Il provvedimento impugnato ha, altresì, attribuito valore decisivo allarelazione sanitaria che escludeva la necessità di trattamenti fisioterapici, senzache tale valutazione fosse mai sottoposta ad alcun contraddittorio,recependoacriticamente conclusioni provenienti dall’Amministrazione penitenziaria eomettendo la verifica della loro attendibilità e compatibilità con l’accertamentogià compiuto dalla Corte europea.2.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la illogicità della motivazionesull’adeguatezza dell’assistenza ricevuta in carcere dal ricorrente non avendoconsiderato il Tribunale le allegazioni difensive che mostrano continue cadute,indicative della necessità di una assistenza continuativa, nonché indicative dilesioni fisiche, di insufficienza delle condizioni igieniche, soprattutto conriferimento allo stato della dentiera evidenziando come le relazioni del carcerenon spiegano né smentiscono queste criticità.2.6.

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione inordine al giudizio di bilanciamento tra salute e pericolosità sociale, lì dove ilTribunale ha ritenuto il detenuto ancora “elevatissimamente pericoloso”,ignorando che il ricorrente ha 86 anni, è semi-paralizzato, rischia la vita ad ognicaduta, soffre di Alzheimer e vive in stato di estremo decadimento fisico.Di conseguenza, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe formulato ungiudizio di pericolosità fondato sul passato, non aggiornato alle condizioni attuali,non spiegando le ragioni per le quali l’eventuale detenzione domiciliare, in unaclinica lontana dalla XXXXXXXX, presidiata dal dispositivo di controllo oelettronico, non possa ritenersi adeguate.Il Tribunale in conclusione non avrebbe fornito spiegazione adeguata dellasussistenza di una pericolosità attuale e concreta.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PasqualeSansonetti ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.Le doglianze difensive, oggetto di sei distinti motivi ricorso, pongono profilitra loro sovrapponibili e, comunque, interdipendenti sicché si rende necessariauna loro trattazione congiunta.2.

Va in premessa evidenziato che secondo i consolidati principi,ripetutamente affermati da questa Corte, di recente ribaditi da Sez. 1,n. 21617 del 2026 (non mass.), ai fini del differimento facoltativo della penadetentiva, di cui all'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. - o della detenzionedomiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti -è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale daporre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e,comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nellostato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tral' interesse del condannato, presidiato dall 'art. 32 Cost., ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (da Sez. 1, n.2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 280352 – 01 -Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01).Al contempo la giurisprudenza di legittimità precisa che, rispetto aldifferimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far renderel'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità la cui tutela èricompresa nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv.274879-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01),dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace dideterminare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01).Anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza è chiamato ad effettuareun bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati beni ingioco, di cui deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414- 01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano,Rv. 240602-01; Sez. 1, n. :36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511-01;Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753-01; Sez. 1, n. 1138 del08/03/1994, Tana, Rv. 197204-01; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993,Rancadore, Rv. 192698-01), che non si sottrae al sindacato di legittimità, basatasu un'accurata ricognizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, nonesclusa l'eventuale ricorrenza di profili di pericolosità ostativi (Sez. 1, n. 21969del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375-01).3.

Tanto precisato, occorre osservare che l’ordinanza impugnata ha dedicatoun’approfondita disamina alle condizioni di salute del ricorrente, richiamandointegralmente il precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 6agosto 2025.

Tale provvedimento aveva accertato la sussistenza di un quadroclinico grave, ritenuto tuttavia compatibile con il regime detentivo in quantosuscettibile di adeguata cura all’interno dell’istituto penitenziario.

L’ordinanza haaltresì sottolineato che sulla medesima istanza erano già stati acquisiti i parericontrari della DNA e della DDA.Il Tribunale ha fondato il rigetto dell’istanza sulle risultanze della relazionesanitaria del 30 ottobre 2025, dando puntualmente conto delle numerosepatologie da cui i l r icorrente è affetto — tra cui diabete mell ito,broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), proctite ulcerosa, cedimentivertebrali su base osteoporotica e cardiopatia ipertensiva — nonché degli esiti dipregresse patologie e traumi, segnatamente all’arto superiore in conseguenza diuna caduta, dell’emiplegia sinistra derivante da lesione cerebellare provocata daarma da fuoco, degli esiti di ematoma subdurale cronico conseguente a caduta edelle pregresse patologie neoplastiche (neoplasia vescicale e adenocarcinoma)trattate mediante intervento di resezione.Nel provvedimento impugnato si è evidenziato come il detenuto sia costrettoa permanere a letto per gran parte della giornata a causa dell’elevato rischio dicadute e risulti esposto a significativi rischi di eventi acuti, non prevedibili néprevenibili.

Ciononostante, il Tribunale ha rilevato che lo stesso è costantementeassistito da strutture sanitarie specializzate, quali il Servizio di AssistenzaIntensificata (SAI) e il Reparto di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] PaoloXXXXXXXXXXSulla base di tali elementi, i l Tribunale ha concluso nel sensodell’adeguatezza dell’assistenza sanitaria assicurata in ambito penitenziario,anche mediante il ricorso agli strumenti previsti dall’art. 11 dell’Ord. pen., purevidenziando la scarsa adesione alle prescrizioni terapeutiche impartite.Muovendo poi dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Edudel 9 ottobre 2025 (XXXX c.

Italia) - che ha specificamente riguardato ilricorrente – il Tribunale ha evidenziato, nella direzione del rigetto delle doglianzedifensive circa la inadeguatezza delle cure fisioterapiche assicurate in carcere(oggetto della pronuncia di condanna da parte della Corte EDU), che innanzi alGiudice europeo si era omesso di allegare una relazione sanitaria specialistica del14 settembre 2023, ora considerata, che dava atto della inutilità dellaprosecuzione di detti trattamenti perché la situazione, sotto tale profilo, si erastabilizzata.Il Tribunale a fronte di un quadro patologico grave – inidoneo a integrare ipresupposti del differimento obbligatorio di cui all’art. 146 cod. pen. – haritenuto, dunque l’insussistenza delle condizioni per il rinvio facoltativodell’esecuzione della pena, di cui all’art. 147 cod. pen., anche nella forma delladetenzione domiciliare, sulla base della relazione sanitaria della strutturadetentiva da cui ha tratto l’adeguatezza delle cure in ambiente carcerario,evidenziando l’insussistenza della necessità di disporre la perizia medica.In relazione alla insussistenza della necessità della perizia, il Tribunale harimarcato come la stessa relazione del consulente di parte, pur concludendo perl’incompatibilità abbia, in realtà, ipotizzato soltanto un probabile decadimentocognitivo a seguito delle risposte fornite dal paziente, lì dove la DDA aveva,invece, rilevato che nei colloqui con i familiari il detenuto aveva mostrato unacapacità intellettiva, ancora presente e non deteriorata in maniera evidente.L’assenza di incongruenze tra la Relazione dei sanitari del presidio carcerarioe la relazione del consulente di parte ha, dunque, condotto il Tribunale a ritenerel’insussistenza di una condizione di incompatibilità delle condizioni di salute deldetenuto con la detenzione, tale da non richiedere l’espletamento della periziasul punto.Cionondimeno, il Tribunale ha rilevato che a causa delle patologiesopraindicate si è delineata una sempre più grave e marcata compromissione delquadro motorio per le quali il condannato - persona di 86 anni e dunque in etàavanzata - necessita di aiuti per alzarsi dalla carrozzina, non muovendosi inautonomia cadendo talvolta accidentalmente, condizioni queste che però nonhanno determinato l’accoglimento di un precedente ricorso per cassazioneproposto dalla difesa del XXXX, rigettato con la sentenza della Corte dicassazione del XXXXXXXXXXXXXXXX specificamente proposto sulle condizionidetentive del detenuto e se allo stesso venisse prestata adeguata assistenza ecura dell’igiene in regime carcerario.Nel senso della insussistenza di una condizione di incompatibilità, ilTribunale ha valutato anche la sentenza del 3 giugno 2025 della Corte dicassazione del 2025 e la sentenza già menzionata della Corte Edu che hannoescluso detta condizione.In tale quadro, quanto alle esigenze di sicurezza sociale, poi, il Tribunale harilevato l’elevatissima pericolosità del condannato tuttora in regime di cui all’art.41-bis Ord. pen. in ragione della gravità dei delitti commessi, del lungo fine penae dell’attuale vitalità dell’associazione mafiosa della quale il ricorrente era il capo,e dalla quale non ha preso le distanze, nonostante il tempo trascorso dallacondanna.4.

Ciò precisato, va ri levato che l’ impianto argomentativo delprovvedimento impugnato - pur risultando ampiamente sviluppato in ordinericostruzione, da un lato, del quadro patologico del ricorrente e delle precedentipronunce che hanno escluso l’incompatibilità del suo stato di salute con il regimecarcerario e, dall’altro, delle ragioni poste a fondamento della ritenuta«elevatissima pericolosità» del XXXX, desunte dalle informazioni trasmesse dallaDirezione [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] - presentatuttavia significative carenze motivazionali.Innanzitutto, si osserva che il Tribunale ha escluso la necessità di disporreuna perizia medico-legale ritenendo che la relazione tecnica di parte noncontenesse, come già evidenziato, una conclusiva affermazione di incompatibilitàdelle condizioni di salute del XXXX con la detenzione intramuraria.A tale apprezzamento ha fatto seguito la decisione del Tribunale di nonprocedere ad ulteriori accertamenti peritali, in conformità all’orientamentoconsolidato di questa Corte, secondo cui il giudice è tenuto a disporre gliaccertamenti medici necessari soltanto quando, pur in presenza di dati clinici o didocumentazione sanitaria attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza didifferimento dell’esecuzione della pena ovvero di applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv.276948-01).Pur tenendo fermo tale principio, deve tuttavia rilevarsi che nella fattispecieil Tribunale, in considerazione della complessiva situazione del XXXX - il quale èpersona di 86 anni affetta da patologie documentate come gravi - avrebbedovuto esperire accertamenti specialisti al fine di valutare, nell’attualità, lecomplessive condizioni di salute del condannato, venendo, dunque, a mancare, almomento della decisione, un adeguato approfondimento circa l’effettivasussistenza, in ambito intramurario, di un’assistenza idonea a fronteggiare leprecarie condizioni di salute del XXXX.La valutazione avrebbe dovuto riguardare non soltanto la possibilità diassicurare, in concreto, le cure imposte dalle gravi patologie dalle quali il XXXX èaffetto, ma anche la verifica dell’ effettivo stato del suo decadimento cognitivo edella capacità di svolgere in condizioni dignitose gli atti della vita quotidiana, inautonomia ovvero, qualora tale autonomia fosse risultata compromessa,mediante la predisposizione di adeguati interventi assistenziali e di supporto.La conclusione del Tribunale in ordine alla perdurante sussistenza dicapacità intellettive non apprezzabilmente compromesse, infatti, non potevaessere utilmente desunta dalle sole valutazioni formulate da appartenenti allapolizia giudiziaria sulla base dell’ascolto dei colloqui del XXXX con i familiari,trattandosi di soggetti non muniti di specifica qualificazione in materia.Tali apprezzamenti, pertanto, non valgono a sostituire l'indispensabileverifica medica specialistica richiesta dalla natura dell'accertamento, non potendocostituire base sufficiente del relativo giudizio, vieppiù considerando levalutazioni del consulente medico della difesa che ha invece posto in rilievo unprobabile decadimento cognitivo derivante dalla malattia di Alzheimer.In altri termini, l’accertamento demandato al Tribunale non poteva esaurirsinella verifica della mera disponibilità di trattamenti terapeutici compatibili con ilregime detentivo, ma avrebbe dovuto estendersi alla complessiva valutazione,anche attraverso l’espletamento di una perizia, delle condizioni esistenziali deldetenuto all’interno dell’istituto penitenziario, al fine di stabilire, anche alla lucedelle doglianze difensive, se la detenzione fosse concretamente attuabile nelrispetto della dignità della persona, del diritto alla salute e del divieto ditrattamenti inumani o degradanti.Tali lacune impongono un approfondimento istruttorio e valutativo, alla lucedi quanto finora si è venuto ad evidenziare, i cui esiti dovranno costituire ilnecessario presupposto di un rinnovato giudizio di bilanciamento tra gli interessicostituzionalmente e convenzionalmente rilevanti coinvolti nella fattispecie: ildiritto alla salute del condannato e il diritto a una detenzione che non assumacaratteri inumani o degradanti, ma sia conforme al senso di umanità e funzionaleal perseguimento della finalità rieducativa della pena; dall’altro lato, le esigenzedi tutela della sicurezza collettiva.In conclusione, ritiene il Collegio che in presenza di un condannatogravemente malato e molto anziano, qual è il XXXX, la verifica della compatibilitàdelle condizioni di salute con la restrizione carceraria richieda una valutazionedell’avanzare dell’età, del declino fisico e cognitivo, all’esito della quale andràeffettuato il necessario giudizio di bilanciamento tra i sopra indicati dirittifondamentali coinvolti.5.

Alla luce di tali considerazioni si impone, pertanto, l’annullamentodell’ordinanza con rinvio al Tribunale affinché, alla luce dei principi esposti e inpiena autonomia decisionale, effettui un nuovo esame dell’istanza colmando lelacune evidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di MilanoCosì è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano,ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena nelle formedella detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e art. 47 -ter, comma1 - ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penale esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord.pen.) formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX,tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi diricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 147cod. pen., art 47-ter Ord. pen., 684 cod.p.p. nonché la illogicità, l’insufficienza ela contraddittorietà della motivazione ne illogica, insufficiente e contraddittoriasulla compatibilità carcerariaDeduce la difesa che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettatol’istanza ritenendo che le condizioni di salute del detenuto, ottantaseienne,affetto da plurime e non autosufficiente fossero compatibile con il regimedetentivo, nonostante i molteplici elementi clinici contrari.In particolare, il Tribunale si sarebbe limitato a recepire quanto affermatonella relazione sanitaria redatta dal personale del carcere di XXXXXXXXXXXXXlaquale non avrebbe considerato una serie di criticità evidenziate nell’istanzadifensiva, quali in particolare la mancanza di condizioni igieniche adeguate; lostatus della dentiera; i danni permanenti della falda di ematoma subduraleevidenziata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e non rilevata nelle precedenti relazioni; le cadutedel detenuto in cella, a seguito delle quali è rimasto per terra sul pavimento,sporco di feci e urine, l’assenza di trattamento fisioterapico; circostanze questeespressive di assenza di condizioni detentive dignitose.Si eccepisce, poi, che nell’ordinanza nulla si dice in merito ai motivi per cui ilricorrente non usufruisca di visite specialistiche e di esami diagnostici mirati;sulla impossibilità del detenuto di svolgere atti di vita quotidiana, trattandosi disoggetto totalmente paralizzato, costretto a vivere su una carrozzina in cellasenza mai poterne uscire; e in ordine al decadimento da Alzheimer.In sintesi, l’ordinanza avrebbe trascurato di valutare queste circostanzecondizioni, sminuendo il decadimento fisico del ricorrente e senza considerare ilpeggioramento delle condizioni salute a causa dell’ematoma subdurale cronico.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666 cod. proc.pen., 146 e 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen. in ordine all’omesso differimento dipena o omessa concessione della detenzione domiciliare, senza disporre unaconsulenza tecnica di ufficio.Rileva la difesa che a fronte del grave quadro patologico, il Tribunaleavrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti tecnici per verificare quantodocumentato dalla difesa, non avendo preso in considerazione la nota delresponsabile dell’Istituto penitenziario di Parma che già nel 2014 evidenziava cheil detenuto necessitava di assistenza continua, 24 ore su 24 ore.In conclusione, la difesa ribadisce che il Tribunale non ha posto in essere gliaccertamenti necessari ai fini di stabilire se vi è un trattamento contrario alsenso di umanità specificamente considerato che anche dalle relazioni sanitariedel carcere le condizioni di salute vengono considerate non più sufficienti, mamediocri.2.3. Con il terzo motivo si deduce l’erroneità della decisione di rigettare larichiesta di perizia medico-legale, nonostante il contrasto insanabile tra lerelazioni di parte (XXXXXXXXe XXXXXXX) e quella del carcere, rilevando altresìche la valutazione del presunto mantenimento delle capacità cognitiva si èfondata sui colloqui telefonici, ascoltati dal personale di Polizia giudiziariasecondo un metodo del tutto inadeguato.La difesa rileva, a tal riguardo, che il giudice non può sostituirsi aglispecialisti e, in caso di incertezza, ha l’obbligo di disporre perizia, dovendosi,nella fattispecie, accertare, attraverso la necessità della perizia quali dannicerebrali sussistano e se da essi derivi una condizione compatibile con il carceree se sia adeguatamente curato.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il travisamento della sentenzadella Corte europea dei diritti dell’uomo del [OSCURATO:PERSONA], la quale haaccertato la sussistenza di un trattamento inumano e degradante in violazionedell’art. 3 CEDU.Il provvedimento impugnato ha infatti indebitamente ridimensionato laportata di tale accertamento, fondandosi su una relazione sanitaria dell’istitutopenitenziario risalente al 2023 che, oltre a non risultare acquisita nel fascicoloesaminato dalla Corte EDU, appare comunque inidonea a smentire le conclusionicui è pervenuto il giudice europeo.È stato inoltre del tutto trascurato che la Corte EDU ha ravvisato laviolazione dell’art. 3 CEDU proprio in ragione dell’inadeguatezza delle curemediche assicurate al detenuto, ritenendo che le condizioni di detenzione nongarantissero un trattamento sanitario conforme agli standard convenzionali.Il provvedimento impugnato ha, altresì, attribuito valore decisivo allarelazione sanitaria che escludeva la necessità di trattamenti fisioterapici, senzache tale valutazione fosse mai sottoposta ad alcun contraddittorio,recependoacriticamente conclusioni provenienti dall’Amministrazione penitenziaria eomettendo la verifica della loro attendibilità e compatibilità con l’accertamentogià compiuto dalla Corte europea.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la illogicità della motivazionesull’adeguatezza dell’assistenza ricevuta in carcere dal ricorrente non avendoconsiderato il Tribunale le allegazioni difensive che mostrano continue cadute,indicative della necessità di una assistenza continuativa, nonché indicative dilesioni fisiche, di insufficienza delle condizioni igieniche, soprattutto conriferimento allo stato della dentiera evidenziando come le relazioni del carcerenon spiegano né smentiscono queste criticità.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione inordine al giudizio di bilanciamento tra salute e pericolosità sociale, lì dove ilTribunale ha ritenuto il detenuto ancora “elevatissimamente pericoloso”,ignorando che il ricorrente ha 86 anni, è semi-paralizzato, rischia la vita ad ognicaduta, soffre di Alzheimer e vive in stato di estremo decadimento fisico.Di conseguenza, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe formulato ungiudizio di pericolosità fondato sul passato, non aggiornato alle condizioni attuali,non spiegando le ragioni per le quali l’eventuale detenzione domiciliare, in unaclinica lontana dalla XXXXXXXX, presidiata dal dispositivo di controllo oelettronico, non possa ritenersi adeguate.Il Tribunale in conclusione non avrebbe fornito spiegazione adeguata dellasussistenza di una pericolosità attuale e concreta.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PasqualeSansonetti ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.Le doglianze difensive, oggetto di sei distinti motivi ricorso, pongono profilitra loro sovrapponibili e, comunque, interdipendenti sicché si rende necessariauna loro trattazione congiunta.2. Va in premessa evidenziato che secondo i consolidati principi,ripetutamente affermati da questa Corte, di recente ribaditi da Sez. 1,n. 21617 del 2026 (non mass.), ai fini del differimento facoltativo della penadetentiva, di cui all'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. - o della detenzionedomiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti -è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale daporre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e,comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nellostato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tral' interesse del condannato, presidiato dall 'art. 32 Cost., ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (da Sez. 1, n.2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 280352 – 01 -Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01).Al contempo la giurisprudenza di legittimità precisa che, rispetto aldifferimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far renderel'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità la cui tutela èricompresa nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv.274879-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01),dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace dideterminare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01).Anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza è chiamato ad effettuareun bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati beni ingioco, di cui deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414- 01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano,Rv. 240602-01; Sez. 1, n. :36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511-01;Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753-01; Sez. 1, n. 1138 del08/03/1994, Tana, Rv. 197204-01; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993,Rancadore, Rv. 192698-01), che non si sottrae al sindacato di legittimità, basatasu un'accurata ricognizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, nonesclusa l'eventuale ricorrenza di profili di pericolosità ostativi (Sez. 1, n. 21969del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375-01).3. Tanto precisato, occorre osservare che l’ordinanza impugnata ha dedicatoun’approfondita disamina alle condizioni di salute del ricorrente, richiamandointegralmente il precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 6agosto 2025. Tale provvedimento aveva accertato la sussistenza di un quadroclinico grave, ritenuto tuttavia compatibile con il regime detentivo in quantosuscettibile di adeguata cura all’interno dell’istituto penitenziario. L’ordinanza haaltresì sottolineato che sulla medesima istanza erano già stati acquisiti i parericontrari della DNA e della DDA.Il Tribunale ha fondato il rigetto dell’istanza sulle risultanze della relazionesanitaria del 30 ottobre 2025, dando puntualmente conto delle numerosepatologie da cui i l r icorrente è affetto — tra cui diabete mell ito,broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), proctite ulcerosa, cedimentivertebrali su base osteoporotica e cardiopatia ipertensiva — nonché degli esiti dipregresse patologie e traumi, segnatamente all’arto superiore in conseguenza diuna caduta, dell’emiplegia sinistra derivante da lesione cerebellare provocata daarma da fuoco, degli esiti di ematoma subdurale cronico conseguente a caduta edelle pregresse patologie neoplastiche (neoplasia vescicale e adenocarcinoma)trattate mediante intervento di resezione.Nel provvedimento impugnato si è evidenziato come il detenuto sia costrettoa permanere a letto per gran parte della giornata a causa dell’elevato rischio dicadute e risulti esposto a significativi rischi di eventi acuti, non prevedibili néprevenibili. Ciononostante, il Tribunale ha rilevato che lo stesso è costantementeassistito da strutture sanitarie specializzate, quali il Servizio di AssistenzaIntensificata (SAI) e il Reparto di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] PaoloXXXXXXXXXXSulla base di tali elementi, i l Tribunale ha concluso nel sensodell’adeguatezza dell’assistenza sanitaria assicurata in ambito penitenziario,anche mediante il ricorso agli strumenti previsti dall’art. 11 dell’Ord. pen., purevidenziando la scarsa adesione alle prescrizioni terapeutiche impartite.Muovendo poi dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Edudel 9 ottobre 2025 (XXXX c. Italia) - che ha specificamente riguardato ilricorrente – il Tribunale ha evidenziato, nella direzione del rigetto delle doglianzedifensive circa la inadeguatezza delle cure fisioterapiche assicurate in carcere(oggetto della pronuncia di condanna da parte della Corte EDU), che innanzi alGiudice europeo si era omesso di allegare una relazione sanitaria specialistica del14 settembre 2023, ora considerata, che dava atto della inutilità dellaprosecuzione di detti trattamenti perché la situazione, sotto tale profilo, si erastabilizzata.Il Tribunale a fronte di un quadro patologico grave – inidoneo a integrare ipresupposti del differimento obbligatorio di cui all’art. 146 cod. pen. – haritenuto, dunque l’insussistenza delle condizioni per il rinvio facoltativodell’esecuzione della pena, di cui all’art. 147 cod. pen., anche nella forma delladetenzione domiciliare, sulla base della relazione sanitaria della strutturadetentiva da cui ha tratto l’adeguatezza delle cure in ambiente carcerario,evidenziando l’insussistenza della necessità di disporre la perizia medica.In relazione alla insussistenza della necessità della perizia, il Tribunale harimarcato come la stessa relazione del consulente di parte, pur concludendo perl’incompatibilità abbia, in realtà, ipotizzato soltanto un probabile decadimentocognitivo a seguito delle risposte fornite dal paziente, lì dove la DDA aveva,invece, rilevato che nei colloqui con i familiari il detenuto aveva mostrato unacapacità intellettiva, ancora presente e non deteriorata in maniera evidente.L’assenza di incongruenze tra la Relazione dei sanitari del presidio carcerarioe la relazione del consulente di parte ha, dunque, condotto il Tribunale a ritenerel’insussistenza di una condizione di incompatibilità delle condizioni di salute deldetenuto con la detenzione, tale da non richiedere l’espletamento della periziasul punto.Cionondimeno, il Tribunale ha rilevato che a causa delle patologiesopraindicate si è delineata una sempre più grave e marcata compromissione delquadro motorio per le quali il condannato - persona di 86 anni e dunque in etàavanzata - necessita di aiuti per alzarsi dalla carrozzina, non muovendosi inautonomia cadendo talvolta accidentalmente, condizioni queste che però nonhanno determinato l’accoglimento di un precedente ricorso per cassazioneproposto dalla difesa del XXXX, rigettato con la sentenza della Corte dicassazione del XXXXXXXXXXXXXXXX specificamente proposto sulle condizionidetentive del detenuto e se allo stesso venisse prestata adeguata assistenza ecura dell’igiene in regime carcerario.Nel senso della insussistenza di una condizione di incompatibilità, ilTribunale ha valutato anche la sentenza del 3 giugno 2025 della Corte dicassazione del 2025 e la sentenza già menzionata della Corte Edu che hannoescluso detta condizione.In tale quadro, quanto alle esigenze di sicurezza sociale, poi, il Tribunale harilevato l’elevatissima pericolosità del condannato tuttora in regime di cui all’art.41-bis Ord. pen. in ragione della gravità dei delitti commessi, del lungo fine penae dell’attuale vitalità dell’associazione mafiosa della quale il ricorrente era il capo,e dalla quale non ha preso le distanze, nonostante il tempo trascorso dallacondanna.4. Ciò precisato, va ri levato che l’ impianto argomentativo delprovvedimento impugnato - pur risultando ampiamente sviluppato in ordinericostruzione, da un lato, del quadro patologico del ricorrente e delle precedentipronunce che hanno escluso l’incompatibilità del suo stato di salute con il regimecarcerario e, dall’altro, delle ragioni poste a fondamento della ritenuta«elevatissima pericolosità» del XXXX, desunte dalle informazioni trasmesse dallaDirezione [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] - presentatuttavia significative carenze motivazionali.Innanzitutto, si osserva che il Tribunale ha escluso la necessità di disporreuna perizia medico-legale ritenendo che la relazione tecnica di parte noncontenesse, come già evidenziato, una conclusiva affermazione di incompatibilitàdelle condizioni di salute del XXXX con la detenzione intramuraria.A tale apprezzamento ha fatto seguito la decisione del Tribunale di nonprocedere ad ulteriori accertamenti peritali, in conformità all’orientamentoconsolidato di questa Corte, secondo cui il giudice è tenuto a disporre gliaccertamenti medici necessari soltanto quando, pur in presenza di dati clinici o didocumentazione sanitaria attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza didifferimento dell’esecuzione della pena ovvero di applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv.276948-01).Pur tenendo fermo tale principio, deve tuttavia rilevarsi che nella fattispecieil Tribunale, in considerazione della complessiva situazione del XXXX - il quale èpersona di 86 anni affetta da patologie documentate come gravi - avrebbedovuto esperire accertamenti specialisti al fine di valutare, nell’attualità, lecomplessive condizioni di salute del condannato, venendo, dunque, a mancare, almomento della decisione, un adeguato approfondimento circa l’effettivasussistenza, in ambito intramurario, di un’assistenza idonea a fronteggiare leprecarie condizioni di salute del XXXX.La valutazione avrebbe dovuto riguardare non soltanto la possibilità diassicurare, in concreto, le cure imposte dalle gravi patologie dalle quali il XXXX èaffetto, ma anche la verifica dell’ effettivo stato del suo decadimento cognitivo edella capacità di svolgere in condizioni dignitose gli atti della vita quotidiana, inautonomia ovvero, qualora tale autonomia fosse risultata compromessa,mediante la predisposizione di adeguati interventi assistenziali e di supporto.La conclusione del Tribunale in ordine alla perdurante sussistenza dicapacità intellettive non apprezzabilmente compromesse, infatti, non potevaessere utilmente desunta dalle sole valutazioni formulate da appartenenti allapolizia giudiziaria sulla base dell’ascolto dei colloqui del XXXX con i familiari,trattandosi di soggetti non muniti di specifica qualificazione in materia.Tali apprezzamenti, pertanto, non valgono a sostituire l'indispensabileverifica medica specialistica richiesta dalla natura dell'accertamento, non potendocostituire base sufficiente del relativo giudizio, vieppiù considerando levalutazioni del consulente medico della difesa che ha invece posto in rilievo unprobabile decadimento cognitivo derivante dalla malattia di Alzheimer.In altri termini, l’accertamento demandato al Tribunale non poteva esaurirsinella verifica della mera disponibilità di trattamenti terapeutici compatibili con ilregime detentivo, ma avrebbe dovuto estendersi alla complessiva valutazione,anche attraverso l’espletamento di una perizia, delle condizioni esistenziali deldetenuto all’interno dell’istituto penitenziario, al fine di stabilire, anche alla lucedelle doglianze difensive, se la detenzione fosse concretamente attuabile nelrispetto della dignità della persona, del diritto alla salute e del divieto ditrattamenti inumani o degradanti.Tali lacune impongono un approfondimento istruttorio e valutativo, alla lucedi quanto finora si è venuto ad evidenziare, i cui esiti dovranno costituire ilnecessario presupposto di un rinnovato giudizio di bilanciamento tra gli interessicostituzionalmente e convenzionalmente rilevanti coinvolti nella fattispecie: ildiritto alla salute del condannato e il diritto a una detenzione che non assumacaratteri inumani o degradanti, ma sia conforme al senso di umanità e funzionaleal perseguimento della finalità rieducativa della pena; dall’altro lato, le esigenzedi tutela della sicurezza collettiva.In conclusione, ritiene il Collegio che in presenza di un condannatogravemente malato e molto anziano, qual è il XXXX, la verifica della compatibilitàdelle condizioni di salute con la restrizione carceraria richieda una valutazionedell’avanzare dell’età, del declino fisico e cognitivo, all’esito della quale andràeffettuato il necessario giudizio di bilanciamento tra i sopra indicati dirittifondamentali coinvolti.5. Alla luce di tali considerazioni si impone, pertanto, l’annullamentodell’ordinanza con rinvio al Tribunale affinché, alla luce dei principi esposti e inpiena autonomia decisionale, effettui un nuovo esame dell’istanza colmando lelacune evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di MilanoCosì è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris