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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36385/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 Febbraio 1987 avverso la sentenza resa il 23 maggio 2022 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso e chiede che il collegio ex officio applichi la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza resa il 10 dicembre 2021 dal Tribunale di Taranto che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione e, riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod.pen. come equivalente alla contestata recidiva reiterata nel quinquennio, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anno uno, mesi sei di rec usione ed euro 1000 di multa.

Si addebita all'imputato di avere tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a versargli 5 € asserendo che il distributore automatico di sigarette dell'esercizio commerciale di tabaccheria gestito dal predetto non aveva erogato il prodotto richiesto, minacciandolo che altrimenti avrebbe distrutto il locale.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 393 cod.pen. e 192 cod. proc.pen. poiché la corte ha respinto il motivo di gravame relativo alla riqualificazione giuridica del reato contestato in quello più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen. , ritenendo che l'appello si fosse limitato a richiamare massime qiurisprudenziali.

Inoltre la sentenza ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, la quale dinanzi alla richiesta dell'imputato di restituirgli la somma di 5 C, che sarebbe stata indebitamente trattenuta dal distributore automatico, gli aveva chiesto di ricordare e collocare nel tempo l'episodio.

In sostanza la persona offesa non ha mai escluso il malfunzionamento del distributore e ciò conferma la tesi difensiva, secondo cui questo diritto alla restituzione esisteva e doveva indurre il giudice a riqualificare la condotta ascritta all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

E' assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, rv 230751). 1.1 La censura in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 393 cod.pen. è generica poiché non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito, i quali concordemente hanno sottolineato l'assoluta mancanza di prova della legittimità della pretesa creditoria avanzata dal Marinaci: entrambi le pronunzie hanno sottolineato che l'imputato, prima di formulare le gravi minacce all'indirizzo della persona offesa, sosteneva verbalmente di avere inserito una banconota nel distributore automatico di sigarette della tabaccheria senza riceverne l'erogazione e ne pretendeva la restituzione ma, a specifica rich esta del titolare del negozio, non era in grado di indicare l'ora e il giorno in cui ciò sarebbe accaduto, così impedendo di fatto qualunque tipo di verifica in ordine alla legittimità della sua richiesta.

Proprio in ragione di tale genericità della lamentela, i giudici hanno affermato che la pretesa era all'evidenza un mero pretesto per ottenere del denaro dal titolare della tabaccheria: la corte a pagina 5 della sentenza impugnata ha sottolineato che qualora Marinaci avesse davvero agito al fine di esercitare il suo preteso diritto, nella ragionevole opinione della sua sussistenza, avrebbe immediatamente fornito alla persona offesa le indicazioni richieste, mentre il predetto non ha addotto sufficienti elementi per dimostrare l'effettiva esistenza di un credito nei confronti de Labile, limitandosi a formulare gravi minacce contro la sua attività imprenditoriale.Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non espone in modo più dettagliato le circostanze in cui si sarebbe verificato l'indebito trattenimento della banconota di 5 C da parte del distributore automatico.

Trattasi, peraltro, di motivazione congrua alle emergenze processuali, logicamente coerente e conforme ai criteri formulati dalla giurisprudenza al fine di distinguere il reato estorsivo da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

E' stato infatti precisato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzai da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Sposto che i detti reati si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, lo stesso deve accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez.

U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02) E nel caso in esame la condotta dell'imputato che alla richiesta di maggiori dettagli in ordine alla collocazione nel tempo dell'indebito trattenimento della sua banconota non forniva alcuna adeguata risposta e formulava pesanti minacce all'indirizzo del suo interlocutore palesa la pretestuosità della sua pretesa. 1.2 La richiesta oralmente avanzata in sede di discussione da parte del difensore di riconoscere in favore dell'imputato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondata.

Questa Corte ha infatti osservato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280250 - 01 ). 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione dell'ammenda,che sembra congruo determinare in euro tremila , in ragione del grado di col nr ella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 Febbraio 1987 avverso la sentenza resa il 23 maggio 2022 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso e chiede che il collegio ex officio applichi la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza resa il 10 dicembre 2021 dal Tribunale di Taranto che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione e, riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod.pen. come equivalente alla contestata recidiva reiterata nel quinquennio, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anno uno, mesi sei di rec usione ed euro 1000 di multa. Si addebita all'imputato di avere tentato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a versargli 5 € asserendo che il distributore automatico di sigarette dell'esercizio commerciale di tabaccheria gestito dal predetto non aveva erogato il prodotto richiesto, minacciandolo che altrimenti avrebbe distrutto il locale. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 393 cod.pen. e 192 cod. proc.pen. poiché la corte ha respinto il motivo di gravame relativo alla riqualificazione giuridica del reato contestato in quello più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen. , ritenendo che l'appello si fosse limitato a richiamare massime qiurisprudenziali. Inoltre la sentenza ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, la quale dinanzi alla richiesta dell'imputato di restituirgli la somma di 5 C, che sarebbe stata indebitamente trattenuta dal distributore automatico, gli aveva chiesto di ricordare e collocare nel tempo l'episodio. In sostanza la persona offesa non ha mai escluso il malfunzionamento del distributore e ciò conferma la tesi difensiva, secondo cui questo diritto alla restituzione esisteva e doveva indurre il giudice a riqualificare la condotta ascritta all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. E' assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, rv 230751). 1.1 La censura in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 393 cod.pen. è generica poiché non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito, i quali concordemente hanno sottolineato l'assoluta mancanza di prova della legittimità della pretesa creditoria avanzata dal Marinaci: entrambi le pronunzie hanno sottolineato che l'imputato, prima di formulare le gravi minacce all'indirizzo della persona offesa, sosteneva verbalmente di avere inserito una banconota nel distributore automatico di sigarette della tabaccheria senza riceverne l'erogazione e ne pretendeva la restituzione ma, a specifica rich esta del titolare del negozio, non era in grado di indicare l'ora e il giorno in cui ciò sarebbe accaduto, così impedendo di fatto qualunque tipo di verifica in ordine alla legittimità della sua richiesta. Proprio in ragione di tale genericità della lamentela, i giudici hanno affermato che la pretesa era all'evidenza un mero pretesto per ottenere del denaro dal titolare della tabaccheria: la corte a pagina 5 della sentenza impugnata ha sottolineato che qualora Marinaci avesse davvero agito al fine di esercitare il suo preteso diritto, nella ragionevole opinione della sua sussistenza, avrebbe immediatamente fornito alla persona offesa le indicazioni richieste, mentre il predetto non ha addotto sufficienti elementi per dimostrare l'effettiva esistenza di un credito nei confronti de Labile, limitandosi a formulare gravi minacce contro la sua attività imprenditoriale.Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non espone in modo più dettagliato le circostanze in cui si sarebbe verificato l'indebito trattenimento della banconota di 5 C da parte del distributore automatico. Trattasi, peraltro, di motivazione congrua alle emergenze processuali, logicamente coerente e conforme ai criteri formulati dalla giurisprudenza al fine di distinguere il reato estorsivo da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E' stato infatti precisato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzai da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Sposto che i detti reati si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, lo stesso deve accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02) E nel caso in esame la condotta dell'imputato che alla richiesta di maggiori dettagli in ordine alla collocazione nel tempo dell'indebito trattenimento della sua banconota non forniva alcuna adeguata risposta e formulava pesanti minacce all'indirizzo del suo interlocutore palesa la pretestuosità della sua pretesa. 1.2 La richiesta oralmente avanzata in sede di discussione da parte del difensore di riconoscere in favore dell'imputato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondata. Questa Corte ha infatti osservato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280250 - 01 ). 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione dell'ammenda,che sembra congruo determinare in euro tremila , in ragione del grado di col nr ella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris