CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/06/2022 del Tribunale di Roma letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili e meramente evocativi di vizi afferenti alla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene condivisibile il principio di diritto secondo il quale in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.279842) e che siano rilevabili sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza e dunque dal testo del provvedimento impugnato, e dallo stesso capo di imputazione ascritto al Caldareri risulta con evidenza che l'imputato, avendole acquisite dal Pilu che direttamente poteva accedere alle informazioni, le girava all'Amatiello dal quale riceveva un corrispettivo, non limitandosi, dunque, a fungere da intermediario per il compimento di atti, ai quali era rimasto estraneo, da parte di terzi. Irrilevante, pertanto, la intervenuta assoluzione del Pilu dal reato di corruzione potendo, invece, individuarsi direttamente a carico dell'imputato sia la qualifica soggettiva, in forza della quale si procurava le notizie che la percezione, per tali attività, del corrispettivo. Questa Corte ha chiarito che risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'Amatiello che allega di essersi avvalso di agenti (Caldareri, Pilu e Paone) estranei alle indagini ma, cionondimeno in grado, attraverso le qualifiche soggettive rivestite, di procurarsi le informazioni necessarie e che, per avergliele poi girate, ricevevano dall'imputato un corrispettivo. Le considerazioni svolte con le memorie depositate dal Caldareri e dall'Amatiello non contengono elementi idonei ad incidere sulla valutazione di inammissibilità de plano e rieditano argomentazioni che si scontrano con la chiarezza della perimetrazione del motivo deducibile con il ricorso per cassazione attraverso la denuncia concernente l'erronea qualificazione gioldica del fatto. 3.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso compor:a la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delle cassa della ammende come determinata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023