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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24132/2023

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iere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 06/03/2019 del Tribunale di Trapani, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato (artt. 635, secondo comma, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis), riducendo la pena irrogata a quattro mesi di reclusione.

Secondo il capo d'imputazione, tale 'reato era stato contestato all'imputato «perché, facendo a pezzi uno sgabello in dotazione alla sua cella all'interno della casa circondariale di Trapani "[OSCURATO:PERSONA]", ove era detenuto, nonché lanciandolo lungo il corridoio della sezione, distruggeva il bene rendendolo in tutto o in parte inservibile.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su beni destinati ad uso pubblico e all'interno di edifici pubblici.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99 comma 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA] (TP), 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]».

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 131--bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla negazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Sotto un primo profilo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d'appello di Palermo affermato, in sede di riduzione della pena già irrogata dal Tribunale di Trapani, l'«assenza di più estese manifestazioni di aggressività» dell'imputato e, in sede negazione della particolare tenuità del fatto, la «protervia caratterizzante l'azione illecita», atteso che «uno stesso fatto non può essere allo stesso tempo qualificato con una "protervia caratterizzante l'azione illecita" ed "in assenza di più estese manifestazioni di aggressività"».

Sotto un secondo profilo - relativo alla ritenuta abitualità del comportamento - il ricorrente rappresenta che «non può considerarsi ostativa all'applicazione dell'istituto la presenza di uno o più precedenti reati, persino della stessa indole, ma che, con riferimento al fatto per cui vi si procede, non appaiono indicativi di una abitualità del comportamento criminoso» e che «"il giudizio sulla abitualità deve essere attualizzato al momento della decisione" sicché "non possono essere utilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati (e, dunque, di abitualità della condotta, come pure di pericolosità sociale), precedenti penali risalenti e seguiti da un lungo lasso temporale in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbia dato concreta prova di buona condotta"».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta al riguardo che la Corte d'appello di Palermo: a) avrebbe addotto «argomentazioni [...] prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi di appello»; b) avrebbe negato le richieste circostanze attenuanti generiche in relazione alla sussistenza di procedenti penali dell'imputato laddove «i precedenti penali non sono ostativi alla concessione delle attenuanti generiche [...] posto che la capacità a delinquere riguarda il passato e non va confusa con la pericolosità sociale che si proietta al futuro»; c) non avrebbe «ten[uto] in debito conto tutti gli elementi processuali, ivi compresi quelli che avrebbero determinato una prognosi favorevole alla invocata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva.

Il ricorrente lamenta al riguardo che la Corte d'appello di Palermo, nel desumere «una generica maggiore pericolosità del Fasulo sulla base di un mero automatismo fondato sul dato oggettivo delle precedenti condanne», non avrebbe considerato: a) che i propri precedenti «nulla hanno in comune con il contestato reato, e pertanto, non possono in nessun modo essere qualificati come reati della stessa indole ex art. 101 c.p.»; b) che «la condotta posta in essere [...], seppur grave, non costituisce affatto sintomo di riprovevolezza e pericolosità», atteso che essa «si è svolt[a] in circostanze e con modalità del tutto occasionali, che non rivelano alcuna "continuità", sotto il profilo della maggiore pericolosità, con i precedenti penali da cui è gravato»; c) le fornite spiegazioni del gesto, «laddove [l'imputato] ha affermato di aver attraversato un momento di assoluta difficoltà di natura esistenziale, di grande solitudine e disperazione, dovuto alla condizione di restrizione carceraria»; d) «la sua persona, [il] suo vissuto, [la] sua personalità». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. peli., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).

L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»).

Il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole».

L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo).

In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01).

Nel caso di specie, dal certificato del casellario giudiziale del Fasulo risultano quattro condanne per danneggiamento, due condanne per invasione di edifici, due condanne per ricettazione, una condanna per tentato furto e una condanna per furto, una condanna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, con la conseguenza che si è realizzata la "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Da quanto esposto discende che del tutto correttamente la Corte d'appello di Palermo ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dalla predetta disposizione codicistica.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

Pertanto, non può essere censurata la decisione della Corte d'appello di Palermo di negare il riconoscimento al Fasulo delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, avendo la stessa Corte rilevato che non ne emergevano dagli atti né ne erano stati specificamente prospettati dalla difesa.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondlato.

Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01).

In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01) Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha applicato la recidiva ritenendo che, posto che il Fasulo annoverava precedenti penali vicini nel tempo per delitti contro la persona e contro il patrimonio e, in particolare, per tre delitti di danneggiamento, il fatto che l'imputato si fosse nuovamente determinato a delinquere con analoghe modalità - per di più„ rivolgendo la propria condotta su di un bene appartenente alla collettività e in dotazione a una struttura avente finalità anche rieducative - fosse dimostrativo di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 06/03/2019 del Tribunale di Trapani, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato (artt. 635, secondo comma, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen., nel testo applicabile ratione temporis), riducendo la pena irrogata a quattro mesi di reclusione. Secondo il capo d'imputazione, tale 'reato era stato contestato all'imputato «perché, facendo a pezzi uno sgabello in dotazione alla sua cella all'interno della casa circondariale di Trapani "[OSCURATO:PERSONA]", ove era detenuto, nonché lanciandolo lungo il corridoio della sezione, distruggeva il bene rendendolo in tutto o in parte inservibile. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su beni destinati ad uso pubblico e all'interno di edifici pubblici. Con l'aggravante di avere commesso il fatto con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99 comma 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA] (TP), 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 131--bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla negazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sotto un primo profilo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d'appello di Palermo affermato, in sede di riduzione della pena già irrogata dal Tribunale di Trapani, l'«assenza di più estese manifestazioni di aggressività» dell'imputato e, in sede negazione della particolare tenuità del fatto, la «protervia caratterizzante l'azione illecita», atteso che «uno stesso fatto non può essere allo stesso tempo qualificato con una "protervia caratterizzante l'azione illecita" ed "in assenza di più estese manifestazioni di aggressività"». Sotto un secondo profilo - relativo alla ritenuta abitualità del comportamento - il ricorrente rappresenta che «non può considerarsi ostativa all'applicazione dell'istituto la presenza di uno o più precedenti reati, persino della stessa indole, ma che, con riferimento al fatto per cui vi si procede, non appaiono indicativi di una abitualità del comportamento criminoso» e che «"il giudizio sulla abitualità deve essere attualizzato al momento della decisione" sicché "non possono essere utilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati (e, dunque, di abitualità della condotta, come pure di pericolosità sociale), precedenti penali risalenti e seguiti da un lungo lasso temporale in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbia dato concreta prova di buona condotta"». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta al riguardo che la Corte d'appello di Palermo: a) avrebbe addotto «argomentazioni [...] prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi di appello»; b) avrebbe negato le richieste circostanze attenuanti generiche in relazione alla sussistenza di procedenti penali dell'imputato laddove «i precedenti penali non sono ostativi alla concessione delle attenuanti generiche [...] posto che la capacità a delinquere riguarda il passato e non va confusa con la pericolosità sociale che si proietta al futuro»; c) non avrebbe «ten[uto] in debito conto tutti gli elementi processuali, ivi compresi quelli che avrebbero determinato una prognosi favorevole alla invocata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva. Il ricorrente lamenta al riguardo che la Corte d'appello di Palermo, nel desumere «una generica maggiore pericolosità del Fasulo sulla base di un mero automatismo fondato sul dato oggettivo delle precedenti condanne», non avrebbe considerato: a) che i propri precedenti «nulla hanno in comune con il contestato reato, e pertanto, non possono in nessun modo essere qualificati come reati della stessa indole ex art. 101 c.p.»; b) che «la condotta posta in essere [...], seppur grave, non costituisce affatto sintomo di riprovevolezza e pericolosità», atteso che essa «si è svolt[a] in circostanze e con modalità del tutto occasionali, che non rivelano alcuna "continuità", sotto il profilo della maggiore pericolosità, con i precedenti penali da cui è gravato»; c) le fornite spiegazioni del gesto, «laddove [l'imputato] ha affermato di aver attraversato un momento di assoluta difficoltà di natura esistenziale, di grande solitudine e disperazione, dovuto alla condizione di restrizione carceraria»; d) «la sua persona, [il] suo vissuto, [la] sua personalità». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. peli., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). Nel caso di specie, dal certificato del casellario giudiziale del Fasulo risultano quattro condanne per danneggiamento, due condanne per invasione di edifici, due condanne per ricettazione, una condanna per tentato furto e una condanna per furto, una condanna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, con la conseguenza che si è realizzata la "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Da quanto esposto discende che del tutto correttamente la Corte d'appello di Palermo ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dalla predetta disposizione codicistica. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Pertanto, non può essere censurata la decisione della Corte d'appello di Palermo di negare il riconoscimento al Fasulo delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, avendo la stessa Corte rilevato che non ne emergevano dagli atti né ne erano stati specificamente prospettati dalla difesa. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondlato. Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01) Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha applicato la recidiva ritenendo che, posto che il Fasulo annoverava precedenti penali vicini nel tempo per delitti contro la persona e contro il patrimonio e, in particolare, per tre delitti di danneggiamento, il fatto che l'imputato si fosse nuovamente determinato a delinquere con analoghe modalità - per di più„ rivolgendo la propria condotta su di un bene appartenente alla collettività e in dotazione a una struttura avente finalità anche rieducative - fosse dimostrativo di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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