CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del TRIBUNALE di MONZAhato avviso alle partì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «M Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990, poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge con riguardo alla erronea qualificazione giuridica del fatto per la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, che anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, può costituire motivo di ricorso solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena, ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, che non appaiono al riguardo adeguatamente illustrate. Va aggiunto che il ricorrente fa riferimento al ruolo svolto e alla effettiva responsabilità che se davvero insussistenti non fonderebbero una riqualificazione ex art 73 5 citato ma la assoluzione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere e