Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:321
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
9 settembre 2009
Causa T‑375/08 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Decisione della Corte dei conti di rinnovare il mandato del suo segretario generale – Decisione di non promuovere il ricorrente a titolo dell’esercizio 2004 – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
26 giugno 2008, causa F‑108/07, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti delle Comunità
europee nell’ambito della presente causa.
Massime
1.
Procedura – Ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Identità del contenuto normativo di un articolo del regolamento
di procedura del Tribunale di primo grado e di un articolo del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica
– Applicabilità del detto articolo del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica ad una causa proposta
prima dell’entrata in vigore del regolamento di quest’ultimo
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica,
art. 76; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)
2.
Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Audizione dell’avvocato generale – Formalità inesistente
nel procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)
3.
Procedura – Ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Possibilità di un secondo scambio di memorie – Potere discrezionale
del Tribunale della funzione pubblica
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 7, n. 3)
4.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
5.
Impugnazione – Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto – Motivo insufficientemente precisato – Rinvio
all’insieme degli allegati – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1, lett. c)]
6.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese –
Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 2)
1.
Nel caso in cui il Tribunale della funzione pubblica, seguendo le prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza, abbia applicato
nel contempo l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e l’art. 76 del regolamento di procedura
del Tribunale della funzione pubblica ad una causa proposta prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo, la parte ricorrente
non può validamente sostenere di non essere stata in grado di conoscere, al momento della proposizione del ricorso, le norme
sulla cui base il suo ricorso è stato respinto. Infatti, per quanto riguarda l’applicazione ai procedimenti dinanzi al Tribunale
della funzione pubblica, il contenuto normativo dei detti artt. 111 e 76 è rigorosamente identico. Orbene, dato che il testo
del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado è stato pubblicato il 30 maggio 1991 nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
si presume che nessuno lo ignori.
(v. punti 21, 23, 24 e 28)
Riferimento: Corte 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. I‑2415, punto 19)
2.
Dato che l’applicazione mutatis mutandis dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado ai procedimenti
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, implica
necessariamente la presa in considerazione dell’organizzazione interna del detto Tribunale, nessun intervento di un avvocato
generale può essere imposto da tale disposizione nei procedimenti che si svolgono dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Infatti, né il Trattato CE, né la decisione 2004/752, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea,
né lo Statuto della Corte prevedono che il Tribunale della funzione pubblica sia assistito da avvocati generali. Inoltre,
non è neppure previsto che, in determinate cause, un membro del Tribunale della funzione pubblica possa essere designato da
quest’ultimo al fine di esercitare le funzioni di avvocato generale.
(v. punto 22)
Riferimento: Tribunale 8 settembre 2008, causa T‑222/07 P, Kerstens/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 49
e 50)
3.
Risulta chiaramente dall’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale della funzione
pubblica non ha alcun obbligo di chiedere alle parti di procedere ad un secondo scambio di memorie. La decisione di chiedere
un siffatto scambio rientra nel potere discrezionale del detto giudice, potere che esso esercita in relazione alle proprie
esigenze di informazione. Di conseguenza, la formulazione di tale disposizione non può creare un legittimo affidamento in
capo alla parte ricorrente quanto alla possibilità di presentare una seconda memoria dopo il ricorso.
(v. punto 27)
4.
Un ricorso risponde ai requisiti posti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado
solo se l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti sono sufficientemente chiari e precisi per
consentire sia alla parte convenuta di preparare la sua difesa che al Tribunale di statuire sul ricorso, trattandosi di due
condizioni cumulative. Pertanto, se il ricorso non consente al Tribunale di comprendere gli argomenti addotti e di valutarne
quindi la fondatezza, l’affermazione che esso è comprensibile per la controparte in base agli elementi di fatto a conoscenza
di quest’ultima è irrilevante.
(v. punti 35-37)
5.
Nell’ambito di un’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado contro una decisione del Tribunale della funzione pubblica,
un’argomentazione fondata sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto non pronunciandosi
su un motivo non soddisfa i requisiti di chiarezza e di precisione risultanti dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura del Tribunale di primo grado se il ricorrente non spiega, in termini chiari e precisi, in cosa consiste il preteso
errore. Al riguardo, un rinvio globale alle memorie diverse dall’impugnazione non può ovviare alla mancanza degli elementi
essenziali dell’argomentazione giuridica richiesti da tale disposizione. Inoltre, non spetta al Tribunale di primo grado ricercare
e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti che esso potrebbe considerare come costituenti il fondamento del ricorso,
dato che gli allegati hanno una funzione meramente probatoria e strumentale.
(v. punti 41 e 57)
Riferimento: Tribunale 21 maggio 1999, causa T‑154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 49),
e Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione (Racc. pag. II‑5527, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)
6.
Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, un’impugnazione non può avere ad oggetto
unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione
avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità
della decisione del detto Tribunale relativa all’onere delle spese devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.
(v. punti 71 e 72)
Riferimento: Corte 26 maggio 2005, causa C‑301/02 P, Tralli/BCE (Racc. pag. I‑4071, punto 88 e giurisprudenza ivi citata)