Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00154/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22884-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5/A, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, pec: -controricorrente - Ric. 2021 n. 22884 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Siena la [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse accertata la responsabilità della convenuta per le conseguenze derivanti dalla caduta avvenuta nei locali dell’Accademia e conseguentemente condannata al risarcimento del danno; espose che, in occasione di un concerto tenutosi presso l’Accademia, ella si era recata in bagno e, nel locale antibagno, a causa della presenza di acqua sul pavimento, non segnalata, era caduta provocandosi la frattura di un polso, esito particolarmente grave in ragione della sua attività di pianista; il giudice adito accolse la domanda condannando l’Accademia a risarcire la somma di € 56.482,26 oltre interessi e rivalutazione; l’Accademia propose appello negando il fatto e affermando che in ogni caso la caduta fosse da attribuire alla esclusiva responsabilità dell’attrice per non aver adottato le cautele idonee in relazione allo stato dei luoghi, che lei conosceva per averli a lungo frequentati; la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 3/2/2021, ritenne sussistente il fortuito incidentale integrato dal comportamento colposo della vittima, tenuta con l’ordinaria diligenza a prevedere ed evitare la caduta sul pavimento reso scivoloso dalla presenza di acqua ma ritenne che la mancanzadi cartelli di avvertimento della possibilità che il pavimento fosse Ric. 2021 n. 22884 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -3- bagnato non escludesse il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno.

Conseguentemente ritenne che il concorso del fatto colposo della vittima fosse stimabile nella percentuale del 60% e ridusse il quantum, condannando la Castellarin alla restituzione delle somme pagate in eccedenza dall’Accademia in esecuzione della sentenza di primo grado; avverso la sentenza la Castellarin ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi; ha resistito la Fondazione con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.81 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza impugnata per assoluta carenza di interesse e legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto ed ottenuto in sede di appello la condanna alla restituzione di somme dalla stessa mai corrisposte e versate dalla società di assicurazione Unipol rimasta estranea al giudizio; la ricorrente assume che, con la domanda di restituzione delle somme,l’Accademia abbia fatto valere in giudizio in nome proprio un diritto della compagnia di assicurazione in spregio del divieto di cui all’art. 81 c.p.c. il motivo è inammissibile perché attiene alla circostanza di fatto di quale sia il soggetto che ha in concreto corrisposto l’importo dovuto a titolo di risarcimento, valutazione non Ric. 2021 n. 22884 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -4- scrutinabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti di una rituale censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 nella specie non proposta; né tale censura può ritenersi integrata dal richiamo nel motivo alla lettera dell’assicuratore del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché non risulta specificatamente indicata la sede di ingresso nel giudizio di appello della circostanza richiamata dalla lettera.

Quanto ai profili della titolarità della situazione giuridica vantata in giudizio, occorre ricordare che, essendo essa un elemento costitutivo della domanda, attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (Cass. Sez.

U. n. 2951 del 2016) ed il relativo accertamento è suscettibile di impugnazione in cassazione nei limiti del giudizio di legittimità (cfr. punto 65 di Cass. n. 2951 del 2016).

Nel caso di specie, a fronte della statuizione del giudice del merito sulla condanna dell’Accademia alla restituzione di una somma indebitamente pagata, la censura è irrit ualmente formulata come mera confutazione del giudizio di fatto ed è, pertanto, inammissibile; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n.4 c.p.c. erronea e contraddittoria motivazione - la ricorrente contesta che la sentenza abbia applicato l’art. 1227 c.c. affermando la responsabilità preponderante della danneggiata nella produzione del danno quando, considerato lo stato dei luoghi, nessuna cautela e/o precauzione avrebbe potuto evitare l’evento non essendo la presenza di pavimento bagnato né prevedibile né ipotizzabile; il motivo è inammissibile perché inerente al giudizio di fatto sul concorso colposo della danneggiata; con il terzo motivo di ricorso -violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che Ric. 2021 n. 22884 sez.

M3 -ud. 15-11-2022 -5- il giudice di merito abbia errato nel non rilevare l’insufficienza della risposta del CTU alle obiezioni del CT di parte sul danno riportata dalla ricorrente; il motivo é inammissibile perché inerente al recepimento delle conclusioni del CTU, le cui repliche sono state condivise dal giudice sulla base di un giudizio di merito a lui riservato; conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22884-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5/A, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, pec: -controricorrente - Ric. 2021 n. 22884 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 259/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Siena la [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse accertata la responsabilità della convenuta per le conseguenze derivanti dalla caduta avvenuta nei locali dell’Accademia e conseguentemente condannata al risarcimento del danno; espose che, in occasione di un concerto tenutosi presso l’Accademia, ella si era recata in bagno e, nel locale antibagno, a causa della presenza di acqua sul pavimento, non segnalata, era caduta provocandosi la frattura di un polso, esito particolarmente grave in ragione della sua attività di pianista; il giudice adito accolse la domanda condannando l’Accademia a risarcire la somma di € 56.482,26 oltre interessi e rivalutazione; l’Accademia propose appello negando il fatto e affermando che in ogni caso la caduta fosse da attribuire alla esclusiva responsabilità dell’attrice per non aver adottato le cautele idonee in relazione allo stato dei luoghi, che lei conosceva per averli a lungo frequentati; la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 3/2/2021, ritenne sussistente il fortuito incidentale integrato dal comportamento colposo della vittima, tenuta con l’ordinaria diligenza a prevedere ed evitare la caduta sul pavimento reso scivoloso dalla presenza di acqua ma ritenne che la mancanzadi cartelli di avvertimento della possibilità che il pavimento fosse Ric. 2021 n. 22884 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -3- bagnato non escludesse il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno. Conseguentemente ritenne che il concorso del fatto colposo della vittima fosse stimabile nella percentuale del 60% e ridusse il quantum, condannando la Castellarin alla restituzione delle somme pagate in eccedenza dall’Accademia in esecuzione della sentenza di primo grado; avverso la sentenza la Castellarin ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi; ha resistito la Fondazione con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.81 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza impugnata per assoluta carenza di interesse e legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto ed ottenuto in sede di appello la condanna alla restituzione di somme dalla stessa mai corrisposte e versate dalla società di assicurazione Unipol rimasta estranea al giudizio; la ricorrente assume che, con la domanda di restituzione delle somme,l’Accademia abbia fatto valere in giudizio in nome proprio un diritto della compagnia di assicurazione in spregio del divieto di cui all’art. 81 c.p.c. il motivo è inammissibile perché attiene alla circostanza di fatto di quale sia il soggetto che ha in concreto corrisposto l’importo dovuto a titolo di risarcimento, valutazione non Ric. 2021 n. 22884 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -4- scrutinabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti di una rituale censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 nella specie non proposta; né tale censura può ritenersi integrata dal richiamo nel motivo alla lettera dell’assicuratore del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché non risulta specificatamente indicata la sede di ingresso nel giudizio di appello della circostanza richiamata dalla lettera. Quanto ai profili della titolarità della situazione giuridica vantata in giudizio, occorre ricordare che, essendo essa un elemento costitutivo della domanda, attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016) ed il relativo accertamento è suscettibile di impugnazione in cassazione nei limiti del giudizio di legittimità (cfr. punto 65 di Cass. n. 2951 del 2016). Nel caso di specie, a fronte della statuizione del giudice del merito sulla condanna dell’Accademia alla restituzione di una somma indebitamente pagata, la censura è irrit ualmente formulata come mera confutazione del giudizio di fatto ed è, pertanto, inammissibile; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n.4 c.p.c. erronea e contraddittoria motivazione - la ricorrente contesta che la sentenza abbia applicato l’art. 1227 c.c. affermando la responsabilità preponderante della danneggiata nella produzione del danno quando, considerato lo stato dei luoghi, nessuna cautela e/o precauzione avrebbe potuto evitare l’evento non essendo la presenza di pavimento bagnato né prevedibile né ipotizzabile; il motivo è inammissibile perché inerente al giudizio di fatto sul concorso colposo della danneggiata; con il terzo motivo di ricorso -violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che Ric. 2021 n. 22884 sez. M3 -ud. 15-11-2022 -5- il giudice di merito abbia errato nel non rilevare l’insufficienza della risposta del CTU alle obiezioni del CT di parte sul danno riportata dalla ricorrente; il motivo é inammissibile perché inerente al recepimento delle conclusioni del CTU, le cui repliche sono state condivise dal giudice sulla base di un giudizio di merito a lui riservato; conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1b
Sentenza Cassazione n. 00154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris