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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07185/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 30/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 08/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro Proponevano ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduceva: violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva; difetto di motivazione quanto all'aumento di pena per la recidiva stabilito ai fini della prescrizione.

Il ricorso è inammissibile; quanto al primo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che ai fini della prescrizione va calcolata la pena massima con conseguente calcolo dell'aumento per la recidiva ex secondo comma dell'art. 99 cod.pen. nella misura della metà. [OSCURATO:PERSONA] deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici in considerazione della loro modalità di acquisizione avuto riguardo al contenuto della sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia europea; violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla acquisizione di elementi di prova sulla base della dichiarazione testimoniale dell'ufficiale di P.G.

Abiuso che aveva riferito circostanze apprese dalla madre dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo questa Corte di cassazione ha recentemente affermato come in tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima all'entrata in vigore del dl. n. 132 del 30 settembre 2021, non è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dichiari non luogo a provvedere per essere competente il pubblico ministero ai sensi dell'art. 132, d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 Ed in motivazione, la Corte ha evidenziato che non sussiste contrasto con la sentenza CGUE del 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, poiché il legislatore, con riferimento al momento in cui è stato adottato il provvedimento, non aveva ancora trasfuso in legge i principi delineati dal giudice comunitario (Sez. 5, n. 45275 del 26/10/2021, Rv. 282287 - 01).

La motivazione precisa ancora che:" La sentenza evocata dal pubblico ministero ricorrente, quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Corte suprema dell'Estonia, ha statuito che: - l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, come successivamente modificata, «letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico [delle comunicazioni elettroniche] e ai dati relativi all'ubicazione [delle apparecchiature terminali] ai fini di un'istruttoria penale». - identica portata ostativa si profila ove l'accesso al traffico e all'ubicazione non sia circoscritto «a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica».

La portata dell'intervento della Corte di Lussemburgo è stata, tuttavia, ridimensionata da alcune decisioni della Corte di cassazione.

Questa Corte ha, in primo luogo, osservato che, fermo il valore erga omnes delle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme eurOunitarie, operata nelle sentenze della Corte anzidetta, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l'intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazione di norme contenute nelle direttive (Sez 2 n. 33216 del 2.7.21; Sez. 2, n. 28523 del 15/04/2021, Lordi, non mass.).

In secondo luogo, la giurisprudenza ha richiamato l'orientamento già diffuso prima della pronunzia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, secondo cui la disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico di cui all'art. 132, d.

Igs. 30 giugno 2003, n. 196 all'epoca vigente era compatibile con le direttive n. 2002/58/CE e 2006/24/CE in tema di tutela della "privacy", come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA], C-293/12 e C-594/12; CGUE 21 dicembre 2016, Tele 2, C-203/15 e C-698/15), poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni era prevista per un periodo di tempo limitato, aveva come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed era subordinata all'emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale, quale è il pubblico ministero (Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, dep. 2020, Dedej, Rv. 278568; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353).

In conclusione, la Corte di cassazione ha osservato che il decisum della Corte di Lussemburgo appariva del tutto generico nell'individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico potevano essere acquisiti ("lotta contro le forme gravi di criminalità" o "prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica"), essendo evidente che tali aspetti non potevano essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato.

Il quadro è oggi mutato a seguito dell'entrata in vigore del dl. 132 del 2021 in vigore dal 30 settembre 2021, che ha individuato sia il catalogo di reati per cui è consentita l'acquisizione dei tabulati, sia la competenza autorizzativa del Giudice su richiesta del pubblico ministero.

Tale disciplina, tuttavia, non prevede norma transitoria, sicché le acquisizioni ed anche le non acquisizioni, come nel caso al vaglio odierno di questa Corte anteriori alla data predetta, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolate dal regime normativo e vanno inquadrate nell'esegesi giurisprudenziale antecedente.

Ne consegue affermare che la doglianza è manifestamente infondata nella parte in cui deduce la retroattività di una interpretazione giurisprudenziale al proposito di un tema processuale, quello relativo all'acquisizione dei dati di traffico, ora regolato da disposizioni successive la data di svolgimento delle indagini nel presente procedimento.

Quanto al secondo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

In ogni caso la censura non supera la prova di resistenza posto che la responsabilità risulta affermata in forza delle emergenze delle investigazioni che permettevano di individuare la coincidenza tra la scheda SIM del ricorrente ed il numero IMEI del telefono prima rubato e poi ceduto allo stesso, senza che la deposizione della madre abbia rilievo decisivo.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 30/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 08/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro Proponevano ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduceva: violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva; difetto di motivazione quanto all'aumento di pena per la recidiva stabilito ai fini della prescrizione. Il ricorso è inammissibile; quanto al primo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che ai fini della prescrizione va calcolata la pena massima con conseguente calcolo dell'aumento per la recidiva ex secondo comma dell'art. 99 cod.pen. nella misura della metà. [OSCURATO:PERSONA] deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici in considerazione della loro modalità di acquisizione avuto riguardo al contenuto della sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia europea; violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla acquisizione di elementi di prova sulla base della dichiarazione testimoniale dell'ufficiale di P.G. Abiuso che aveva riferito circostanze apprese dalla madre dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo questa Corte di cassazione ha recentemente affermato come in tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima all'entrata in vigore del dl. n. 132 del 30 settembre 2021, non è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dichiari non luogo a provvedere per essere competente il pubblico ministero ai sensi dell'art. 132, d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 Ed in motivazione, la Corte ha evidenziato che non sussiste contrasto con la sentenza CGUE del 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, poiché il legislatore, con riferimento al momento in cui è stato adottato il provvedimento, non aveva ancora trasfuso in legge i principi delineati dal giudice comunitario (Sez. 5, n. 45275 del 26/10/2021, Rv. 282287 - 01). La motivazione precisa ancora che:" La sentenza evocata dal pubblico ministero ricorrente, quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Corte suprema dell'Estonia, ha statuito che: - l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, come successivamente modificata, «letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico [delle comunicazioni elettroniche] e ai dati relativi all'ubicazione [delle apparecchiature terminali] ai fini di un'istruttoria penale». - identica portata ostativa si profila ove l'accesso al traffico e all'ubicazione non sia circoscritto «a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica». La portata dell'intervento della Corte di Lussemburgo è stata, tuttavia, ridimensionata da alcune decisioni della Corte di cassazione. Questa Corte ha, in primo luogo, osservato che, fermo il valore erga omnes delle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme eurOunitarie, operata nelle sentenze della Corte anzidetta, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l'intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazione di norme contenute nelle direttive (Sez 2 n. 33216 del 2.7.21; Sez. 2, n. 28523 del 15/04/2021, Lordi, non mass.). In secondo luogo, la giurisprudenza ha richiamato l'orientamento già diffuso prima della pronunzia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, secondo cui la disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico di cui all'art. 132, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 all'epoca vigente era compatibile con le direttive n. 2002/58/CE e 2006/24/CE in tema di tutela della "privacy", come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA], C-293/12 e C-594/12; CGUE 21 dicembre 2016, Tele 2, C-203/15 e C-698/15), poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni era prevista per un periodo di tempo limitato, aveva come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed era subordinata all'emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale, quale è il pubblico ministero (Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, dep. 2020, Dedej, Rv. 278568; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353). In conclusione, la Corte di cassazione ha osservato che il decisum della Corte di Lussemburgo appariva del tutto generico nell'individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico potevano essere acquisiti ("lotta contro le forme gravi di criminalità" o "prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica"), essendo evidente che tali aspetti non potevano essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato. Il quadro è oggi mutato a seguito dell'entrata in vigore del dl. 132 del 2021 in vigore dal 30 settembre 2021, che ha individuato sia il catalogo di reati per cui è consentita l'acquisizione dei tabulati, sia la competenza autorizzativa del Giudice su richiesta del pubblico ministero. Tale disciplina, tuttavia, non prevede norma transitoria, sicché le acquisizioni ed anche le non acquisizioni, come nel caso al vaglio odierno di questa Corte anteriori alla data predetta, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolate dal regime normativo e vanno inquadrate nell'esegesi giurisprudenziale antecedente. Ne consegue affermare che la doglianza è manifestamente infondata nella parte in cui deduce la retroattività di una interpretazione giurisprudenziale al proposito di un tema processuale, quello relativo all'acquisizione dei dati di traffico, ora regolato da disposizioni successive la data di svolgimento delle indagini nel presente procedimento. Quanto al secondo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. In ogni caso la censura non supera la prova di resistenza posto che la responsabilità risulta affermata in forza delle emergenze delle investigazioni che permettevano di individuare la coincidenza tra la scheda SIM del ricorrente ed il numero IMEI del telefono prima rubato e poi ceduto allo stesso, senza che la deposizione della madre abbia rilievo decisivo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de
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