CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26814/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamentano la mancanza dimotivazione sulla sussistenza del delitto di truffa e sulla mancata applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., e la mancata applicazione di sanzioni sostitutive, sonoriproduttivi delle censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto con lamotivazione contenuta a pag. 2 della sentenza impugnata;rilevato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità(per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso cheriproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al piùcon l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertiveed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere inconsiderazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "Lafunzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso ilprovvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è,pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]