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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18595/2026

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cato Carlo SrubekTomassy unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con domiciliazione telematica-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 269/2022 depositata il16/9/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3767/2023Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18595/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato, per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, il 8 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato Carlo SrubekTomassy unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con domiciliazione telematica-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 269/2022 depositata il16/9/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3767/2023Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18595/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato, per cui si deve dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, il 8 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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