CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 30105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso / concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, anche per la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla qualifica di custode e dei conseguenti obblighi; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso cui conseguono la non rilevabilità della sopravvenuta prescrizione del reato e la condanna ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente