CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 29560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28979– 20 2 2 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia le Liegi 42 , presso lo studio dell'avv.Roberto G. Aloisio dal quale è rappresentat a e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3861/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 7/6/2022; Ric. 2022n.28979 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dellaricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata in data 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Roma, chiedendo fosse dichiarato , in suo favore,l'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare sita in Roma, consistente in un'area interclusa tra i numeri civici 57 e 59 di via Guido di Montpellier, identificata nel NCT al fgl 348 particella 659. A sostegno della pretesa, l'attore assunse di aver mantenuto il possesso dell'area da oltre trent’anni in maniera pacifica , continuata ed ininterrotta, avendo adibito il terreno ad uso autorimessa di mezzi personali e della propria impresa individuale e avendo realizzato a propria cura e spese, un magazzino e una tettoia e di aver provvedutoalla pavimentazione stradale e alla recinzione. Il Comune di Roma rilevò l'insussistenza di una situazione di possesso utile ad usucapire in ragione dell'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dell'ente. Con sentenza n. 14900 del 2012, il Tribunale di Roma accol se la domanda. 2. Con sentenza n. 3861 del 2022 la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio con Francesco, Manlio, Flora e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nel corso del giudizio e della Ligestra D ue s.r.l. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].),chiamata in causa in grado di appello per istanza di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda , in accoglimento dell’impugnazione del Comune: ritenne infatti che il bene controverso insuscettibile di usucapione perché compreso nel patrimonio indisponibile del Comune in quanto vincolato per legge ad una pubblica funzione. Ric. 2022n.28979 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 3 - 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; gli altri eredi, Francesco, Manlio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FINTECNAs.p.a. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non èstato correttamente instaurato. Il ricorso è stato, infatti, inizialmente notificato non alla PEC del difensore costituito in appello, indicata in atti , ma all’indirizzo generale «[OSCURATO:EMAIL].». Deve allora considerarsi che l’indirizzo proprio del difensore costituito per l’Ente non coincide con quello generale dell’Avvocatura di appartenenza. Lo ius postulandi degli a vvocati dello Stato , infatti, è organico, nel senso che non deriva da un mandato, ma direttamente dalla legge, dinanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono quello speciale (art. 1, comma 2, R.D. n. 1611/1933),perché il rapporto tra amministrazione difesa e Avvocatura erariale è un rapporto interno, non rilevante nel processo; lo i us postulandi del difensore dell’Ente territoriale, invece, anche quando sia stato istituito un ufficio dell’Avvocatura, deriva dallo specifico mandato, sicché tutta l’attività difensiva svolta nel giudizio è riferibile soltanto alla persona dell’ a vvocato costituito, non all’Avvocatura in sé. Conseguentemente, deve ritenersi che anche per [OSCURATO:PERSONA] il domicilio digitale , come previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in legge n. 114 del 2014 , coincid a con l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il Ric. 2022n.28979 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 4 - tramite diquest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia; soltanto questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed è idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchéla notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti ugualmente dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] (INI-PEC) ( in tal senso Consiglio di Stato, Sez.VIgiurisdizionale, n. 3562 del 6 / 5 / 2021, che ha dichiarato nulla una notifica effettuata a [OSCURATO:PERSONA], come nella fattispecie, alla pec ) . La notifica del ricorso è stata poi rinnovata, per autonoma iniziativa del ricorrente, pure alla PEC indicata da ll’avvocato difensore, ma soltanto in data 26 giugno 2023 dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 7/6/2023) : anche questa notifica non è perciò valida, perché dopo un anno avrebbe dovuto essere effettuata all’indirizzo proprio dell’Ente, indicato per la notifica degli atti giudiziari, non al suo difensore, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 330 cod. proc. civ., secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenticod. proc. civ.. Ciononostante, questa Corte ritiene di non dover disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso all’indirizzo proprio di [OSCURATO:PERSONA]: per le ragioni di seguito esposte, infatti, il ricorso è infondato e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediti comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio; tra questi, rientrano Ric. 2022n.28979 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 5 - quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020). 1. Ciò precisato, con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione «dell'integrità delle parti nel processo, in particolare violazione degli articoli 111 comma 2 Cost. e 132 cod. proc. civ.» (così in ricorso) , perché la Corte d’appello, pur avendo accolto l'istanza di chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in realtà non ha riportato la società né nell'intestazione della sentenza né tanto meno nel dispositivo, nella statuizione sulle spese. 1.1. Il motivo è infondato. In disparte ogni considerazione sull’interesse alla proposizione di questacensura, deve rilevarsi che in motivazione la Corte ha esplicitamente fatto riferimento alla società chiamata e ne ha escluso la legittimazione passiva ; ha, pertanto, pronunciato la decisione anche nei confronti della società, pur non riportandone il nome in intestazione. Per principio consolidato, invero, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza – come nella fattispecie - risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ. e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la Ric. 2022n.28979 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 6 - decisione si riferisce(Sez. 6 - 3, n. 19437 del 18/07/2019 ; Sez. 1, n. 14106 del 23/05/2023). 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , [OSCURATO:PERSONA] ha invece prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975 n. 689 e dell'articolo 826 cod. civ. : la Corte d’ appello avrebbe ritenuto erroneamente che il bene si appartenesse al patrimonio indisponibile,sebbene manchi un atto amministrativo che lo destina ad uso pubblico e mancherebbe altresì la concreta utilizzazione del bene, cioè il secondo requisito per rico noscere l’indisponibilità. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non conferente alla ratio decidendi fondata correttamente su principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che il bene per cui è giudizio apparteneva all’Opera nazionale maternità e infanzia ( OMNI ), ente disciolto con l egge 23 dicembre 1975, n. 698; allo scioglimento, il patrimonio immobiliare è stato trasferito dall’art. 5 della stessa legge alle P rovince e ai C omuni «dove i beni sono ubicati in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4»; all’art. 3 era proprio previsto che «le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali» fossero attribuite ai C omuni per essere esercitate in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione. Su queste premesse, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 1741 del 2018, la Corte d’appello ha escluso altresì che l’atto ricognitivo del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in cui risultava il bene qui conteso, potesse avere efficacia costitutiva e modificare la natura Ric. 2022n.28979 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 7 - di bene patrimoniale indisponibile dell’area per cui è giudizio; quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte in materia di usucapione dei beni dei disciolti enti ospedalieri (Cass. Sez. 2, n. 30720 del 27/11/2018), la Corte d’appello ha afferm ato che , nella specie, la circostanza dirimente per riconoscere la natura di patrimonio indisponibile di un bene fosse la scelta operata dal legislatore, senza che occorresse alcun ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione, ovvero un'effettiva destinazione al servizio pubblico nel momento del trasferimento del bene da un ente disciolto ad un altro per le medesime funzioni. Così decidendo, la Corte romana ha correttamente applicato un principio consolidato, secondo cui la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo(Cass. Sez. 2, n. 2962 del 27/02/2012). 3. Il ricorso è perciò rigettato . Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché nessuno degli intimati ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2022n.28979 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 8 - P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis