CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona dellegale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e VELLEI STEFANOin proprio, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 305/2022 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata indata 14.10.2022, N.R.G. 55/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9235/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 12545/2026Data pubblicazione 04/05/20261. La Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettatole sue domande, volte ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. deicondanna della suddetta società al pagamento delle differenze retributive nellamisura di € 20.818,17, oltre accessori.2. La Corte territoriale ha valutato le risultanze istruttorie ed ha ritenutoindimostrato il carattere subordinato del rapporto.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi.4. [OSCURATO:SOCIETA]. dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché AdrianoVellei e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc.civ., in relazione all’assolvimento dell’onere probatorio, per non avere la Corteterritoriale considerato la prova documentale allegata e non ammessa, costituitadalle conversazioni intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicata e citatacome teste e deceduta nelle more del giudizio.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc.civ., per omessa escussione di altro testimone di parte ricorrente in luogo dellateste Tosi, deceduta.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc.civ. per non avere la Corte territoriale valutato con attenzione le dichiarazionirese dal teste Costantini, verso il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denunciaquerela.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione di legge, manifestaillogicità in relazione alla prova che la ricorrente aveva svolto attività lavorativaNumero registro generale 9235/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 12545/2026Data pubblicazione 04/05/2026ed era sottoposta al potere datoriale., per non avere la Corte territorialeammesso prova documentale decisiva.5. Il difensore della ricorrente con nota del 12.1.2026 ha rappresentato chela medesima ha rinunciato al ricorso come da mail del 17.12.2025 allegata.6. La dichiarazione di rinuncia della parte ricorrente, intervenuta primadell’adunanza camerale, determina la carenza di interesse a proseguire nelgravame ed esprime la volontà di abdicare alle doglianze inizialmente esposteavverso la sentenza impugnata, palesandosi in tal modo una causa impeditivadi ogni valutazione del ricorso proposto, al quale la stessa parte rinuncianteaveva dato avvio.7. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.8. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.9. La natura della pronuncia, (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018;Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, diversare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto dellaproposizione dell’impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per carenza di interesse e compensa lespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9235/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 12545/2026Data pubblicazione 04/05/2026