CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 28478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso 8620-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] F. GIANPAOLINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1402/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del terzo motivo e il rigetto degli altri due e, in subordine, per l'integrale rigetto del ricorso• 8 12/2- sentito, per la ricorrente, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; sentito, per la controricorrente, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto di citazione notificato il 10/12/1997, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.2. La società attrice, dopo aver premesso di aver stipulato, in data 18/5/1990, con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni il contratto n. 1112 per la fornitura e posa in opera di prodotti informatici per il servizio cd. "Portafoglio elettronico" e di aver intrapreso le consegne e la posa in opera dei prodotti e di essersi preparata per proseguire la consegna e posa in opera dei restanti prodotti, ha dedotto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in cui l'Amministrazione contraente si era nel frattempo trasformata, aveva comunicato, con missiva del 16/9/1994, la necessità "di rinviare i termini di consegna delle apparecchiature e delle postcard (le carte intelligenti) non ancora utilizzate", e che tale decisione aveva determinato il blocco tanto dei collaudi dei prodotti già consegnati e messi in opera (per un valore, a prezzo contrattuale, di £. 3.155.975.609), quanto delle consegne dei restanti prodotti (per un valore, a prezzo contrattuale, di E. 29.418.127.937). 1.3. La società attrice, quindi, dopo aver tentato la consegna dei beni ma senza esito per il rifiuto opposto dalla controparte, ha chiesto, in via principale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all'integrale esecuzione del contratto nonché al pagamento della merce ordinata e non ritirata, per un totale, interessi e spese comprese, pari a E. 38.766.787.178, oltre agli interessi, le spese successive e i danni derivanti dalla ritardata esecuzione, e, in via subordinata,, la risoluzione del contratto per Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 fatto imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti al suo inadempimento contrattuale. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita in giudizio e, dopo aver dedotto che la sospensione della prestazione era giustificata dal fatto che erano in corso vicende giudiziarie dalle quali si evinceva il sospetto che la stipula del contratto di fornitura era il frutto della commissione di reati, ha chiesto, in via riconvenzionale, che fosse accertata la nullità del contratto. 1.5. Il tribunale, con sentenza del 28/7/2008, ha rigettato la domanda proposta dalla società attrice, che nel corso del giudizio ha assunto la denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarando, per l'effetto, la nullità del contratto di fornitura n. 1112 stipulato in data 18/5/1990 tra l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la [OSCURATO:SOCIETA].. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto di citazione notificato il 30/7/2009, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito al gravame. 1.8. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata. 2.1. La corte, in particolare, ha esaminato il primo motivo con il quale la società appellante aveva dedotto che, con sentenza n. 2076 del 19/5/2009, la corte d'appello di Roma, pronunciando nell'ambito di un giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo "fondato sul medesimo contratto oggetto de/presente procedimento, in relazione ad altro lotto della fornitura", aveva affermato la validità del predetto contratto, e che, di Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 conseguenza, essendosi formato il giudicato sul punto, per il principio del ne bis in idem, la sentenza qui impugnata non avrebbe potuto dichiarare la nullità di tale contratto: e l'ha ritenuto infondato. 2.2. La corte d'appello, sul punto, ha rilevato che la Telecom, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato l'avvenuto passaggio in giudicato della indicata sentenza, attraverso la produzione in giudizio della certificazione da cui quale risulti, a norma dell'art. 124 disp.att. c.p.c., che la sentenza in questione non era stata impugnata. 2.3. Né, ha aggiunto la corte, la sentenza n. 2076 cit. può essere invocata per trarne "elementi di convincimento", dal momento che la stessa contiene soltanto il richiamo alla sentenza con la quale, il 5/7/2002, il giudice per le indagini preliminari di Roma aveva accertato che il contratto oggetto della causa "era stato stipulato nel rispetto della normativa che legittimava il ricorso alla trattativa privata" ma senza prendere in considerazione "i reati di corruzione ... accertati" con la sentenza n. 1171 resa dal giudice dell'udienza preliminare di Roma e depositata il 27/3/2003, "regolarmente acquisita agli atti del giudizio di primo grado, sia pure per estratto, in base alla quale il primo giudice fondava la propria decisione". 2.4. Tale decisione, in effetti, ha osservato la corte, come tqcorrettamente osservato dal tribunale, se non può far stato nel presente giudizio, avendo pronunciato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contiene, tuttavia, elementi di prova, acquisiti nel processo penale, che possono essere comunque utilizzati e valutati ai fini della decisione. In particolare, gli accertamenti effettuati nel procedimento penale, quali emergono dalla decisione del giudice dell'udienza preliminare, hanno dimostrato che "tutti i contratti approvati Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 dopo la metà del 1987", compreso quello "per il portafoglio elettronico (18.5.1990)", sono stati "frutto di un accordo corruttivo" ed ha, quindi, ritenuto che il contratto n. 1112, stipulato il 18/5/1990 per la "fornitura in opera" all'Amministrazione di prodotti informatici per il servizio cd. "Portafoglio elettronico", era, di conseguenza, nullo. 2.5. Secondo la corte, infatti, l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili, aggiungendo, poi, che se la violazione di dette norme sia stata preordinata, altresì, alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale (nella specie, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione tutelati dalla previsione del reato di corruzione), la nullità per contrasto con norme imperative sussiste e dev'essere dichiarata, anche sotto tale specifico profilo, al fine di impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze. 2.6. La corte, in definitiva, ha ritenuto che la sentenza impugnata dovesse essere confermata. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 29/3/2017, illustrato da memorie, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 3.3. Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero, con memoria del 16/6/2022, ha concluso per la declaratoria Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 d'inammissibilità del terzo motivo e il rigetto degli altri due e, in subordine, per l'integrale rigetto del ricorso. 3.4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dichiarando la nullità del contratto, non ha considerato che la stessa corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 2076 del 19/5/2009, passata in giudicato, aveva affermato la validità del contratto per cui è causa, respingendo l'eccezione di nullità che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sollevato sulla base delle stesse eccezioni formulate nel presente giudizio e fatte proprie nella sentenza impugnata. 4.2. La sentenza n. 2076 cit., infatti, ha osservato la ricorrente, a fronte dell'eccezione sollevata dalle Poste sul rilievo che, come emerso all'esito di complesse indagini svolte in sede penale e dagli atti del relativo procedimento, il contratto in questione era nullo in quanto "contrario a norme imperative e in special modo a norme penali in tema di corruzione, di abuso d'ufficio e di falso" nonché "viziato dall'illiceità della c. d. causa concreta ... in quanto strumento del patto di corruzione", ha espressamente dichiarato, con riguardo al contratto n. 1112 del 18/5/1990, l'infondatezza di tale eccezione non avendo la parte appellante fornito la prova dei profili di nullità denunciati dalla stessa. Risulta, quindi, evidente, che la citata pronuncia, passata in giudicato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la stessa dichiarata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6369 del 2016, a fronte delle eccezioni di Poste fondate sul fatto che il contratto per cui è causa doveva ritenersi nullo perché determinato da condotte illecite concretaTI-[OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 i reati di abuso d'ufficio, corruzione e falso, ha ritenuto l'infondatezza di tali eccezioni, e che, pertanto, la nullità del contratto n. 1112 del 18/5/1990 non poteva essere dichiarata in base ad esse, né in base ad altre ragioni comunque rilevabili ex officio. 4.3. Il passaggio in giudicato di tale pronuncia, peraltro rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, preclude, quindi, ha concluso la ricorrente, che la nullità dello stesso contratto possa essere dichiarata in altro giudizio, come quello presente, introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere il pagamento delle ulteriori forniture che in forza dello stesso contratto aveva predisposto su ordine di Poste, non potendosi, in forza degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., formare due giudicati confliggenti che, in relazione alle stesse eccezioni di nullità, una volta abbiano dichiarato la validità del contratto ed un'altra volta ne abbiano dichiarato la nullità. 5.1. Il motivo, nella parte e nella misura in cui rivolge alla Corte un'esplicita sollecitazione in ordine alla verifica della sussistenza dell'invocato giudicato esterno sulla questione della validità (o meglio: della non-nullità) del contratto posto a fondamento della domanda, è fondato. 5.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito ma anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il giudicato esterno, essendo incontestatamente conseguito (solo) alla sentenza di questa Corte n. 6369/2016, che in data 1/4/2016 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della corte d'appello di Roma n. 2076/2009, si sia formato, in ipotesi, successivamente alla Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 pronuncia della sentenza impugnata, depositata il 2/3/2016, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nella disposizione prevista dall'art. 372 c.p.c.. Tale norma, infatti, vietando il deposito nel giudizio di legittimità soltanto degli atti e dei documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende, evidentemente, a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, invero, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. Si tratta, in effetti, di un elemento che non può essere incluso nel fatto (ed è, come tale, estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 348 ter, ult. comma, c.p.c., il quale, peraltro, è applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, solo ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/9/2012, mentre, nel presente giudizio, l'appello, come la stessa [OSCURATO:PERSONA] evidenzia in controricorso a p. 5, è stato introdotto con atto notificato il 30/7/2009), in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 attraverso la stabilità della decisione (Cass. SU n. 13916 del 2006; Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 16376 del 2003; Cass.n. 26041 del 2010; Cass. n. 8607 del 2017; Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 12754 del 2022). Il giudicato, d'altra parte, dev'essere assimilato agli "elementi normativi" cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici: il giudice di legittimità, pertanto, può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. SU n. 24664 del 2007; Cass. n. 21200 del 2009; Cass. n. 15339 del 2018, Cass. n. 30838 del 2018). 5.3. La corte d'appello di Roma, in effetti, come emerge dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, con la sentenza n. 2076/2009, passata (come detto) in giudicato, rigettando l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha, ormai definitivamente, confermato la sentenza con la quale il tribunale, il 5/2/1999, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], aveva condannato quest'ultimo al pagamento della somma di £. 9.435.096.939, oltre accessori, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. quale corrispettivo per la fornitura di materiale informatico ("cd. [OSCURATO:PERSONA]") resa da quest'ultima in esecuzione del contratto stipulato con l'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e recante il n. di rep. 1112. 5.4. La corte d'appello, in particolare, si è pronunciata sul motivo d'appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver dedotto che: a) "quanto emerso dal giudizio penale" confermava "l'invalidità del contratto di causa" ed, in particolare, la "nullità" Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 dello stesso "perché contrario a norme imperative e in special modo a norme penali in tema di corruzione, di abuso di ufficio e di falso", oltre che l'illiceità della sua causa concreta "in quanto strumento del patto di corruzione"; b) il contratto di causa era stato altresì stipulato a "trattativa privata" senza che ne sussistessero i presupposti; - c) il contratto, in subordine, era stato comunque "stipulato da organi che sarebbero stati surrettiziamente indotti a farlo sulla base di false rappresentazioni loro irrogate dai responsabili della corruzione", aveva, in forza di tali fatti, espressamente chiesto la "previa dichiarazione di nullità o, comunque, dell'invalidità del contratto di causa" e, per l'effetto, il rigetto della domanda di pagamento che, sul fondamento di tale contratto, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva a suo tempo proposto in via monitoria. 5.5. La corte, sul punto, dopo aver respinto l'eccezione d'inammissibilità delle domande relative alla "declaratoria di nullità del contratto di causa" sul rilievo che, ad onta di quanto osservato dall'appellata, "i relativi profili hanno formato oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo" dell'[OSCURATO:PERSONA], e dopo aver affermato l'ammissibilità della produzione documentale di cui all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di "provvedimenti assunti nel procedimento penale, di data successiva alla proposizione anche del gravame ed indispensabili ai fini della decidere ...", ha ritenuto (con statuizione che, alla luce delle tre ragioni d'invalidità che erano state addotte, e, quindi, del tenore complessivo del provvedimento che si è pronunciato sulle stesse, non può che essere interpretata nel senso) che l'appellante non aveva fornito in giudizio "la prova [dei fatti dedotti a sostegno] della dedotta nullità" del contratto "perché contrario a ... norme penali in tema di corruzione ...""in quanto strumento del patto di corruzione", "né con riferimento alla violazione di legge rela- Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 alla stipula del contratto a trattativa privata, né con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1439 c.c.". 5.6. Questa Corte, del resto, con la sentenza n. 6369/2016, così ha (definitivamente: a seguito dell'ordinanza n. 4380/2018 con la quale la stessa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della revocazione proposta nei suoi confronti) interpretato la descritta decisione n. 2076/2009 della corte d'appello di Roma, lì dove, in particolare, ribadito il principio per cui, in tema d'appalti pubblici, se la violazione delle norme prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e tecnicamente meglio organizzato per l'espletamento dei lavori sia stata preordinata alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale (nella specie, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione tutelati dalla previsione del reato di corruzione), la nullità per contrasto con norme imperative sussiste e dev'essere dichiarata, anche sotto tale specifico profilo, al fine di impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze, ha rilevato come, nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva affermato che "l'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva fornito in giudizio la prova della dedotta nullità del contratto del 18 maggio 1990, né sotto il profilo della sua illiceità, poiché frutto di accordo corruttivo, né sotto quello della violazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici" ed ha ritenuto che tali affermazioni non erano state in alcun modo scalfite dai motivi del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. i quali, non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata, dovevano essere, pertanto, considerati inammissibili in quanto privi dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla stessa. Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 5.7. Risulta, dunque, evidente, per un verso, che la sentenza n. 2076/2009 della corte d'appello di Roma ha definitivamente escluso, in ragione della ritenuta insussistenza (di prova) dell'accordo corruttivo, la nullità del contratto n. 1112 stipulato il 18/5/1990 per violazione delle norme penali in tema di corruzione, e, per altro verso, che, a fronte del suo incontestato passaggio in giudicato, la stessa corte d'appello, lì dove, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato la nullità dello stesso contratto in quanto "frutto di un accordo corruttivo", si è, evidentemente, pronunciata, tra le stesse parti, in violazione della conseguente preclusione: la quale, peraltro, si estende, com'è noto, non solo al "dedotto", e cioè alle cause di nullità del contratto che erano state espressamente invocate (pur se ritenute non provate), come violazione delle "norme penali in tema di corruzione ...", ma anche al "deducibile", e cioè a tutte le altre possibili cause di nullità del contratto (invocato quale fondamento della domanda di adempimento proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]) ancorché non dedotte in giudizio pur sussistendone i presupposti in fatto. 5.8. L'art. 2909 c.c., intitolato "cosa giudicata", stabilisce, in effetti, che "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". Il giudicato consiste, dunque, in un accertamento e, precisamente, in un accertamento che, nei confronti delle parti (e dei loro eredi o aventi causa), è giuridicamente vincolante in quanto non più contestabile. Le parti (nonché i loro eredi o aventi causa) non possono, quindi, proporre, in successivi giudizi, domande dirette in qualsiasi modo a rimettere in discussione il risultato dell'accertamento contenuto in un precedente giudicato (cd. preclusione pro iudicato). Il giudicato consiste, quindi, in un accertamento: e, precisamente (se si considera l'oggetto della Ric. 2017 vi. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 domanda giudiziale e, più in generale, della giurisdizione civile, quale risulta delineato dalle norme previste dagli artt. 24, comma 1°, Cost., 99 c.p.c. e 2908 c.c.) nell'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto sostanziale azionato (petitum), nei limiti in cui è fatto valere dall'attore nei confronti del convenuto (personae), avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti (causa petendi) e dei correlativi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (Cass. n. 366 del 1999). Il giudicato, però, si forma soltanto sull'accertamento (dell'esistenza o dell'inesistenza) del diritto sostanziale fatto valere in giudizio dall'attore nei confronti del convenuto: non investe, invece, i fatti costitutivi né i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (giuridicamente rilevanti per la sua esistenza o inesistenza), il cui accertamento è compiuto incidenter tantum (cfr. Cass. n. 3669 del 2019, per cui "è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio"), vale a dire al solo scopo di statuire sull'esistenza o l'inesistenza del diritto azionato (a meno che non si tratti di fatti-diritti, e cioè di situazione giuridiche soggettive, come la qualità di erede, di proprietario, ecc., che, oltre a rilevare come autonomi fatti costitutivi, estintivi, ecc., possono essere oggetto di un'autonoma domanda giudiziale, quando, per esplicita domanda di una parte o per legge, debbano essere accertati con autorità di cosa giudicata: art. 34 c.p.c.). 5.9. L'intangibilità del giudicato che ha accertato l'esistenza (o l'inesistenza) di un diritto è attuata, però, non soltanto impedendo la deduzione innanzi ad un diverso giudice dei fatti costitutivi nonché dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi già dedotti innanzi al primo giudice, ma anche precludendo la Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 deduzione per la prima volta in un diverso giudizio di quei fatti che, in quanto già compresi nella fattispecie giuridicamente rilevante per determinare l'esistenza o l'inesistenza del diritto azionato (e cioè dei suoi fatti costitutivi e/o dei correlativi fatti estintivi, modificativi ed impeditivi), erano, come tali, senz'altro deducibili innanzi al primo giudice. Si parla, in tal caso, di preclusione del dedotto e del deducibile: "l'autorità della cosa giudicata ostacola l'ulteriore deduzione dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto sostanziale imperativamente accertato, siano essi stati fatti valere oppure no nel corso del giudizio anteriore", a nulla rilevando che la parte ne sia venuta a conoscenza in un momento successivo alla formazione del giudicato. L'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto azionato (petitum), così come identificato in relazione ai soggetti (personae) ed al fatto costitutivo (causa petendi), una volta che sia coperto dall'autorità del giudicato, non può, quindi, essere messo in discussione (con domanda giudiziale di accertamento della sua inesistenza o, rispettivamente, della sua esistenza) in altro processo, tra le stesse parti o i loro eredi o aventi causa, mediante la deduzione di fatti, giuridicamente rilevanti per la sua esistenza e/o inesistenza, non allegati nel primo processo (anteriori, ovviamente, alle corrispondenti preclusioni deduttive e, come tali, appunto, deducibili nel processo in cui si è formato il giudicato: Cass. n. 11360 del 2010; Cass. n. 19113 del 2018), pur se, in ipotesi, ignorati (Cass. n. 8784 del 1993). 5.9. L'effetto preclusivo del giudicato richiede, ovviamente, che tra la situazione giuridica soggettiva già accertata e quella che sia stata dedotta nel successivo giudizio sussista una relazione che sia o d'identità oggettiva ovvero tale che, pur a fronte della diversità delle situazioni sostanziali fatte , • Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 modo d'essere della prima impedisca o condizioni l'esistenza ed il contenuto dell'altra (in caso contrario, infatti, non essendovi alcun collegamento tra i rapporti materiali e le loro fattispecie, il contenuto della decisione anteriore è del tutto irrilevante per il modo di essere della situazione soggettiva controversa nel secondo processo). 5.10. La relazione d'identità oggettiva tra i diritti sostanziali fatti valere prima in uno e poi in altro giudizio si atteggia, tuttavia, in modo diverso, in ragione del diverso valore che a tali fini spetta al fatto costitutivo, a seconda che il diritto azionato sia autodeterminato ovvero sia un diritto eterodeterminatO. Nei diritti eterodeterminati (come i crediti a prestazioni di somme di denaro), infatti, per stabilire quale sia il diritto che (tra i molti dei quali il creditore può essere contemporaneamente titolare nei confronti dello stesso soggetto) l'attore intende far valere in giudizio, rileva la deduzione (peraltro a pena di nullità dell'atto introduttivo: art. 163 n. 4 c.p.c.) del relativo fatto (storico) costitutivo (Cass. n. 17408 del 2012), con la conseguenza che la domanda, con cui l'attore faccia valere in un secondo processo un diritto (che ha lo stesso contenuto di quello già azionato ma) sul fondamento di un diverso fatto storico costitutivo (e non, semplicemente, dello stesso fatto storico diversamente qualificato sul piano giuridico: Cass. n. 10702 del 2008), ha, evidentemente, per oggetto un diritto diverso e non è, come tale, preclusa dal giudicato che ha accertato l'esistenza (o l'inesistenza) del primo diritto azionato. Nei diritti autodeterminati (come i diritti reali di godimento e i diritti relativi aventi per oggetto una prestazione di fare o di dare una cosa determinata), invece, la causa petendi risulta sostanzialmente costituita dal diritto stesso (di proprietà, di servitù, di credito ad una determinata prestazione, ecc.) affermato dall'attore e non Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 anche dal fatto costitutivo o acquisitivo di tale diritto, la cui deduzione, quindi, non è necessaria ai fini della loro individuazione ma rileva soltanto ai fini della prova del diritto. L'irrilevanza del titolo di acquisto comporta che il mutamento del titolo di acquisto (ad es., usucapione anziché compravendita) non comporta la novità dell'azione né, soprattutto (per quel che interessa in questa sede), impedisce, rispetto alla successiva deduzione di un diverso titolo in un diverso giudizio, l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul fatto costitutivo allegato nel primo giudizio. Nei diritti autodeterminati, infatti, il giudicato sull'esistenza (o l'inesistenza) del diritto azionato si estende, a differenza di quanto accade nei diritti eterodeterminati, non solo al fatto costitutivo dedotto in giudizio ma a tutti i possibili fatti costitutivi, anche se non dedotti, con la conseguenza che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna relativa ad uno dei suindicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento dell'inesistenza del diritto stesso fa stato anche nel successivo processo instaurato con la riproposizione della medesima domanda pure se fondata su di un diverso fatto costitutivo, salvo se intervenuto medio tempore, trattandosi dello stesso petitum ed essendo irrilevante la causa petendi (Cass. n. 1682 del 1991). 5.11. Un diritto soggettivo può, tuttavia, assumere valore, oltre che in sé, anche quale fatto costitutivo ovvero estintivo, modificativo o impeditivo di un'altra situazione soggettiva sostanziale. Le situazioni soggettive sono, in tal caso, tra loro connesse, rispettivamente, per ragioni di pregiudizialità- dipendenza (allorché un rapporto è fatto costitutivo dell'altro) o per ragioni di incompatibilità (quando un rapporto è fatto estintivo i modificativo o impeditivo dell'altro): nell'uno_e_., Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 nell'altro caso si parla di pregiudizialità tecnica. In siffatte ipotesi, il giudicato non si estende, sul piano oggettivo, al diritto o rapporto pregiudiziale dedotto o deducibile in giudizio come fatto costitutivo o estintivo, modificativo o impeditivo, a meno che, come prevede l'art. 34 c.p.c., sulla sua esistenza sia sorta questione e la decisione con autorità di cosa giudicata sia richiesta da una delle parti o dalla legge (Cass. n. 14578 del 2005, per cui "in tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum, e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa"; Cass. n. 6170 del 2005; così, più di recente, Cass. SU n. 26242 del 2014, in motiv., punti 2.9 e 5.8.1.). 5.12. Diversamente è a dirsi, invece, per la cd. pregiudizialità logica. In caso di rapporto sostanziale complesso (ad es., il contratto di compravendita), in effetti, l'attore può far valere (com'è accaduto nel caso in esame, con l'azione di adempimento proposta in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio poi definito, nel merito, dalla sentenza, più volte citata, della corte d'appello n. 2076/2009) solo uno dei molteplici diritti (o loro parti) che possono conseguire al medesimo fatto storico (ad es., il diritto al pagamento del prezzo o di una sua parte ovvero il diritto alla consegna della cosa), così come, in caso di rapporto obbligato io Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 a carattere periodico o continuativo (es. rapporto di lavoro subordinato o di mutuo), può far valere un diritto maturato in conseguenza di una parte o un segmento del rapporto considerato nella sua globalità (ad es. la retribuzione maturata in un determinata mensilità o la singola rata del mutuo). In tali ipotesi, quando il rapporto obbligatorio complesso, vale a dire costituito da una pluralità di coppie pretesa-obbligo, come nei rapporti contrattuali sinallagmatici di lavoro subordinato, locazione o compravendita, sia fatto valere non nella sua globalità ma con riferimento ad una sua parte, cioè con riguardo ad uno soltanto dei più effetti che lo compongono e che in esso sono contenuti, la sentenza che accolga la domanda proposta fa stato non soltanto in ordine alla sussistenza della singola pretesa dedotta in giudizio ma anche (a differenza di quanto previsto dall'art. 34 cit. in tema di pregiudizialità in senso tecnico) sull'esistenza giuridica del rapporto fondamentale da cui trae origine il diritto azionato. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato come l'efficacia del giudicato si estende, oltre che sull'esistenza (o l'inesistenza) del singolo diritto soggettivo fatto valere in giudizio come petitum (e cioè sulla coppia pretesa-obbligo azionata), anche sulle questioni di fatto e di diritto, deducibili in via d'azione o in via d'eccezione, che si presentano come un antecedente logico-giuridico necessario della pronuncia (Cass. SU n. 13916 del 2006; Cass. n. 10623 del 2009; Cass. n. 8650 del 2010; Cass. n. 3434 del 2011; Cass. n. 16675 del 2011; Cass. n. 4282 del 2012, in motiv.; Cass. n. 7774 del 2012; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 5478 del 2013; Cass.n. 24433 del 2013; Cass. n. 16824 del 2013; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.; Cass. n. 25269 del 2016; Cass. n. 11314 del 2018; Cass. n. 3669 del 2019; Cass. n. 13152 del 2019), come, in particolare, quelle che riguardano l'esistenza, la qualigaz4ene-,--------\ Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 la validità e l'efficacia del contratto dal quale il singolo diritto azionato ha avuto origine (Cass. SU n. 15896 del 2006, secondo cui,8 "in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni ... , assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso"). Ne consegue che "se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico- giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto" (Cass. n. 6628 del 2006). Resta, per contro, fermo che, in tali ipotesi, il giudicato, se si estende alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto contrattuale, ha per oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata (che segna, quindi, i suoi limiti oggettivi), che dallo stesso ha avuto origine, senza produrre alcun effetto preclusivo in ordine agli altri diritti derivanti dal medesimo rapporto, come il residuo prezzo dovuto, né ai diritti maturati in relazione a differenti segmenti o frazioni dello stesso, come le retribuzioni o i canoni di locazione maturati in mensilità diverse rispetto a quelle già dedotte (Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.; Cass. n. 19720 del 2007; Cass. n. 24784 del 2009). 5.13. La pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale (come il pagamento del canone di locazione), in effetti, presuppone necess • Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte (Cass. n. 13207 del 2015, in nnotiv., lì dove rileva che, evidentemente, "condannare il conduttore a pagare il canone significa accertare implicitamente che quel canone sia dovuto; ed un canone non può essere dovuto sulla base di un contratto nullo"). Il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa, pertanto, stato fra le stesse parti circa non solo l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, ma anche l'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes (Cass. n. 16319 del 2007; conf., Cass. n. 5801 del 1998, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse). Il giudicato sostanziale, infatti, coprendo il dedotto ed il deducibile, impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi, le stesse questioni oggetto di giudicato e le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime, con la conseguenza che la pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale riconducibile ad un rapporto unitario (nella specie, un canone di locazione) presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte, per cui il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie, dell'intero contratto, posto che tale questione resta coperta dal cd. "giudicato per implicazione discendente" (Cass. n. 13207 del 2015). Si tratta, peraltro, di un principio che ha natura generale, che "... non è stato affermato solo nella materia locativa, ma in ogni caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione: ed a tale quesito questa Corte ha costantemente dato risposta affermativa"(Cass. n. 13207 del 2015, richiamando, a tal fine, Cass. n. 23235 del 2013, secondo cui "il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità"; nel medesimo senso, più di recente, Cass. n. 25745 del 2017, secondo cui il giudicato sulla domanda di accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro stipulato da un dipendente delle [OSCURATO:SOCIETA]., per genericità delle mansioni da svolgere e della sede di lavoro, precludesse l'esame in un successivo giudizio della nullità dello stesso termine per violazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 1994, e Cass. n. 15339 del 2016, che ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva deciso con sentenza non definitiva sulla validità di un brevetto in presenza di una sentenza passata in giudicato che si era già espressa per la nullità dello stesso). In definitiva, la pronuncia di condanna al paRapnen-to di Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 prestazioni fondate su un contratto a monte, una volta passata in giudicato, preclude al debitore la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende, per implicazione discendente, anche all'insussistenza di cause di invalidità, ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (Cass.n. 31636 del 2021). 5.14. Si tratta, peraltro di una soluzione che (come ha rilevato Cass. n. 31636 del 2021 cit.), risulta in assoluta armonia con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, con le quali si è ritenuto che "raccoglimento della domanda fondata su di un determinato titolo contrattuale con sentenza passata in cosa giudicata, vale come giudicato anche quanto all'insussistenza di cause di nullità (e ciò anche laddove siano dedotte cause di nullità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza passata in giudicato)". L'oggetto della domanda (e, quindi, almeno in linea di principio, del giudicato sostanziale), infatti, se resta pur sempre il petitum sostanziale dedotto dall'attore (come il pagamento della singola rata dell'obbligazione), risulta, tuttavia, "ah initio riferito, ipso facto, alla sua causa petendi (il negozio sottostante), .. il che obbliga il giudice, pur in assenza di eccezione di parte, a rilevare ex officio eventuali profili di nullità della situazione giuridica sostanziale sottesa alla domanda stessa, valutata nella sua interezza (e cioè del negozio/rapporto sottostante)", con la conseguenza che (salvo il caso in cui il giudice rigetti la domanda per una ragione più liquida, come la prescrizione, l'adempimento, ecc., ed eviti, in tal modo, di dover affrontare il più vasto tema della validità del contratto), la pronuncia di accoglimento della domanda (di aderpment - Iic. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 risoluzione, annullamento, ecc.), presupponendo sul piano logico-giuridico l'inesistenza di qualsiasi ragione di nullità del contratto posto a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 1036 del 2019), è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità (o, più precisamente, la "non -nullità") dello stesso (Cass. SU n. 24262 del 2014, in motiv., punti 5.4.1. e 7.3.). Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di una pretesa che suppone la validità e l'efficacia del contratto allegato come suo fatto costitutivo (come la domanda di adempimento degli obblighi ivi assunti), la nullità del contratto costituisce, in effetti, una questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed è, come tale, oggetto (pur se, in concreto, non sia stata trattata su rilievo del giudice o eccezione di parte) di accertamento incidentale (quanto meno implicito) ai fini della decisione sulla domanda proposta ma la soluzione assunta (anche solo implicitamente) sulla questione relativa alla validità e all'efficacia del contratto, nella misura in cui abbia costituito un antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione assunta, è senz'altro idonea al giudicato implicito: il quale, invero, coprendo in ogni caso non soltanto la pronuncia finale sulla domanda ma anche l'accertamento che si presenta come il presupposto logico- giuridico nella pronuncia medesima (c.d. giudicato implicito), si estende, con il conseguente effetto preclusivo, non soltanto alla pronuncia relativa alla singola pretesa contrattuale azionata ma anche all'accertamento positivo o negativo (pur se implicito) relativo alla validità e all'efficacia del contratto sul quale tale pretesa si fonda. In definitiva, la sentenza di accoglimento della domanda relativa ad una determinata pretesa comporta sempre la formazione del giudicato implicito circa l'esistenza del rapporto giuridico da cui la stessa è sorta; la sentenza di rigetto di una domanda relativa ad una determinata pretesa deterrrrir2, Pie. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 il giudicato implicito circa l'esistenza del rapporto giuridico da cui quella situazione è sorta soltanto se la pronuncia è fondata su un motivo la cui trattazione postula il positivo accertamento in ordine alla questione della sua esistenza (salvo il caso della ragione più liquida), mentre la sentenza di rigetto di una domanda relativa ad una certa situazione soggettiva determina il giudicato implicito circa l'inesistenza del rapporto giuridico da cui sorge quella situazione solo se esso è fondato proprio sul motivo costituito dall'inesistenza di tale rapporto. 5.15. Se, invece, la domanda proposta è direttamente volta ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto, la pronuncia con la quale il giudice, accogliendo tale domanda, accerta e dichiara la nullità del contratto è idonea alla formazione del giudicato sostanziale che opera, sul piano oggettivo, non solo con riguardo al singolo segmento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, come il diritto al prezzo, ma si estende a tutti i successivi giudizi in cui si discuta dei diritti scaturenti dal contratto dichiarato nullo, come il diritto alla consegna della cosa venduta. Se, invece, il giudice rigetta la domanda di nullità negoziale proposta, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullità rispetto a quella invocata, l'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato per cui, "in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità" (Cass. SU n. 26242 del 2014, in motiv., punto 7.3). 5.16. La domanda di nullità negoziale, in effetti, in quanto volta all'accertamento negativo della non validità del contratto, s'identifica in ragione solo di tale petitum, consentendo ed anzi imponendo al giudice di accertarne tutte le sue possibili (ed eventualmente diverse) cause. La sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da_quello allegato Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 dalla parte, pertanto, corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto). Le domande aventi ad oggetto una questio nullitatis postulano, invero, l'accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, onde nessun mutamento sarebbe predicabile in relazione alle singole cause di nullità che l'attore possa dedurre. A fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità del contratto, del resto, sussiste sempre l'imprescindibile potere-dovere del giudice di rilevare anche d'ufficio i diversi motivi di nullità non allegati dalla parte ex art. 1421 c.c., poiché il rilievo non avrà più ad oggetto un'eccezione ma un ulteriore titolo della domanda, in forza del quale la stessa potrà trovare legittimo accoglimento a condizione che la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti. La domanda di nullità è, in definitiva, unica rispetto ai diversi, possibili vizi di radicale invalidità che affliggono l'atto negoziale, per cui la doglianza dell'attore volta all'accertamento di un difetto di causa non esclude, ad esempio, che, accertatane la validità sotto quel profilo, il contratto risulti poi patentemente nullo per difetto di forma. E la rilevazione ex officio di tale vizio non contrasta né con l'originario petitum (la domanda di declaratoria di nullità negoziale) né con la causa petendi (il contratto di cui si assume la nullità). 5.17. La domanda di accertamento della nullità negoziale si presta, allora, sul piano dinamico-processuale, a un trattamento analogo a quello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch'esse articolate in base ad un solo Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 elemento costitutivo. Il giudizio di nullità/non nullità del negozio (il thema decidendum e il correlato giudicato) sarà, così, definitivo e a tutto campo, indipendentemente da quali e quanti titoli di nullità siano stati fatti valere dall'attore, nello stesso modo in cui la domanda di accertamento della proprietà genera un giudicato di esistenza/inesistenza del diritto indipendentemente da quanti fatti acquisitivi alleghi l'attore. Il giudicato che si forma sulla domanda di nullità, pertanto, se di accoglimento, contiene il definitivo accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, nello stesso modo in cui, se di rigetto, contiene l'accertamento della non-nullità del contratto e della conseguente (non-in)esistenza del rapporto, precludendo qualsiasi nuova azione di nullità di quel negozio sotto ogni ulteriore profilo (Cass. SU n. 26242 del 2014, in motiv., punti 6.13.3, 6.13.4, 6.13.5, 6.13.6 e 6.14, dove, peraltro, si osserva come "le incongruenze di una soluzione restrittiva emergono ancor più chiaramente proprio qualora la nullità sia invece opposta in via di eccezione dal convenuto" ove lo stesso, "evocato in giudizio per l'adempimento del contratto, potrebbe difendersi tanto eccependo l'avvenuto adempimento, ovvero l'inadempimento della controparte, quanto l'esistenza di una specifica causa di nullità che il giudice reputi infondata a fronte di una conclamata diversa causa di nullità", ritenendo, in sostanza, che "in tutti questi casi, e segnatamente in quest'ultimo, il differente vizio di nullità ... [è] rilevabile in via officiosa, trattandosi di eccezione in senso lato", non essendo, per contro, "condivisibile la pur seria obiezione di chi" ha paventato "nella rilevazione officiosa di una causa diversa di nullità una inammissibile sostituzione del giudice all'impostazione difensiva della parte che, per scelta tattica o strategica, o soltanto per errore, abbia fatto valere una causa di nullità in Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 ipotesi infondata, in luogo di un'altra invece sussistente"). 5.18. Ritiene, in definitiva, la Corte che: - la domanda di accertamento della nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio; - il giudice, dal canto suo, può legittimamente rilevare in via officiosa una causa di nullità del contratto diversa rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte; - l'attore, a sua volta, può allegare nel corso del giudizio titoli di nullità ulteriori e diversi da quelli originariamente dedotti, i quali non danno luogo ad altrettante domande autonome ma costituiscono solo fondamenti alternativi della stessa domanda in quanto già compresi nella stessa; - il thema decidendum è, quindi, l'accertamento della nullità o non-nullità del contratto, a prescindere da quanti e quali titoli di nullità l'attore abbia in concreto allegato; - il giudicato di rigetto della domanda di nullità accerta, pertanto, la non-nullità del contratto e, di conseguenza, la non-inesistenza del rapporto, estendendosi, per implicazione discendente, anche all'insussistenza di cause di nullità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile, e preclude, in definitiva, la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto per cause diverse pur se, in concreto, non trattate su rilievo del giudice o eccezione di parte (Cass. SU n. 26242 del 2014, in motiv., punti 6.14 e 6.15.4; conf., Cass. n. 4717 del 2022). 5.19. La sentenza impugnata, lì dove ha dichiarato la nullità del contratto n. 1112 del 18/5/1990 in quanto "frutto di un accordo corruttivo", si è, pertanto, illegittimamente pronunciata in violazione della preclusione conseguente al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2076/2009 che, tra le stesse parti, aveva già definitivamente escluso, quale che ne fosse la causa, la nullità dello stesso contratto, a nulla potendo, per contro, rilevare: - né Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 il fatto, eccepito dalla controricorrente, che la nullità di altri contratti tra le stesse parti ("Leotex" e "Sidau") sia stata definitivamente dichiarata in quanto parimenti stipulati in attuazione di un accordo corruttivo accertato in sede penale (v. il controricorso, p. 21 ss.), trattandosi, appunto, di contratti giuridicamente differenti rispetto a quello dedotto nel presente giudizio sicché i giudicati che si sono formati sulla nullità degli stessi sono del tutto inidonei a proiettare i loro effetti preclusivi sul presente giudizio e il contratto n. 1112 del 18/5/1990, che ne è l'oggetto esclusivo; - né il fatto, eccepito dalla controricorrente, che mentre la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità del contratto per la parte relativa alla fornitura di "carte intelligenti", la sentenza n. 2076/2009 ha avuto, a suo dire, per oggetto soltanto il corrispettivo dovuto per "la fornitura di apparecchiature e del software di base" (v. il controricorso, p. 8 e p. 11-14), poiché, al contrario, la nullità (che quest'ultima sentenza ha escluso con forza di giudicato) ha investito (e, alla luce del vizio dedotto, e cioè la violazione di norme imperative in quanto "frutto di un accordo corruttivo", non poteva che investire) il contratto in questione come mero "fatto storico", nella sua dimensione genetica di atto negoziale (che, sotto questo profilo, non può che essere, come tale, unitariamente invalido ovvero unitariamente valido a seconda che sia stato, o meno, frutto di accordo corruttivo), e non, invece, il "rapporto giuridico sostanziale", nei suoi eventuali plurimi oggetti e prestazioni, che è scaturito dallo stesso in attuazione del programma convenzionale predisposto dalle parti (cfr., sul punto, Cass. SU n. 24262 del 2014, in motiv., punti 4.8 e 4.8.1.), i cui vizi, peraltro, nella misura in cui comportano la nullità del contratto, sono, al pari di quelli che investono il contratto come atto negoziale, egualmente suscettibili di rilievo officioso da parte Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 del giudice (Cass. SU n. 24262 del 2014, in motiv., punto 4.8.2., lì dove evidenzia che "i/ riferimento alla struttura negoziale originaria (negozio/fatto storico) non meno che alla fattispecie programmatica in essa contenuta è conseguenza del potere di indagine del giudice su qualsivoglia ragione, tanto morfologica quanto funzionale, di nullità contrattuale") e, comunque, compresi, con le conseguenze preclusive in precedenza descritte, nella domanda di accertamento della nullità del contratto e nella sentenza che, con forza di giudicato, si pronuncia, rigettandola, sulla stessa. 6.1. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 2699 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché dei principi generali in materia di prova documentale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato la nullità del contratto utilizzando quale fonte di prova delle vicende penali che hanno riguardato i contratti fra [OSCURATO:SOCIETA] e Poste la sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Roma, depositata il 27/3/2003, in quanto regolarmente acquista agli atti del giudizio di primo grado, sia pur per estratto, senza, tuttavia, considerare che tale sentenza, depositata in giudizio quale documento, e cioè come fonte, peraltro unica, di prova della nullità del contratto, non era stata prodotta per intero, ancorché fosse disponibile già nel 2003, ma solo per estratto, e cioè priva di motivazione. 6.2. In effetti, ha proseguito la ricorrente, la sentenza per esteso, che la corte d'appello ha utilizzato, è stata illegittimamente prodotta da Poste solo all'ultima udienza del giudizio d'appello. 6.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 61 del d.P.R. n. 696 del 1979, in relazione Ric. 2017 n. 8620, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione delle norme in materia di prove, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione del procedimento, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza valutare tutte le prove raccolte in giudizio, come la decisione del giudice per le indagini preliminari del 5/7/2002 ed ignorando completamente la consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che il contratto n. 1112 del 18/5/1990, in quanto "frutto di un accordo corruttivo", fosse nullo sul rilievo che l'elusione delle garanzie a presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili, omettendo, tuttavia, considerare, che la legge, al momento della stipulazione del contratto, non prevedeva, in caso di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione con il ricorso alla trattativa privata, la sanzione della nullità del contratto, e che nel caso in esame sussistevano, come emerge anche dalle risultanze degli accertamenti peritali, i presupposti previsti dall'art. 61 del d.P.R. n. 696 del 1979 e dall'art. 6 del d