Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2025
ECLI:EU:C:2025:294
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
30 aprile 2025 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2018/1672 – Articolo 3, paragrafo 1 – Mancata dichiarazione di una somma di denaro contante – Determinazione del valore di una somma di denaro contante costituita da valute estere – Corso di una moneta non pubblicato dalla Banca centrale europea – Grivnia ucraina »
Nella causa C‑745/23 [Alenopik] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2023, nel procedimento
Maksu- ja Tolliamet
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan (relatore), J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da F. Moro e E. Randvere, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU 2018, L 284, pag. 6).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra UT e il Maksu – ja Tolliamet (amministrazione tributaria e doganale estone; in prosieguo: l’«MTA» o l’«autorità amministrativa») in merito al valore in euro di una somma di denaro contante composta da valute ucraine, ai fini dell’applicazione dell’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672.
Contesto normativo
Normativa doganale dell
’
Unione
3
Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1) (in prosieguo: il «CDU»), contiene un titolo I, intitolato «Disposizioni generali», che comprende un capo 1, intitolato «Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni», di cui fa parte l’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», il quale, al paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«Il presente regolamento istituisce il [CDU] che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione [europea] o ne escono.
(...)».
4
Il titolo I di tale regolamento comprende un capo 3, intitolato «Conversione valutaria e termini», che include l’articolo 53 di detto regolamento, intitolato «Conversione valutaria», il quale prevede norme in materia di tassi di cambio applicabili quando una conversione valutaria è necessaria ai fini dell’applicazione della normativa doganale.
5
Gli articoli 48 e 146 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione del CDU»), contengono altresì norme in tale materia che attuano alcune delle norme prescritte all’articolo 53 del CDU.
Regolamento 2018/1672:
6
Il considerando 4 del regolamento 2018/1672 così recita:
«(...) [Il] regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU2005, L 309, pag. 9)] mira a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione che recano con sé denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore [a EUR 10 000], ovvero il controvalore in altre valute. Il termine “in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione” dovrebbe essere definito in riferimento al territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), al fine di garantire che il presente regolamento abbia il più ampio ambito di applicazione possibile e che nessuna zona sia esente dalla sua applicazione od offra la possibilità di eludere i controlli applicabili».
7
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:
«Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73]».
8
L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) “denaro contante”:
i) valuta;
(...)».
9
L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato», al paragrafo 1 così prevede:
«Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell’Unione o esce dall’Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L’obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
Il 13 gennaio 2023 UT ha attraversato a piedi con sua figlia la frontiera tra la Federazione russa e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] attraverso il valico di frontiera di Narva ([OSCURATO:PERSONA]). In tale occasione UT ha utilizzato il corridoio di attraversamento della frontiera denominato «corridoio verde», il che significava che essa non trasportava merci soggette a un obbligo di dichiarazione o che la loro quantità non superava i limiti consentiti dalla normativa. UT è stata controllata e, nelle sue tasche, sotto i suoi indumenti e sotto la fodera del cappuccio della sua giacca, sono state trovate complessivamente 500 000 grivnie ucraine in contanti. Lo stesso giorno, l’MTA ha redatto un protocollo per illecito amministrativo nei confronti di UT.
11
Per determinare il valore in euro delle 500 000 grivnie ucraine che UT aveva con sé in denaro contante, l’MTA si è basata sul tasso di cambio pubblicato sul sito Internet www.xe.com ed è giunta alla conclusione che il valore di tali valute fosse pari, il giorno dell’attraversamento della frontiera, a circa EUR 12 565. Orbene, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672, le persone che rechino con sé denaro contante di valore pari o superiore a EUR 10 000 devono dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entrano nell’Unione o escono dall’Unione. Di conseguenza, l’MTA ha ritenuto che il denaro trasportato da UT avrebbe dovuto essergli dichiarato.
12
Con decisione del 13 febbraio 2023, l’MTA ha inflitto a UT un’ammenda di EUR 600 per mancata dichiarazione di denaro contante ai sensi della tolliseadus (legge doganale). L’MTA ha altresì deciso di procedere, in applicazione di tale legge e del codice penale estone, alla confisca dell’importo non dichiarato di 500 000 grivnie ucraine.
13
Dinanzi all’MTA, UT aveva spiegato di non essere al corrente dell’obbligo di dichiarare tale importo di denaro contante e di non aver quindi avuto intenzione di introdurre clandestinamente 500 000 grivnie ucraine in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tale denaro non le apparterrebbe, in quanto il suo proprietario sarebbe un cittadino ucraino residente in [OSCURATO:PERSONA], che non era in grado di procedere esso stesso a transazioni con il denaro che possedeva, a causa della guerra seguita all’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. Per paura di essere derubata, essa avrebbe nascosto il denaro sotto i vestiti. Infine, tale proprietario avrebbe verificato il corso della grivnia ucraina alla data dei fatti sul sito Internet www.tavid.ee e ne avrebbe dedotto che UT non era obbligata a dichiarare la somma di 500 000 grivnie ucraine, poiché il suo controvalore era inferiore a EUR 10 000.
14
UT ha contestato la decisione del 13 febbraio 2023 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che ha parzialmente accolto il ricorso e che, con sentenza del 28 aprile 2023, ha annullato tale decisione per quanto riguarda la sanzione e la misura di confisca. Con tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha inflitto a UT un’ammenda pari a 100 giorni-ammenda, ossia EUR 400. Esso non ha disposto alcuna misura di confisca e ha ordinato la restituzione a UT delle 500 000 grivnie ucraine che erano state sequestrate in quanto mezzo di prova.
15
L’MTA ha proposto un ricorso in cassazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
16
Nel corso del procedimento dinanzi a tale giudice, l’MTA ha spiegato che, per convertire una moneta ai fini della determinazione del suo valore in dogana, esso si basa sul metodo enunciato all’articolo 53 del CDU nonché agli articoli 48 e 146 del regolamento di applicazione del CDU. Pertanto, nel caso di valute per le quali il tasso di cambio non è pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), l’autorità amministrativa competente, nella fattispecie l’MTA, utilizza i tassi di cambio pubblicati sul sito Internet www.xe.com, come del resto farebbero altri Stati membri.
17
L’MTA ha altresì sottolineato che informazioni sull’obbligo di dichiarare il denaro contante al momento dell’attraversamento della frontiera estone provenendo da un paese situato al di fuori dell’Unione erano disponibili sul suo sito Internet, nonché in opuscoli in lingua estone e in lingua russa distribuiti ai valichi di frontiera e su pannelli informativi. Nel caso in cui la persona che attraversa la frontiera non abbia chiarito i dettagli dell’importazione o dell’esportazione di denaro contante prima dell’attraversamento della frontiera, potrebbe scegliere il corridoio di attraversamento della frontiera denominato «corridoio rosso», dove, in cooperazione con un agente dell’MTA, sarà deciso se sia necessario dichiarare il denaro contante.
18
[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nutre dubbi sulle modalità di determinazione del tasso di cambio nella causa di cui è investito. Infatti, il metodo di conversione in euro di denaro contante introdotto nell’Unione in valuta estera non è precisato né nel diritto dell’Unione né nel diritto nazionale. Per convertire il valore delle grivnie ucraine in euro, in mancanza di un tasso di riferimento pubblicato dalla BCE, l’MTA si è basato sul tasso di cambio pubblicato sul sito Internet www.xe.com, e ciò al pari della prassi di altri Stati membri. Sebbene tale sito sia menzionato sulla pagina web dell’autorità amministrativa relativa all’obbligo di dichiarare il denaro contante (www.emta.ee), non esisterebbe alcuna base giuridica che consenta di ritenere che i tassi di cambio pubblicati su tale sito siano giuridicamente rilevanti. Orbene, se il tasso di cambio menzionato su un altro sito Internet, ossia quello della Tavid AS, come quello applicabile alla data dell’attraversamento della frontiera da parte di UT e di sua figlia, fosse stato applicato, il valore di 500 000 grivnie ucraine sarebbe stato, a tale data, di soli EUR 9 487,67.
19
Inoltre, l’autorità amministrativa si sarebbe riferita all’articolo 53 del CDU relativo alla conversione valutaria, il cui paragrafo 1 dispone che le autorità competenti pubblicano e/o comunicano su Internet il tasso di cambio applicabile, quando la conversione valutaria è necessaria per determinare il valore in dogana delle merci o per determinare la loro classificazione tariffaria. Orbene, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, quando una conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lo Stato membro dovrebbe prevedere che, per determinare il tasso di cambio applicabile, la normativa doganale fissi tale tasso almeno una volta l’anno.
20
Tuttavia, il giudice del rinvio dubita che l’articolo 53 del CDU costituisca la base giuridica appropriata per attivare l’obbligo previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672, dato che tale regolamento non vi fa riferimento.
21
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Come debba essere determinato il tasso di cambio sulla cui base deve essere accertato il valore di denaro contante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento 2018/1672], qualora si tratti di una valuta il cui tasso di cambio non viene pubblicato dalla Banca centrale europea».
Sulla questione pregiudiziale
22
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, al fine di determinare se si applichi l’obbligo di dichiarazione previsto da tale disposizione, uno Stato membro stabilisca il valore di una somma in contanti, costituita da valute diverse dall’euro per la cui conversione la BCE non pubblica tassi di cambio di riferimento, basandosi sul tasso indicato su un sito Internet come indice della parità tra l’euro e la valuta in questione alla data in cui la persona di cui trattasi è entrata nel territorio dell’Unione o ne è uscita, anche se tale tasso è più elevato di quello indicato su un altro sito Internet.
23
Al riguardo, occorre ricordare che il regolamento 2018/1672 prevede, al suo articolo 3, paragrafo 1, l’obbligo per tutte le persone fisiche che entrano nell’Unione o ne escono, di dichiarare il denaro contante di un valore pari o superiore a EUR 10 000 che recano con sé.
24
Orbene, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), di tale regolamento precisa che la nozione di «denaro contante», ai sensi di detto regolamento, comprende la valuta.
25
Dall’altro lato, tali disposizioni devono essere interpretate alla luce del considerando 4 del regolamento 2018/1672, dal quale risulta che tale regolamento mira, in particolare, a definire l’espressione «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione» di cui al regolamento n. 1889/2005, mentre quest’ultimo istituiva, in circostanze identiche, un sistema di controllo del denaro contante applicabile all’importo di EUR 10 000 o al suo controvalore in altre valute. Ne deriva che il regolamento 2018/1672 ha mantenuto, pur precisandolo, un simile sistema di controllo e, in particolare, le soglie che determinano la sua applicazione.
26
Di conseguenza, l’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 si applica alla situazione di una persona fisica che entra nell’Unione o ne esce, che reca con sé una somma di denaro contante costituita da valute diverse dall’euro, qualora tale denaro abbia un valore pari o superiore a EUR 10 000.
27
Tuttavia, poiché nessuna disposizione del regolamento 2018/1672 precisa il tasso di cambio da applicare per stabilire il valore in euro di una simile somma, spetta agli Stati membri determinare tale tasso.
28
Nei limiti in cui, nel determinare tale tasso, gli Stati membri attuano il regolamento 2018/1672, e quindi il diritto dell’Unione, essi devono esercitare le loro competenze in modo da preservare l’effetto utile delle disposizioni che tale regolamento enuncia e da rispettare i diritti spettanti ai singoli in forza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e ciò nelle situazioni disciplinate da quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, G (Oneri di recesso anticipato), C‑371/22, EU:C:2024:21, punto 50].
29
Al riguardo, contrariamente alla posizione sostenuta dall’MTA nel procedimento principale, gli Stati membri non sono tenuti, ai fini di tale determinazione, a conformarsi all’articolo 53 del CDU nonché agli articoli 48 e 146 del regolamento di applicazione del CDU. Infatti, l’articolo 1 del CDU precisa che esso stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 38 a 50 delle sue conclusioni, una somma in contanti costituita da valute considerate equivalenti a monete sui mercati monetari non costituisce una merce ai sensi delle disposizioni del CDU cosicché, in ogni caso, le disposizioni summenzionate non possono essere applicate al trasporto, da parte di persone fisiche, di somme di denaro contante costituite da valute diverse dall’euro.
30
Per contro, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 fissa a EUR 10 000 la soglia di valore al di sotto della quale le persone fisiche possono recare con sé una determinata somma di denaro senza doverla dichiarare, importo che costituisce un valore molto preciso. In tali circostanze, l’effetto utile di tale disposizione sarebbe compromesso se gli Stati membri potessero scegliere un tasso di cambio che non sia tale da riflettere il valore reale della valuta di cui trattasi. Di conseguenza, sebbene non esista necessariamente un unico tasso di cambio applicabile per una stessa valuta, per essere valido, il tasso scelto deve quanto meno corrispondere a uno di quelli realmente e frequentemente applicati ad operazioni di cambio in euro di tale valuta.
31
Dall’altro lato, il principio dello Stato di diritto sul quale, come garantito dall’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata e di cui il principio della certezza del diritto costituisce una delle condizioni costitutive cui gli Stati membri sono pertanto tenuti a conformarsi, richiede in particolare che i singoli possano conoscere con esattezza e senza ambiguità i propri diritti e obblighi. Ciò implica che, per essere opponibili ai singoli, i provvedimenti adottati dagli Stati membri al fine di attuare il diritto dell’Unione siano chiari, precisi e prevedibili quanto ai loro effetti, e ciò affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Hungeod e a., C‑496/18 e C‑497/18, EU:C:2020:240, punto 93, nonché del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punti 41, 42 e 45), nonché, inoltre, liberamente e facilmente accessibili.
32
Di conseguenza, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672, è vero che spetta a ciascuno Stato membro decidere il tasso di cambio da applicare per determinare il valore in euro di una somma in contanti costituita da valute diverse dall’euro, purché il tasso applicato corrisponda a uno di quelli realmente e frequentemente applicati, nella prassi, a operazioni di cambio in euro della valuta di cui trattasi. Tuttavia, per essere opponibile alle persone interessate che entrano o escono dall’Unione, il tasso che lo Stato membro in questione intende applicare deve, anzitutto, essere stato designato come tale in modo chiaro, comprensibile e univoco, e ciò in modo da consentire a tali persone di sapere, senza ambiguità, che è tale tasso che si applica al fine di determinare se occorra, per loro, dichiarare il denaro contante che recano con sé.
33
Inoltre, l’informazione relativa a detto tasso deve essere facilmente e liberamente accessibile a tali persone interessate, il che implica, in particolare, che esse possano prenderne conoscenza gratuitamente e, quando si rinvia per la determinazione dello stesso tasso a informazioni pubblicate su un sito Internet, che esse non abbiano bisogno di iscriversi su tale sito. Per contro, un simile obbligo di accessibilità non impone agli Stati membri di indicare a ciascuna persona fisica che entra nell’Unione o ne esce il tasso applicabile per ciascuna delle valute esistenti, fermo restando che è sufficiente che le informazioni necessarie siano a disposizione di ogni viaggiatore che intenda informarsi sulla normativa applicabile.
34
Infine, per quanto riguarda la prevedibilità del tasso di cambio considerato, richiesta dal principio della certezza del diritto, occorre sottolineare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 non mira a vietare il trasporto di somme di denaro contante costituite da valute diverse dall’euro e il cui valore sia pari o superiore a EUR 10 000, ma unicamente a imporre, in tale situazione, un obbligo di dichiarazione. Dato che le persone interessate possono ancora valutare se debbano conformarsi a un simile obbligo nel momento stesso in cui entrano o escono dal territorio dell’Unione, è sufficiente, per soddisfare il requisito della prevedibilità del tasso applicato, che lo Stato membro di cui trattasi abbia posto tali persone in grado di venire a conoscenza, in modo certo, del tasso applicabile in tale momento e quindi di determinare, nel momento in cui entrano o escono dal territorio dell’Unione, se devono dichiarare il denaro contante che recano con sé.
35
Per quanto riguarda il procedimento principale, spetta al giudice del rinvio verificare se la scelta dello Stato membro di cui trattasi di ricorrere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672, al tasso di cambio della grivnia ucraina in euro pubblicato sul sito Internet www.xe.com al momento dei fatti soddisfacesse tali condizioni. Tuttavia, al fine di guidare detto giudice in tale valutazione, la Corte può fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possono essergli utili (v., per analogia, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] A. Menarini, C‑333/20, EU:C:2022:291, punto 46).
36
Nel caso di specie, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, anzitutto, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le informazioni contenute sul sito Internet www.xe.com indicano che i tassi di cambio che vi sono pubblicati sono quelli applicati su diversi mercati monetari, cosicché i tassi pubblicati da tale sito corrispondono a tassi realmente e frequentemente applicati a operazioni di cambio e che, di conseguenza, lo Stato membro interessato poteva scegliere simili tassi ai fini dell’applicazione dell’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672.
37
Inoltre, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, le autorità dello Stato membro di cui trattasi avevano indicato sul loro sito Internet, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, che i tassi di cambio pubblicati sul sito www.xe.com erano quelli che dovevano essere utilizzati dalle persone fisiche in entrata o in uscita dall’Unione al fine di determinare se l’obbligo di dichiarazione previsto da tale articolo 3, paragrafo 1, fosse loro applicabile.
38
Peraltro, sembra altresì che le informazioni relative al tasso di cambio pubblicate su tale sito Internet siano gratuitamente e liberamente accessibili, in quanto, in particolare, non è necessaria alcuna registrazione per accedervi, circostanza che spetta altresì al giudice del rinvio verificare.
39
Per contro, il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcuna indicazione relativa alla questione di stabilire se i tassi di cambio menzionati sul sito www.xe.com siano fissati per periodi di tempo determinati o se essi fluttuino in modo continuo e se, di conseguenza, la ricorrente nel procedimento principale fosse in grado di determinare in modo certo, nel momento in cui ha preso la decisione di non dichiarare il denaro contante da essa trasportato, che l’obbligo di dichiarazione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 le era applicabile.
40
Ciò premesso, tenuto conto della portata del principio della certezza del diritto, nell’ipotesi in cui il tasso di cambio di cui al caso di specie fluttuasse in modo continuo, ne risulterebbe unicamente che alla ricorrente nel procedimento principale dovrebbe essere riconosciuto il diritto di avvalersi del tasso di cambio della grivnia ucraina in euro più vantaggioso pubblicato dal sito www.xe.com per un breve periodo di tempo intorno al momento in cui si può ragionevolmente ritenere che essa abbia preso la decisione di entrare nell’Unione senza dichiarare la somma di denaro contante che recava con sé.
41
Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, al fine di determinare se si applichi l’obbligo di dichiarazione previsto da tale disposizione, uno Stato membro stabilisca il valore di una somma in contanti costituita da valute diverse dall’euro per la cui conversione la BCE non pubblica tassi di cambio di riferimento, basandosi sul tasso indicato su un sito Internet come indice della parità tra l’euro e la valuta in questione alla data in cui la persona di cui trattasi è entrata nel territorio dell’Unione o ne è uscita, anche se tale tasso è più elevato rispetto a quello indicato su un altro sito Internet, purché:
– in primo luogo, tale tasso corrisponda a uno di quelli realmente e frequentemente applicati a operazioni di cambio in euro della valuta in questione,
– in secondo luogo, detto tasso sia stato designato dallo Stato membro interessato in modo chiaro, intelligibile e univoco come quello applicabile a tal fine,
– in terzo luogo, l’informazione relativa al medesimo tasso sia liberamente e facilmente accessibile e,
– in quarto luogo, le persone interessate siano così state in grado di prenderne conoscenza in modo certo al più tardi nel momento in cui sono entrate o uscite dal territorio dell’Unione.
Sulle spese
42
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a che, al fine di determinare se si applichi l’obbligo di dichiarazione previsto da tale disposizione, uno Stato membro stabilisca il valore di una somma in contanti costituita da valute diverse dall’euro per la cui conversione la Banca centrale europea (BCE) non pubblica tassi di cambio di riferimento, basandosi sul tasso indicato su un sito Internet come indice della parità tra l’euro e la valuta in questione alla data in cui la persona di cui trattasi è entrata nel territorio dell’Unione europea o ne è uscita, anche se tale tasso è più elevato rispetto a quello indicato su un altro sito Internet, purché:
–
in primo luogo, tale tasso corrisponda a uno di quelli realmente e frequentemente applicati a operazioni di cambio in euro della valuta in questione,
–
in secondo luogo, detto tasso sia stato designato dallo Stato membro interessato in modo chiaro, intelligibile e univoco come quello applicabile a tal fine,
–
in terzo luogo, l’informazione relativa al medesimo tasso sia liberamente e facilmente accessibile e,
–
in quarto luogo, le persone interessate siano così state in grado di prenderne conoscenza in modo certo al più tardi nel momento in cui sono entrate o uscite dal territorio dell’Unione.
Firme
*
Lingua processuale: l’estone.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.