CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 40215/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 04/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosca, difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], quale debitore ingiunto e destinatario di un atto di precetto avente ad oggetto determinati beni, avrebbe concorso nel reato contestato con il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], che, in occasione degli accessi dell'ufficiale giudiziario compiuti il 22.5.2020 e il 23.6.2020, quanto al primo, non indicava l'ubicazione dei beni pignorati, e, in occasione del secondo accesso, trasmetteva - tramite e mail - una erronea indicazione dei luoghi dove rinvenire detti beni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; il tema attiene alla tardività della querela presentata il 2.12.2020. Si assume che nella querela e nelle sommarie informazioni rese il 4.12.2020 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre fatto riferimento, quali momenti conoscitivi della condotta, agli accessi avvenuti il 22.5.2020 e il 23.6.2020. SarebbMunque errato l'assunto dei Giudici di merito secondo cui, invece, la persona offesa non poteva avere conoscenza degli avvenuti accessi e dei loro esiti negativi prima del deposito - avvenuto il 14.7.2020- da parte del personale dell'[OSCURATO:PERSONA], nel fascicolo della procedura esecutiva della relativa nota con gli allegati verbali di accesso; dunque, da una parte, non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni della stessa persona offesa, e, dall'altra, sarebbe stato costruito un automatismo tra il deposito della predetta documentazione e la conoscenza del fatto dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La condotta materiale e l'esiguità del danno avrebbero dovuto indurre a riconoscere la causa di non punibilità. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile, perché manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso. Contrariamente agli assunti difensivi, dall'esame del contenuto della denuncia querela e del verbale delle sommarie informazioni rese il 4.12.2020 non emerge in nessun modo che la parte civile ebbe conoscenza del fatto per cui si procede e per il quale presentddenuncia querela in occasione immediata e diretta dei due accessi. Negli atti indicati, la parte civile, così come spiegato dai Giudici di merito, non fece riferimento alla conoscenza del fatto in ragione degli accadimenti avvenuti in occasione dei due accessi, ma si limitò a descrivere questi ultimi come meri antecedenti temporali rispetto alla denuncia.Né, sotto ulteriore profilo, è obiettivamente chiaro, perché e in qusil modo la parte civile potè avere conoscenza dei fatti prima che i verbali di accesso furono inseriti nel fascicolo del procedimento esecutivo a cui la stessa era interessata. 3. Non diversamente, è inammissibile perché generico il secondo motivo. A fronte di un'adeguata motivazione in cui la Corte ha indicato le ragioni per cui non può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, attesa la natura e il valore dei beni pignorati e il perdurante inadempimento alla restituzione dei veicoli, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato a reiterare censure già adeguatamente valutate 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deci