CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lrì 3 tiA ORDINANZA sul ricorso 4786/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 543/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva dichiarato nulla, anziché inesistente, e dunque sanata dal raggiungimento dello scopo, la notifica del verbale di accertamento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti per aver transitato senza autorizzazione in ZTL in violazione dell'art. 7, comma 14, del codice della strada. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che "in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24/11/1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14 che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 156 c.p.c. sull'irrilevanza della nullità in caso di raggiungimento dello scopo" e non può affermarsi l'inesistenza della notifica qualora "non appare dubita bile che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza del destinatario", aggiungendo inoltre che è invalido "solo il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta". 1.3. Il tribunale, inoltre, ha escluso l'eccepita invalidità della notifica del verbale a mezzo posta, perché effettuata senza rispettare le forme e le modalità indicate nell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, sul rilievo che, da un lato, "quest'ultima disciplina la materia della 'reciproca assistenza' tra Stati per la notifica dei documenti in materia amministrativa e tale natura non ha il verbale di accertamento di contravvenzione, che è un atto amministrativo", e, dall'altro lato, che, come si evince dagli artt. 14 e 16 del Regolamento CE n. 1393 del 2007, ciascuno Stato membro la facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari o extragiudiziali alle persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] direttamente tramite i servizi Ric. 2021 n. 4786 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 5/2/2021, illustrato da memorie, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.5. Il Comune di Pistoia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la proposizione di una tempestiva e rituale opposizione sana la nullità della notificazione del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 156 c.p.c., omettendo, tuttavia, di considerare che, nel caso in esame, si tratta della presunta notifica a una cittadina tedesca, regolata dalla Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, ratificata in Italia dalla I. n. 149 del 1983, la quale, nei confronti della Germania, vieta la notifica per posta di atti amministrativi ai cittadini lì residenti, la quale, se eseguita, è giuridicamente inesistente e non è suscettibile di sanatoria. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 201 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha affermato che, in materia di notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, non può trovare applicazione la Convenzione di Strasburgo e che gli artt. 14 e 16 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 hanno attribuito a ciascuno Stato membro la facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari o extragiudiziali alle persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] direttamente tramite i servizi postali, senza, tuttaviar, Ric. 2021 n. 4786 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 considerare che, al contrario, la notifica degli atti amministrativi non è regolata dal Regolamento n. 1393 cit. ma dalla Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, la quale, però, in conseguenza della clausola di riserva contenuta nella relativa legge di ratifica, non è applicabile alle notifiche a mezzo posta dirette a cittadini residenti in Germania 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con riguardo alla notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, hanno affermato: - con la sentenza n. 2866 del 2021, il principio per cui la notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non può essere eseguita ai sensi del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977 (ratificata con la I. n. 149 del 1983), che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa, poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, la quale, pertanto, se eseguita, è viziata da nullità suscettibile di sanatoria; - con la sentenza n. 11550 del 2022, il principio per cui la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento del relativo scopo (che è quello della Ric. 2021 n. 4786 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 conoscenza legale dell'atto, volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione) soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione che realizzi nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, laddove, al contrario, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge, decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta unicamente per dedurre l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio. 3.3. Nel caso di specie, come affermato dalla stessa ricorrente nella prima memoria (depositata per l'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), l'opposizione avverso il verbale di contestazione notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in Germania (e dichiaratamente pervenuto alla stessa il 5/5/2018) è stata proposta dalla stessa con ricorso depositato il 2/7/2018, e cioè nei termini di legge (pari a sessanta giorni, se, come nella specie, il ricorrente risiede all'estero), sicché, in definitiva, ad onta di quanto contraddittoriamente affermato nella seconda memoria (depositata per l'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la nullità della notifica del verbale impugnato risulta, come detto, giuridicamente sanata. 4. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 5. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, L2 Ric. 2021 n. 4786 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s