CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 12150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/04/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 06/10/2020 dal Tribunale di Frosinone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Mariano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983 (conv. dalla I. n. 638 del 1983), a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta con sede in Sora. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento ai criteri di determinazione della soglia di punibilità. Si censura la mancanza di indicazioni specifiche relative ai singoli 4,k mesi, con conseguente impossibilità di stabilire con certezza che la soglia annua di Euro 10.000 sia stata superata nell'anno 2012 (non essendo noto l'importo dell'omesso versamento di gennaio 2012, relativo al mese di dicembre 2011, né quello dei contestati omessi versamenti da febbraio a ottobre). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza non essendo emersa prova certa dell'ipotesi accusatoria, essendo il ricorrente stato amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e non rappresentante della "ditta" indicata nell'imputazione), ed essendo la raccomandata dell'INPS - di cui comunque non vi era prova dell'effettiva conoscenza in capo al ricorrente - stata inviata nella predetta qualità e non in quella di amministratore della società. 2.3. Violazione di legge quanto all'elemento oggettivo. Si censura la sentenza per aver ritenuto che siano state corrisposte retribuzioni ai dipendenti. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. Si censura la sentenza per non aver considerato il grave stato di crisi acclarato dalle istanze di fallimento, e comunque per non aver motivato le ragioni della asserita irrilevanza della crisi di liquidità. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si deduce che il termine massimo, compresi i periodi di sospensione dovuti a rinvii richiesti dalla difesa, all'emergenza pandemica e al disposto dell'art. 2 comma 1-quater, era interamente decorso alla data del 31/08/2021, mentre la sentenza d'appello era stata emessa in data 08/04/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda, anzitutto, il superamento della soglia di punibilità, ritiene il Collegio che le censure siano prive delle necessarie connotazioni di specificità. Dinanzi ad un'ipotesi accusatoria convalidata nei due gradi di giudizio di merito, secondo cui l'importo complessivo delle ritenute non versate nel periodo gennaio-ottobre 2012 era di Euro 25.000, la difesa ricorrente ha formulato un'ipotesi totalmente astratta, secondo cui il superamento della soglia annua di 10.000 euro potrebbe non essersi verificato, se la gran parte dell'omesso versamento avesse riguardato la scadenza di gennaio (relativa alla mensilità di dicembre 2011). Il carattere congetturale della deduzione, che non risulta essere stata corredata da concreti elementi di riscontro, non può che determinare l'inammissibilità della doglianza.3. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso. In presenza di una "doppia conforme" che riconduce la penale responsabilità agli omessi versamenti del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della corrispondente ditta individuale, la deduzione imperniata sull'esistenza di una società appare non solo eccentrica rispetto all'imputazione e a quanto concordemente ritenuto dai giudici di merito, ma anche priva di concreti elementi di supporto. Allo stesso modo, in presenza di una condanna in primo e secondo grado per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali documentate, e in quanto tali non poste in discussione dalla difesa ricorrente (cfr. le attestazioni delle denunce contributive richiamate a pag. 2 della sentenza di primo grado), la deduzione relativa al mancato versamento delle retribuzioni appare priva della valenza liberatoria auspicata dalla difesa ricorrente. 4. Per ciò che riguarda il mancato apprezzamento delle criticità aziendali, la Corte d'Appello ha espresso piena condivisione della conforme decisione del Tribunale di Frosinone, a sua volta fondata sul consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare» (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189 - 01). 5. Manifestamente infondata è la residua censura, concernente la prescrizione del reato. Assume invero rilievo assorbente il fatto che i giudici di merito hanno applicato al [OSCURATO:PERSONA] (sia pure con giudizio di equivalenza) la recidiva su cui la difesa non ha mosso alcuna contestazione, e che - alla luce del certificato penale in atti - va esattamente qualificata come recidiva reiterata specifica (cfr. il n. 4 del certificato). Da ciò consegue la necessità di un duplice aumento di due terzi, con conseguente determinazione del massimo prescrizionale in dieci anni, al quale devono aggiungersi gli oltre due anni di sospensione per i ripetuti rinvii sollecitati dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado (quattro rinvii dal 05/06/2018 al 05/05/2020) e per la sospensione correlata al c.d. "primo periodo COVID". È dunque evidente, in tale complessivo contesto, l'infondatezza della tesi difensiva. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del