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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28351/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto a firma del comune difensore avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata.

Considerato che i ricorsi risultano generici, omettendo sostanzialmente di confrontarsi con la motivazione della sentenza e comunque proposti in carenza di interesse.

Ed infatti correttamente la Corte territoriale, in assenza di appello del pubblico ministero, ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia condannato gli imputati per il solo reato di minaccia, considerando dunque implicitamente assorbito nel medesimo quello di violenza privata per il quale pure erano stati tratti a giudizio, non avendo egli disposto - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - alcun aumento per la continuazione in riferimento a quest'ultimo.

Non è dubbio che si trattasse di decisione erronea, atteso che per consolidata giurisprudenza è semmai l'imputazione di cui all'art. 612 c.p. che doveva ritenersi assorbita, atteso che la minaccia è elemento costitutivo del reato di violenza privata, ma non per questo sussisteva l'interesse degli imputati ad impugnare sul punto la pronunzia di primo grado e men che meno sussiste quello a ricorrere avverso quella d'appello, posto che l'unico risultato concretamente perseguibile sarebbe quello di essere condannati per un reato più grave di quello effettivamente ritenuto dai giudici del merito.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto a firma del comune difensore avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata. Considerato che i ricorsi risultano generici, omettendo sostanzialmente di confrontarsi con la motivazione della sentenza e comunque proposti in carenza di interesse. Ed infatti correttamente la Corte territoriale, in assenza di appello del pubblico ministero, ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia condannato gli imputati per il solo reato di minaccia, considerando dunque implicitamente assorbito nel medesimo quello di violenza privata per il quale pure erano stati tratti a giudizio, non avendo egli disposto - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - alcun aumento per la continuazione in riferimento a quest'ultimo. Non è dubbio che si trattasse di decisione erronea, atteso che per consolidata giurisprudenza è semmai l'imputazione di cui all'art. 612 c.p. che doveva ritenersi assorbita, atteso che la minaccia è elemento costitutivo del reato di violenza privata, ma non per questo sussisteva l'interesse degli imputati ad impugnare sul punto la pronunzia di primo grado e men che meno sussiste quello a ricorrere avverso quella d'appello, posto che l'unico risultato concretamente perseguibile sarebbe quello di essere condannati per un reato più grave di quello effettivamente ritenuto dai giudici del merito. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
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