CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 dicembre 1968
Cassazione n. 44380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria già depositata precedentemente, ai sensi dell'art. 611 c.p.p. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. lzri [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 21 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione - introdotta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli - della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 21 novembre 1991 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il giudizio originario, definitivo in data 16 novembre 1993, ha avuto ad oggetto il delitto di omicidio commesso in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio del 1990. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili e condannati, in quella sede, alla pena di anni diciannove di reclusione ciascuno. 2.1 La domanda di revisione si basa su elementi di prova posteriori alla originaria decisione ed in particolare sul contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Costui, processato ma assolto in un secondo giudizio sul medesimo fatto (l'omicidio del D'Onofrio) nato sulla base di dichiarazioni rese de relato da [OSCURATO:PERSONA] (zio del condannato) e [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che l'omicidio era stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 II giudice della revisione osserva, in sintesi, che: a) le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono prive del requisito della decisività, ed appaiono inidonee a incrinare la solidità del quadro probatorio che ha condotto alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in particolare con riferimento alla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] e ai risultati delle indagini sui residui di sparo); b) le antecedenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno autonoma forza dimostrativa, tanto che nel giudizio sorto sulla base di detti contributi gli imputati, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sono stati assolti; c) la stessa attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], protetto dal giudicato assolutorio, risulta precaria. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Dopo ampia premessa, si rileva che il contenuto dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA] aveva di certo il carattere della novità ed era ampiamente idoneo a ribaltare la decisione definitiva. Ciò perché il narrato del [OSCURATO:PERSONA] era sovrapponibile a quanto già affermato dai precedenti dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, idoneo a dimostrare il diverso sviluppo fattuale dell'omicidio commesso nel lontano 1990. La scarsa persuasività delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermata nella decisione impugnata, è stata ritenuta in un giudizio ove il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto silente e, pertanto, è illogico quanto ritenuto nella decisione impugnata. Andavano rivalutate le prove originarie alla luce del novum e ciò avrebbe dovuto condurre alla assoluzione degli originari condannati, quantomeno in riferimento alla regola di giudizio del 'ragionevole dubbio'. 3.2 D ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] introduce analoghe deduzioni. 4. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 4.1 Se è vero che nel giudizio di revisione deve trovare applicazione la ordinaria regola di giudizio per cui la responsabilità penale va ritenuta sussistente solo in assenza di un ragionevole dubbio, va al contempo rilevato che il ragionamento espresso nella decisione impugnata non appare illogico. In particolare, ciò che i ricorrenti trascurano di considerare - nei profili di critica - è la particolare forza dimostrativa del contributo probatorio che, nel giudizio originario, ha determinato la condanna degli attuali ricorrenti. La deposizione resa, a suo tempo, dal teste Guadagno - per come rievocata nella decisione impugnata - è stata non illogicamente ritenuta non attaccabile da fonti successive caratterizzate da forme di conoscenza indiretta ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o introdotte dopo la celebrazione (con assoluzione) di un giudizio a carico sul medesimo fatto (il [OSCURATO:PERSONA]). In altre parole, la Corte di Appello ha realizzato una adeguata comparazione tra i materiali cognitivi originari e quelli sopravvenuti, con esiti che non risultano illogici e che pertanto restano espressione degli ordinari poteri valutativi del giudice del merito.Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 6