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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17561/2026

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one [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/2000, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1994, avverso la sentenza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di Taranto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha con-cluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha dichiarato con do-versi procedere contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentato furto aggravato per man-canza di querela.2.

L’Avvocato Generale presso la Procura Generale di Lecce – Sezione Di-staccata di Taranto ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguentemotivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Vienedenunciata erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilitea pena di nullità.

IL Tribunale non ha tenuto conto che la condotta è caduta subeni (tubi metallici dell’impianto di pressurizzazione e irrigazione del Consorzio diBonifica Arneo) destinati al funzionamento della rete irrigua pubblica e dunque,secondo costante giurisprudenza di legittimità, ad un servizio pubblico.

Trattandosidunque di reato aggravato ex art. 625, 1° comma n. 7) cod. pen., vige la proce-dibilità d’ufficio e non già a querela.

Irrilevante poi il fatto che l’aggravante nonsia stata espressamente contestata, tenuto conto che (a prescindere dalla suaqualificazione come valutativa o meno) la puntuale indicazione del bene avevamesso l’imputato in condizione di difendersi adeguatamente e ab origine.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4.

I difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie difensive con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.L’imputazione descrive i beni oggetto del reato individuandoli come “tubi inmetallo pesante facenti parte dell’impianto di pressurizzazione ed irrigazionedell’Ente di Bonifica ARNEO”, così evocandone, ad un tempo, la destinazione adun pubblico servizio e l’appartenenza ad un ente pubblico (circostanza, quest’ul-tima, a sua volta ricavabile dall’istituzione dell’ente con Regio Decreto del14/4/1927).

Tale profilo non è stato però affrontato dalla sentenza impugnata, chenon ha valutato la sussistenza in concreto dell’aggravante pur chiaramente conte-stata e individuata nei suoi presupposti di fatto (v. sul punto, ex multis, Sez. 2, n.15999 del 18/12/2019, RV 279335-01, in merito alla legittimità della contesta-zione in fatto dell’aggravante).

E’ mancato dunque un approfondimento, in con-creto, sulla destinazione effettiva delle tubazioni a pubblico servizio o pubblicautilità.

E’ peraltro indubitabile, al riguardo, la rilevanza della configurabilità o menodell’aggravante ai fini della procedibilità del reato, trattandosi di circostanza che,se riscontrata in concreto, rende il reato perseguibile d’ufficio (art. 625, 1° comman. 7) cod. pen.).2.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, che dovrà rivalutare il temadella procedibilità del reato alla luce della sussistenza, a sua volta da valutare inconcreto, dell’aggravante prima menzionata.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Tarantoin diversa persona fisica.Così è deciso, 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/2000, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1994, avverso la sentenza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di Taranto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha con-cluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha dichiarato con do-versi procedere contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentato furto aggravato per man-canza di querela.2. L’Avvocato Generale presso la Procura Generale di Lecce – Sezione Di-staccata di Taranto ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguentemotivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Vienedenunciata erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilitea pena di nullità. IL Tribunale non ha tenuto conto che la condotta è caduta subeni (tubi metallici dell’impianto di pressurizzazione e irrigazione del Consorzio diBonifica Arneo) destinati al funzionamento della rete irrigua pubblica e dunque,secondo costante giurisprudenza di legittimità, ad un servizio pubblico. Trattandosidunque di reato aggravato ex art. 625, 1° comma n. 7) cod. pen., vige la proce-dibilità d’ufficio e non già a querela. Irrilevante poi il fatto che l’aggravante nonsia stata espressamente contestata, tenuto conto che (a prescindere dalla suaqualificazione come valutativa o meno) la puntuale indicazione del bene avevamesso l’imputato in condizione di difendersi adeguatamente e ab origine.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4. I difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie difensive con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.L’imputazione descrive i beni oggetto del reato individuandoli come “tubi inmetallo pesante facenti parte dell’impianto di pressurizzazione ed irrigazionedell’Ente di Bonifica ARNEO”, così evocandone, ad un tempo, la destinazione adun pubblico servizio e l’appartenenza ad un ente pubblico (circostanza, quest’ul-tima, a sua volta ricavabile dall’istituzione dell’ente con Regio Decreto del14/4/1927). Tale profilo non è stato però affrontato dalla sentenza impugnata, chenon ha valutato la sussistenza in concreto dell’aggravante pur chiaramente conte-stata e individuata nei suoi presupposti di fatto (v. sul punto, ex multis, Sez. 2, n.15999 del 18/12/2019, RV 279335-01, in merito alla legittimità della contesta-zione in fatto dell’aggravante). E’ mancato dunque un approfondimento, in con-creto, sulla destinazione effettiva delle tubazioni a pubblico servizio o pubblicautilità. E’ peraltro indubitabile, al riguardo, la rilevanza della configurabilità o menodell’aggravante ai fini della procedibilità del reato, trattandosi di circostanza che,se riscontrata in concreto, rende il reato perseguibile d’ufficio (art. 625, 1° comman. 7) cod. pen.).2. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, che dovrà rivalutare il temadella procedibilità del reato alla luce della sussistenza, a sua volta da valutare inconcreto, dell’aggravante prima menzionata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Tarantoin diversa persona fisica.Così è deciso, 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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