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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15321/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce, rispettivamente, l'illogicità della motivazione in ordine alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio quanto all'affermazione della responsabilità penale sulla base di conversazioni intercettate non chiare ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., nonché la violazione di legge e la mancata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto già analizzati e disattesi con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 30-32), con la quale il ricorrente non si confronta; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza della motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione della propria responsabilità - argomentata esclusivamente con il richiamo% ad intercettazioni telefoniche non probanti - ed alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena irrogata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di doglianze già analizzate e disattese con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata (pagg. 32-33) - che non illogicamente argomenta le ragioni per cui le conversazioni intercettate dimostrano il concorso del ricorrente nel reato a lui ascritto e l'impossibilità di riconoscere il fatto di lieve entità - e perché concernenti il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (essendo peraltro già state riconosciute nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche, muovendo da una pena sostanzialmente corrispondente al minimo edittale); Rilevato che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione in relazione alla propria individuazione quale interlocutore nelle conversazioni telefoniche intercettate su diverse utenze, avendo la Corte d'appello utilizzato elementi di giudizio aventi una valenza puramente indiziaria, e, con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al capo 15) dell'imputazione, che non precisa il tipo di sostanza oggetto di detenzione e cessione, il quantitativo ceduto, i concorrenti nel reato e la data di commissione; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, il primo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed entrambi perché riproduttivi di profili già analizzati e disattesi con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 39-40), che, per un verso, ha non illogicamente argomentato (sulla scorta dei servizi di appostamento e delle conformi valutazioni circa l'identità della voce effettuate dagli operanti e dal perito trascrittore) l'attribuzione delle conversazioni esaminate al ricorrente e, per altro verso, la sufficientemente chiara enunciazione della contestazione mossa al capo 15) rispetto alla concreta possibilità dell'imputato di esercitare il diritto di difesa (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741), senza che le censure mosse in ricorso possano inficiare la logicità delle conclusioni; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce, rispettivamente, l'illogicità della motivazione in ordine alla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio quanto all'affermazione della responsabilità penale sulla base di conversazioni intercettate non chiare ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., nonché la violazione di legge e la mancata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità, in quanto già analizzati e disattesi con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 30-32), con la quale il ricorrente non si confronta; Rilevato che, con il primo e il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza della motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione della propria responsabilità - argomentata esclusivamente con il richiamo% ad intercettazioni telefoniche non probanti - ed alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena irrogata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di doglianze già analizzate e disattese con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata (pagg. 32-33) - che non illogicamente argomenta le ragioni per cui le conversazioni intercettate dimostrano il concorso del ricorrente nel reato a lui ascritto e l'impossibilità di riconoscere il fatto di lieve entità - e perché concernenti il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (essendo peraltro già state riconosciute nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche, muovendo da una pena sostanzialmente corrispondente al minimo edittale); Rilevato che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio di motivazione in relazione alla propria individuazione quale interlocutore nelle conversazioni telefoniche intercettate su diverse utenze, avendo la Corte d'appello utilizzato elementi di giudizio aventi una valenza puramente indiziaria, e, con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al capo 15) dell'imputazione, che non precisa il tipo di sostanza oggetto di detenzione e cessione, il quantitativo ceduto, i concorrenti nel reato e la data di commissione; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, il primo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed entrambi perché riproduttivi di profili già analizzati e disattesi con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg. 39-40), che, per un verso, ha non illogicamente argomentato (sulla scorta dei servizi di appostamento e delle conformi valutazioni circa l'identità della voce effettuate dagli operanti e dal perito trascrittore) l'attribuzione delle conversazioni esaminate al ricorrente e, per altro verso, la sufficientemente chiara enunciazione della contestazione mossa al capo 15) rispetto alla concreta possibilità dell'imputato di esercitare il diritto di difesa (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741), senza che le censure mosse in ricorso possano inficiare la logicità delle conclusioni; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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