CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., con omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712, cod. pen., e relativo altresì alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla prova del fatto integrante il reato di ricettazione dimostrando l'insussistenza dei requisiti per aversi la contravvenzione d'incauto acquisto, ai sensi dell'art. 712, cod. pen., nonché in ordine alla quantificazione della pena, alla luce del calcolo effettuato dal primo giudice con applicazione di una misura di pena inferiore al minimo editale (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è generico per indeterminatezza e altresì per mancanza di specificità, in quanto privo di confronti con la sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado adeguatamente motivato in ordine alla commisurazione sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M