CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27200/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Salvador il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 15/4/2025 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva corredata da conclusioni a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti del ricorrente, indagato per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. in relazione al possesso di merce di varia natura (capi di abbigliamento, scarpe, cosmetici, occhiali, ecc.) rinvenuta in sede di perquisizione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione degli artt. 253, 324 cod.proc.pen. e 648 cod.pen. in relazione alla mancata individuazione del reato presupposto della fattispecie di ricettazione. Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro probatorio basandosi su deduzioni arbitrarie quali l'assenza di scontrini di acquisto, il valore commerciale dei beni, la varietà delle taglie degli indumenti, senza alcuna concreta indicazione del reato da cui detti beni sarebbero derivati, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, al fine della sussistenza del fumus del reato di ricettazione, richiede che il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia. Il Tribunale cautelare ha recepito acriticamente il decreto di sequestro, il quale si è limitato ad affermare la necessità di accertare la provenienza illecita dei beni senza ipotizzare quale reato potrebbe averne generato la disponibilità. Inoltre, secondo il difensore, la misura è stata adottata senza che sussistesse alcuna reale esigenza di accertamento, attesa la destinazione dei beni a finalità lecite, come attestato dalle spontanee dichiarazioni dell'indagato e dalla produzione documentale effettuata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Il Tribunale del riesame ha chiarito (pag. 4) che, nella specie, la finalità del sequestro probatorio della merce rinvenuta in sede di perquisizione trova un evidente e diretto riscontro nella tipologia, nella quantità, nelle specifiche caratteristiche e nel valore dei beni sequestrati, segnalando che tutti i beni appresi sono nuovi e muniti di etichette, i capi di abbigliamento sono della stessa tipologia ma di taglie diverse, i c.d. campioncini di cosmetici, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, sono contenuti in scatole plurime e non possono, dunque, essere frutto di omaggio, il valore dei capi è consistente, annoverando sei giubbotti marca Woolrich di valore variabile tra i 700 e i 1400 euro; tre paia di scarpe [OSCURATO:PERSONA] del valore di euro 725 ciascuno; scarpe da donna Pollini, confezioni plurime di creme viso Sensai; confezioni plurime (12 pezzi) di profumi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di siffatto compendio i giudici cautelari hanno motivatamente ritenuto che la quantità, qualità e il valore della merce sono oggettivamente sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dell'indagato, percettore di uno stipendio mensile di euro 1200,00, e reputato priva di verosimiglianza la versione difensiva dell'acquisto in contanti, per l'importo di euro 4mila, dei beni caduti in sequestro, in assenza di qualsivoglia riscontro fiscale o d'altra natura. 1.1 Si tratta di un quadro fattuale che, a differenza di altre ipotesi sottoposte a vaglio in sede di legittimità, appare connotato da una pregnante prognosi di derivazione illecita dei beni, da ricondurre attendibilmente, in coerenza con la fase del tutto preliminare degli accertamenti, alla commissione di reati contro il patrimonio o ad ipotesi di contraffazione dei prodotti, come rilevato dall'ordinanza impugnata. Appaiono, pertanto, insussistenti i vizi denunziati in quanto, avuto riguardo alla peculiarità del fatto, deve trovare applicazione il risalente e mai smentito principio secondo cui il presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato, ben potendo la provenienza delittuosa degli oggetti acquistati o ricevuti essere desunta dalla natura, dalla varietà e dalla tipicità delle cose ( Sez. 2, n. 4469 del 8/2/1985, Rv 169106-01; sull'irrilevanza del mancato accertamento giudiziale del delitti presupposti e sulla sufficienza della prova logica anche Sez. 6, n. 4077 del 20/11/1989, dep. 1990, Sitzia, Rv. 183811-01; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997, Bernasconi, Rv. 209393-01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01). Deve, pertanto, in questa sede ribadirsi che, ai fini del giudizio sul fumus del delitto di ricettazione, il reato presupposto, in quanto essenziale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Pm c. Bernaschino, Rv. 287719 - 01) e a tal fine legittimamente il giudice può far ricorso alla prova logica, valorizzando i dati fattuali che presentano una concreta attitudine rappresentativa rispetto alla derivazione delittuosa dei beni appresi da una, o in via alternativa, più categorie di illeciti, coerenti con le acquisizioni proprie della fase processuale, anche alla luce dei profili soggettivi dell'autore. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno