CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/09/2020 della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 settembre 2020 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza in data 26 febbraio 2019 del Tribunale di Taranto, ha riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. La difesa dell'imputato, dopo una lunga disanima dell'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale sul tema dei giochi e delle scommesse, deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione, il contrasto della legislazione italiana con i principi dell'Unione Europea, la violazione di legge e il difetto di motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato e alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria. Con memoria la difesa replica alle osservazioni del Procuratore generale, precisando che la titolare del centro scommesse aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] ltd un contratto di ricevitoria e che aveva trasmesso in Questura tutta la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni di legge e aveva chiesto l'avvio dei controlli di ordine pubblico e sicurezza. Lamenta che il Procuratore generale non aveva tenuto conto della giurisprudenza di legittimità consolidata in circa vent'anni e che il rapporto tra il concessionario ADM su rete fisica e le sue ricevitorie autorizzate è pienamente equiparabile a quello tra la Stanleybet e i suoi CTD. Precisa che lo Spada era solo un dipendente presente nel locale, che la Corte territoriale non aveva individualizzato la sua responsabilità, che non si era pronunciata sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. L'imputato è stato condannato, in qualità di gestore della sala giochi, per aver esercitato abusivamente, in concorso con la titolare del centro di scommesse riconducibile al bookmaker Stanleybet, [OSCURATO:PERSONA], l'attività di scommesse o concorsi pronostici sulle attività sportive, in assenza della licenza di pubblica sicurezza e di valida concessione rilasciata dall'AAMS. Al controllo degli operanti, lo Spada non aveva prodotto l'autorizzazione dell'art. 88 TULPS e stava effettuando le giocate per gli avventori. Inoltre, non solo era sprovvisto delle prescritte autorizzazioni, ma non aveva neanche avviato la procedura dì sanatoria poiché sul sito del Monopolio di Stato non vi era il suo nominativo tra quelli richiedenti il provvedimento. Più in dettaglio, è emerso che la Stanca aveva chiesto l'autorizzazione di polizia richiesta dall'art. 88 TULPS solo in data 15 dicembre 2016; che, in precedenza, e precisamente il 16 settembre 2015 aveva comunicato lo svolgimento dell'attività della mera trasmissione dei dati e delle dichiarazioni negoziali di giocate in favore della Stanleybet; che il contratto di locazione dei locali risaliva al 10 settembre 2015 e che la SCIA era stata presentata al Comune il 29 settembre 2015; che in relazione al CTD non era stata presentata alcuna istanza di regolarizzazione né da parte dell'allibratore straniero né da parte della Stanca. Correttamente la Corte territoriale ha osservato che la richiesta di regolarizzazione non era stata inoltrata all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]; che quella effettuata ai sensi dell'art. 644, comma 1, della legge di stabilità 2014 non aveva alcun rilievo sia perché tardiva rispetto al termine di legge, sia perché, attraverso la stessa, non era possibile aprire nuovi punti vendita, essendo tale facoltà prevista per l'attività già in corso. Inoltre, l'art. 1, comma 644 della legge 28 dicembre 2014, n. 190 non riconosceva la liceità in sé dello svolgimento di un'attività organizzata di raccolta delle scommesse, posto che detta disposizione, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedevano l'autorizzazione dell'art. 88 TULPS e più in generale la regolarizzazione della loro attività, da un lato si limitava a stabilire obblighi e divieti ulteriori, ma non a liberalizzare l'attività, dall'altro precisava che la disciplina contemplata operava, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni. Peraltro, l'istanza per ottenere l'autorizzazione dell'art. 88 TULPS, presentata il giorno prima del controllo, certamente non poteva essere accolta perché, avendo pacificamente compiuto un'attività illecita, non poteva avere accesso alla sanatoria. Nel caso in esame, poi, i Giudici di merito hanno accertato che lo Spada, all'interno dell'esercizio commerciale, non si limitava a mettere a disposizione la struttura, ma raccoglieva lui stesso le giocate e provvedeva alle relative operazioni e al pagamento delle vincite. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, integra il reato contestato dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep.2021, Ranucci, Rv. 281473 - 01). Nel caso in esame, la decisione non è tanto focalizzata sulla discriminazione dell'allibratore straniero, come sembrerebbe desumersi dall'insistenza del ricorso per cassazione sulla giurisprudenza sovranazionale, quanto piuttosto sulla mancanza delle autorizzazioni di legge e sull'esercizio di un'attività abusiva d'intermediazione delle scommesse, che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869-01). Ineccepibile è poi la motivazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento psicologico, dal momento che lo Spada, in qualità di gestore del centro, era perfettamente a conoscenza di svolgere un'attività nonostante non avesse le autorizzazioni di legge. Infine, l'omessa risposta all'istanza formulata in appello in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non integra un vizio rilevante, dal momento che si tratta di un'istanza generica non supportata da evidenze, formulata al di fuori dei criteri di specificità dei motivi di appello, in spregio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Galtelli con sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822-01, come richiamata dalle Sezioni Unite Punzo con sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125-01, secondo cui la possibilità di applicare d'ufficio in sentenza i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche stabilito dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. costituisce al tempo stesso il limite all'esercizio della discrezionalità previsto dall'art. 58 della I. n. 689 del 1981. Né il ricorso per cassazione, sotto questo profilo, risponde al criterio della specificità, dal momento che non dà conto della puntuale rappresentazione nel giudizio di appello dei presupposti di applicazione della pena sostitutiva. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali