CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00245/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la trattativa intercorsa tra il Comune di Bologna e i proprietari dell'immobile affinché questi rinunciassero alla facoltà di godimento del bene non ha mai condotto alla stipulazione di un accordo; b) nella lettera che il Comune ha inviato alla Questura si afferma che la negoziazione intercorsa tra le parti non ha condotto ad esiti positivi; c) l'edificio non poteva considerarsi in stato di abbandono posto che presentava vari presidi volti a limitare l'accesso da parte di soggetti non legittimati; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona qualora ricorrano, per tutto il tempo dell'occupazione illecita, gli elementi costitutivi della scriminante; che, nel caso di specie, l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo non sono stati in alcun modo allegati dalla difesa, se non con un generico riferimento alla missiva del Comune di Bologna che accenna al disagio abitativo delle famiglie all'interno dello stabile, disagio che, tuttavia, non appare riferibile nello specifico ai ricorrenti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore