CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45503/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARI-lato avviso alle parlF1), udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso il provvedimento con cui il GUP del Tribunale di Bari ha disposto la restituzione de- gli atti all'ufficio della Procura di Bari dichiarando la nullità del rinvio a giudizio per mancanza della prova della notifica dell'avviso delle conclusione delle indagi- ni preliminari, chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento per viola- zione di legge. 2. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo poiché il provvedi- mento impugnato risulta comunicato all'Ufficio del Procuratore della Repubblica di Bari in data 25 Gennaio 2021 mentre l'impugnazione è stata depositata dopo oltre due mesi e pertanto in violazione del termine previsto dalla legge ex art.585 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]