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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36943/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _lett0Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Genova, irrevocabile il 2.2.2016, di condanna nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di omicidio aggravato dai futili motivi.

L'istanza era fondata sul contrasto di giudicati tra la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], emessa in rito abbreviato, che aveva ritenuto integrata l'aggravante dei futili motivi e quella nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], deliberata in rito ordinario, che invece l'aveva esclusa, condannandolo alla pena di anni 22 di reclusione.

La Corte, riassunti gli esiti di precedenti istanze ed impugnazioni proposte nell'interesse del condannato, anche in sede esecutiva, ha giudicato manifestamente infondata ed irrilevante la questione, posta dalla difesa, di incostituzionalità dell'art 631 cpp, nella parte in cui non prevede che si possa procedere a revisione anche quando gli elementi dedotti siano tali da dimostrare, in caso di accertamento, l'inesistenza di un'aggravante che abbia inciso negativamente sul trattamento sanzionatorio; in proposito ha citato giurisprudenza conforme di questa Corte. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore procuratore speciale del condannato, che ha lamentato l'errata applicazione dell'art 634 cpp per aver adottato l'ordinanza di inammissibilità de plano e per aver proceduto ad una approfondita valutazione degli elementi dedotti con l'istanza senza instaurare il contraddittorio.

La giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento impugnato in parte sarebbe inconferente ed in parte elusiva della questione posta, limitandosi a ribadire gli scontati limiti alla presentazione dell'istanza di revisione indicati nell'art 631 cpp.

Emergerebbe in proposito, a parere della difesa, un contrasto all'interno di questa Corte di legittimità, poiché due pronunce - citate nella presente impugnazione - di cui una scaturita da un precedente ricorso del medesimo ricorrente, esprimerebbero posizioni diverse.

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza 42/2018 investita della stessa questione, l'aveva giudicata inammissibile per la generica prospettazione della rilevanza della questione. 1.1La difesa ha sintetizzato la questione di costituzionalità posta nei termini suindicati in riferimento agli artt 3,24, 27/3 e 111 Costituzione, ribadendo la censura al provvedimento impugnato, che nonostante la complessità delle argomentazioni impiegate era stato adottato senza contraddittorio e senza acquisire i fascicoli di merito, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza per la violazione dell'art 634 cpp.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore o generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità i..--- del ricorso. - ,143(1.ac,c14, 9_4, cx..~A),..km cx..1/4.k.

Con memoria trasmessa via pec la difesa ha ribadito i motivi del ricorso, insistendo nella violazione dell'art 634 cpp poiché la Corte avrebbe operato una valutazione approfondita del merito della vicenda senza instaurare il necessario contraddittorio e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere esaminata in via preliminare la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, dell'ad 631 cpp, nella parte in cui non prevede che si possa procedere a revisione anche quando gli elementi dedotti siano tali da dimostrare, in caso di accertamento, l'inesistenza di un'aggravante che abbia inciso negativamente sul trattamento sanzionatorio in riferimento agli artt 3,24, 27/3 e 111 Costituzione. 1.1 Allo scopo è necessario richiamare - per quanto ora di interesse - il testo dell'art 630 cpp, che, alla lettera a) indica tra i casi di revisione quello in cui i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile del giudice ordinario.

La costante lezione interpretativa elaborata da questa Corte regolatrice ha definito la nozione di contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, nel senso che essa deve essere attinente agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti, né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova, precisando che ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione.

Sez. 4 , Sentenza n. 43871 del 15/05/2018 Cc. (dep. 03/10/2018) Rv. 274267.

In senso conforme : N. 25110 del 2009 Rv. 244519. 2.La Corte torinese ha fatto corretta applicazione delle regole ermeneutiche dettate sul punto, evidenziando alle pagine sei e sette del testo che nella fattispecie oggetto del giudizio di revisione si è in presenza di un medesimo fatto storico-naturalistico, nonchè dello stesso materiale probatorio, con modeste differenze legate al diverso rito prescelto, giudizio abbreviato per l'attuale ricorrente, giudizio ordinario per il coimputato.

Si è, così, dato atto che mentre i decidenti del rito abbreviato avevano ravvisato l'aggravante dei futili motivi nel banale diverbio scaturito all'interno del bar, le Corti del giudizio ordinario l'avevano, invece, esclusa, ritenendo che non si erano conosciuti i motivi della lite tra ubriachi e non era stata chiarita in pieno la dinamica del delitto, anche perché i litiganti parlavano una lingua diversa rispetto agli avventori presenti in quel momento nel locale.

La Corte territoriale ha, altresì, puntualizzato che nei due differenti giudizi, che in generale si erano sviluppati sullo stesso compendio probatorio, in particolare si era dato peso alla medesima descrizione dell'atteggiamento tenuto dai litiganti fornita dal teste oculare Marrosu, di cui i Giudici della cognizione avevano, all'evidenza, dato un apprezzamento differente, versandosi, quindi, non in un caso di contrasto obbiettivo di giudicati ma nella ipotesi di una diversa valutazione delle prove. 2.1 In proposito è forse utile aggiungere che la stessa sentenza della Corte costituzionale 42/2018 [e non 2019 come indicato nell'atto di ricorso ], citata dalla difesa a sostegno della sua tesi, ha ribadito il concetto per il quale ai fini della rimozione del giudicato non rileva l'errata (in ipotesi) valutazione del Giudice ma esclusivamente il fatto nuovo ( tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art 630 cpp ) che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui è radicata la condanna oggetto di revisione.

La questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa, quindi, manca del requisito di ammissibilità della rilevanza, poiché il Giudice a quo ha correttamente escluso l'applicabilità nel caso al suo esame dell'istituto della revisione disciplinato dagli artt 630 e 631 cpp, della cui legittimità costituzionale il ricorrente dubita. 3.Per completezza si osserva che questa Corte finora ha più volte ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 631 cpp nella parte in cui esclude la possibilità che, attraverso la revisione si tenda alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.

In tal senso si è finora affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il "favor innocentiae" e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato.

Pronunzia resa in un caso, sovrapponibile al presente, in cui è stata ritenuta, altresì, l'irrilevanza della questione in presenza di una diversa valutazione del medesimo episodio da parte di distinte autorità giudiziarie circa la sussistenza di una circostanza aggravante). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 02.Massime precedenti Conformi: N. 1751 del 2018 Rv. 271966.

4. La doglianza circa la violazione dell'ad 634 cpp per la mancata instaurazione del contraddittorio, tramite la quale il ricorrente veicola tutte le sue lamentele, appare manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha correttamente proceduto alla valutazione dell'istanza con procedura de plano, in quanto la stessa era finalizzata ad ottenere un trattamento sanzionatorio meno severo attraverso l'eliminazione di una circostanza aggravante e non a far valere la possibilità di un proscioglimento, come invece, previsto nell'ad 631 cpp.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, coerente con la lezione esegetica di questa Corte, secondo la quale in tema di revisione, è inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.

In una fattispecie, sovrapponibile alla presente, relativa ad istanza di revisione volta a escludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena. (Sez. 6, Sentenza n. 4121 del 16/05/2019 Cc. (dep. 30/01/2020 ) Rv. 278194 - 01Massime precedenti Conformi: N. 12307 del 2008 Rv. 239328 - 01, N. 19342 del 2009 Rv. 243778 - 01, N. 4464 del 2000 Rv. 215810 - 01, N. 4114 del 1997 Rv. 208834.Va, infine chiarito che il ricorrente rappresenta l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza all'interno di questa Corte, del quale, invero, non si trova traccia nel senso voluto dalla difesa.

Infatti, nell'atto di ricorso vi è riferimento alla sentenza 20470/2015 della Prima Sezione ed all'ordinanza 39215/2019 della settima sezione, dalle quali emergerebbe una posizione diversa sul tema della legittimità costituzionale dell'ad 631 cpp, in senso analogo a quanto prospettato dal ricorrente.

In proposito è necessario e sufficiente osservare che in entrambi i provvedimenti richiamati, lungi dal prendere una posizione quale quella evocata con l'attuale impugnazione, ci si limita a delineare in termini estremamente sintetici, oltre che in modo generico ed ipotetico, il possibile problema della coerenza sistematica e costituzionale della disposizione limitatrice ex art 631 cpp, per come univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso più volte richiamato anche nel presente provvedimento, interpretazione che, peraltro,non è in alcun modo messa in discussione nelle pronunzie citate.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore dalla cassa delle ammende.

Deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _lett0Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Genova, irrevocabile il 2.2.2016, di condanna nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 30 di reclusione per il delitto di omicidio aggravato dai futili motivi. L'istanza era fondata sul contrasto di giudicati tra la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], emessa in rito abbreviato, che aveva ritenuto integrata l'aggravante dei futili motivi e quella nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], deliberata in rito ordinario, che invece l'aveva esclusa, condannandolo alla pena di anni 22 di reclusione. La Corte, riassunti gli esiti di precedenti istanze ed impugnazioni proposte nell'interesse del condannato, anche in sede esecutiva, ha giudicato manifestamente infondata ed irrilevante la questione, posta dalla difesa, di incostituzionalità dell'art 631 cpp, nella parte in cui non prevede che si possa procedere a revisione anche quando gli elementi dedotti siano tali da dimostrare, in caso di accertamento, l'inesistenza di un'aggravante che abbia inciso negativamente sul trattamento sanzionatorio; in proposito ha citato giurisprudenza conforme di questa Corte. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore procuratore speciale del condannato, che ha lamentato l'errata applicazione dell'art 634 cpp per aver adottato l'ordinanza di inammissibilità de plano e per aver proceduto ad una approfondita valutazione degli elementi dedotti con l'istanza senza instaurare il contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento impugnato in parte sarebbe inconferente ed in parte elusiva della questione posta, limitandosi a ribadire gli scontati limiti alla presentazione dell'istanza di revisione indicati nell'art 631 cpp. Emergerebbe in proposito, a parere della difesa, un contrasto all'interno di questa Corte di legittimità, poiché due pronunce - citate nella presente impugnazione - di cui una scaturita da un precedente ricorso del medesimo ricorrente, esprimerebbero posizioni diverse. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza 42/2018 investita della stessa questione, l'aveva giudicata inammissibile per la generica prospettazione della rilevanza della questione. 1.1La difesa ha sintetizzato la questione di costituzionalità posta nei termini suindicati in riferimento agli artt 3,24, 27/3 e 111 Costituzione, ribadendo la censura al provvedimento impugnato, che nonostante la complessità delle argomentazioni impiegate era stato adottato senza contraddittorio e senza acquisire i fascicoli di merito, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza per la violazione dell'art 634 cpp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore o generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità i..--- del ricorso. - ,143(1.ac,c14, 9_4, cx..~A),..km cx..1/4.k. Con memoria trasmessa via pec la difesa ha ribadito i motivi del ricorso, insistendo nella violazione dell'art 634 cpp poiché la Corte avrebbe operato una valutazione approfondita del merito della vicenda senza instaurare il necessario contraddittorio e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere esaminata in via preliminare la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, dell'ad 631 cpp, nella parte in cui non prevede che si possa procedere a revisione anche quando gli elementi dedotti siano tali da dimostrare, in caso di accertamento, l'inesistenza di un'aggravante che abbia inciso negativamente sul trattamento sanzionatorio in riferimento agli artt 3,24, 27/3 e 111 Costituzione. 1.1 Allo scopo è necessario richiamare - per quanto ora di interesse - il testo dell'art 630 cpp, che, alla lettera a) indica tra i casi di revisione quello in cui i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile del giudice ordinario. La costante lezione interpretativa elaborata da questa Corte regolatrice ha definito la nozione di contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, nel senso che essa deve essere attinente agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti, né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova, precisando che ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione. Sez. 4 , Sentenza n. 43871 del 15/05/2018 Cc. (dep. 03/10/2018) Rv. 274267. In senso conforme : N. 25110 del 2009 Rv. 244519. 2.La Corte torinese ha fatto corretta applicazione delle regole ermeneutiche dettate sul punto, evidenziando alle pagine sei e sette del testo che nella fattispecie oggetto del giudizio di revisione si è in presenza di un medesimo fatto storico-naturalistico, nonchè dello stesso materiale probatorio, con modeste differenze legate al diverso rito prescelto, giudizio abbreviato per l'attuale ricorrente, giudizio ordinario per il coimputato. Si è, così, dato atto che mentre i decidenti del rito abbreviato avevano ravvisato l'aggravante dei futili motivi nel banale diverbio scaturito all'interno del bar, le Corti del giudizio ordinario l'avevano, invece, esclusa, ritenendo che non si erano conosciuti i motivi della lite tra ubriachi e non era stata chiarita in pieno la dinamica del delitto, anche perché i litiganti parlavano una lingua diversa rispetto agli avventori presenti in quel momento nel locale. La Corte territoriale ha, altresì, puntualizzato che nei due differenti giudizi, che in generale si erano sviluppati sullo stesso compendio probatorio, in particolare si era dato peso alla medesima descrizione dell'atteggiamento tenuto dai litiganti fornita dal teste oculare Marrosu, di cui i Giudici della cognizione avevano, all'evidenza, dato un apprezzamento differente, versandosi, quindi, non in un caso di contrasto obbiettivo di giudicati ma nella ipotesi di una diversa valutazione delle prove. 2.1 In proposito è forse utile aggiungere che la stessa sentenza della Corte costituzionale 42/2018 [e non 2019 come indicato nell'atto di ricorso ], citata dalla difesa a sostegno della sua tesi, ha ribadito il concetto per il quale ai fini della rimozione del giudicato non rileva l'errata (in ipotesi) valutazione del Giudice ma esclusivamente il fatto nuovo ( tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art 630 cpp ) che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui è radicata la condanna oggetto di revisione. La questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa, quindi, manca del requisito di ammissibilità della rilevanza, poiché il Giudice a quo ha correttamente escluso l'applicabilità nel caso al suo esame dell'istituto della revisione disciplinato dagli artt 630 e 631 cpp, della cui legittimità costituzionale il ricorrente dubita. 3.Per completezza si osserva che questa Corte finora ha più volte ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 631 cpp nella parte in cui esclude la possibilità che, attraverso la revisione si tenda alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. In tal senso si è finora affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il "favor innocentiae" e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. Pronunzia resa in un caso, sovrapponibile al presente, in cui è stata ritenuta, altresì, l'irrilevanza della questione in presenza di una diversa valutazione del medesimo episodio da parte di distinte autorità giudiziarie circa la sussistenza di una circostanza aggravante). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 02.Massime precedenti Conformi: N. 1751 del 2018 Rv. 271966. 4. La doglianza circa la violazione dell'ad 634 cpp per la mancata instaurazione del contraddittorio, tramite la quale il ricorrente veicola tutte le sue lamentele, appare manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha correttamente proceduto alla valutazione dell'istanza con procedura de plano, in quanto la stessa era finalizzata ad ottenere un trattamento sanzionatorio meno severo attraverso l'eliminazione di una circostanza aggravante e non a far valere la possibilità di un proscioglimento, come invece, previsto nell'ad 631 cpp. Il provvedimento impugnato è, pertanto, coerente con la lezione esegetica di questa Corte, secondo la quale in tema di revisione, è inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. In una fattispecie, sovrapponibile alla presente, relativa ad istanza di revisione volta a escludere la ricorrenza di un'aggravante, con conseguente riduzione di pena. (Sez. 6, Sentenza n. 4121 del 16/05/2019 Cc. (dep. 30/01/2020 ) Rv. 278194 - 01Massime precedenti Conformi: N. 12307 del 2008 Rv. 239328 - 01, N. 19342 del 2009 Rv. 243778 - 01, N. 4464 del 2000 Rv. 215810 - 01, N. 4114 del 1997 Rv. 208834.Va, infine chiarito che il ricorrente rappresenta l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza all'interno di questa Corte, del quale, invero, non si trova traccia nel senso voluto dalla difesa. Infatti, nell'atto di ricorso vi è riferimento alla sentenza 20470/2015 della Prima Sezione ed all'ordinanza 39215/2019 della settima sezione, dalle quali emergerebbe una posizione diversa sul tema della legittimità costituzionale dell'ad 631 cpp, in senso analogo a quanto prospettato dal ricorrente. In proposito è necessario e sufficiente osservare che in entrambi i provvedimenti richiamati, lungi dal prendere una posizione quale quella evocata con l'attuale impugnazione, ci si limita a delineare in termini estremamente sintetici, oltre che in modo generico ed ipotetico, il possibile problema della coerenza sistematica e costituzionale della disposizione limitatrice ex art 631 cpp, per come univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso più volte richiamato anche nel presente provvedimento, interpretazione che, peraltro,non è in alcun modo messa in discussione nelle pronunzie citate. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore dalla cassa delle ammende. Deciso
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