CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 26169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21839/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2739/07/21 depositata in data 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatole per IRPEF 2011; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello, ancorchè in parte; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata in questo giudizio di Legittimità; Considerato che: - l'unico motivo dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dell'art. 17 e dell'art. 54 del TUIR in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile ai redditi oggetto del processo (compensi corrisposti per prestazioni professionali derivanti dall'attività di medico svolta a favore dell'ASL provinciale di Caltanissetta e non indicati in dichiarazione nell'anno 2011) il principio di competenza e conseguentemente l'assoggettamento degli stessi a tassazione separata; - il motivo è infondato; - invero, questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6488 del 06/03/2019) che in tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM a medici di medicina generale per l'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata, secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo decreto e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente, risultando tali diversi Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 regimi di imposizione tributaria conformi ai principi di cui agli artt.3 e 53 Cost., in quanto afferenti a diverse fattispecie, ossia, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo; - analoga disciplina si applica ai compensi in esame, disciplinati dall'art. 50 TUIR e corrisposti in un periodo successivo a quello prescritto per il loro pagamento, trattandosi di redditi per gli anni 1993-1994 percepiti a seguito di contenzioso; - pertanto, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a provvedere in ordine alle spes.,e stante la mancata costituzione del contribuente; - non sussistono i presupposti ex art. 15 d.p.r. 115 del 2002 per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato in quanto parte soccombente è una Amministrazione dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso. Così deciso in