CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA avverso la sentenza della Corte di appello di Bari 31/10/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la sentenza Tribunale di Bari del 08/02/2023, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato DanieleDi Leo alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione, euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificata l’originaria contestazione di 73, comma 1). 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’art. 129 c.p.p.. 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto con l’unico motivo di appello l’imputato aveva dedotto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, per cui ogni doglianza sull’accertamento di responsabilità risultava preclusa. Trattasi quindi di doglianza tardiva e inammissibile in quanto non consentita dalla legge. 4. Il motivo è comunque totalmente generico e inammissibile in quanto non si confronta con la ampia motivazione della sentenza impugnata, resa sia in relazione al tipo di stupefacente (droga “pesante”) che al dato ponderale (132 dosi singole), elementi che escludono i presupposti per un proscioglimento. 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12