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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14488/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e disporsi la correzione del dispositivo della sentenza impugnata con l'eliminazione del riferimento alla Regione Lombardia quale beneficiaria della condanna dell'imputata alla refusione delle spese di lite; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. e dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, depositando altresì nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, con le quali si chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Milano in data 19 settembre 2019, assolvendo l'imputata dal delitto di calunnia (capo 3), dichiarando l'estinzione dei reati di cui all'art. 316 bis cod. pen. (capo 4G) e di quelli di truffa (capo 1) commessi sino al 9 maggio 2013, rideterminando le pene irrogate, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ASD [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lombardia.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Rossi e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 541 cod. proc. pen. e 92 cod. proc. civ., per l'errata condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute in grado di appello dalla parte civile Regione Lombardia; pur mancando sin dalla sentenza di primo grado alcuna statuizione di condanna al risarcimento in favore dell'ente e di rifusione delle spese di lite del grado, e non risultando impugnato dalla parte civile tale capo della decisione (come rilevato dalla stessa sentenza impugnata), la Corte territoriale aveva condannato l'imputata alla rifusione delle spese del grado in difetto dei necessari presupposti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per i fatti contestati al capo 1), nonché violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 640 cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. pen., quanto all'omessa statuizione di estinzione dei reati per prescrizione, in relazione ai fatti commessi dal 10 maggio 2013 al 10 luglio 2013.

La sentenza impugnata aveva dato atto della carenza di prova in ordine alla misura del profitto conseguito, rifugiandosi nell'esistenza di ammissioni sul punto da parte dell'imputata, così travisando il contenuto degli interrogatori resi, e non dando il giusto valore al dato della scomparsa dei giustificativi di spesa, che rappresentava ostacolo obiettivo alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del profitto realizzato.

Quale logica conseguenza della carenza di prova dell'elemento oggettivo e, quindi, della responsabilità dell'imputata, doveva essere rilevata la maturata prescrizione per i fatti residui commessi dopo il 9 maggio 2013 sino al 10 luglio 2013.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis, 133, 157 e 640 cod. pen.; in modo palesemente erroneo la sentenza aveva rideterminato la pena, considerando anche la valenza di tutti gli

2. episodi già estinti per l'intervenuta prescrizione dei relativi reati, così operando una valutazione che andava oltre le caratteristiche dei soli episodi ancora giudicabili.

Allo stesso modo era immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondato su circostanze irrilevanti o attinenti ai fatti di reato già dichiarati prescritti.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'omessa motivazione circa la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di costituzione della parte civile, che anche l'imputato possa richiedere al giudice la citazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 5, comma 1, lett.

B) d.

Igs. 231/2000, con violazione dei canoni di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

3. Con il proprio atto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, vizio della motivazione, manifestamente illogica, quanto alla sussistenza dell'ipotizzato delitto di truffa, oltre che per quanto riguarda l'attribuzione della condotta contestata alla ricorrente.

La sentenza impugnata, replicando gli argomenti (e gli errori) della sentenza di primo grado, non aveva fornito risposta all'inverosimile realizzazione di un numero elevatissimo di condotte fraudolente, per importi di notevole rilievo, senza alcuna traccia documentale e senza che i soggetti deputati al controllo delle attività svolte dall'imputata avessero avuto contezza di tali condotte illecite; allo stesso modo non era stata presa in considerazione la prassi, riconosciuta e confermata anche dai testimoni escussi, dell'utilizzo di somme in contanti, prelevate anche da conti privati, per soddisfare le richieste dei fornitori degli enti in questione; di qui, l'indimostrata esistenza di effettive condotte di raggiro riferibili all'imputata e del conseguente effetto di induzione in errore.

Inoltre, entrambe le sentenze avevano travisato completamente le dichiarazioni dell'imputata, assegnando una portata confessoria che era smentita dal tenore testuale delle dichiarazioni rese negli interrogatori, così come era stata ignorata la mancanza del decisivo elemento della prova del profitto che non era stata raggiunta, per l'indeterminatezza degli importi sottratti.

3.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità, quanto alla necessaria revoca della confisca del profitto in ragione dell'assoluzione dai reati di cui ai capì 2) e 4).

3.2. Con il terzo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione di tutti i residui reati.

3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'omessa revoca della condanna risarcitoria in favore della persona offesa del delitto di calunnia (da cui l'imputata era stata assolta) nonché per l'omessa revoca della misura cautelare del sequestro conservativo in favore delle società RCS Sport e [OSCURATO:PERSONA], considerata la condanna definitiva dell'ente RCS Sport per l'illecito amministrativo ex art. 12, comma 2, d.

Igs. 231 /2000.

4. Con invio a mezzo pec in data 11 novembre 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato motivi aggiunti, riguardanti il profilo di censura relativo al difetto di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.

5. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che nel giudizio in grado di appello, in difetto dell'impugnazione della parte civile Regione Lombardia che si era vista negare l'accoglimento della domanda risarcitoria con la decisione di primo grado, non v'era luogo per la condanna alla rifusione delle spese in suo favore.

La sentenza, pur avendone dato atto nella motivazione, ha poi statuito con il dispositivo della decisione la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile Regione Lombardia.

La sentenza va, dunque, annullata relativamente a tale capo della decisione, eliminando la statuizione di condanna indicata.

1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], così come il primo motivo formulato con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono entrambi caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza.

Le censure che concernono la mancata determinazione dell'entità del profitto e dell'indimostrata esistenza di condotte decettive, riferibili esclusivamente all'imputata, non si confrontano con la motivazione della sentenza del Tribunale (pagg. 40-43, ove si riferiva in dettaglio del sistema fraudolento adottato e dell'ammontare delle somme indebitamente prelevate in contanti o utilizzate per bonifici su conti personali dell'imputata) oltre che con la motivazione della Corte territoriale (pagg. 3 ss.; 14-15, in cui si è ribadita l'esistenza di prove sia sugli artifici adottati attraverso la contraffazione delle firme sui titoli incassati e della documentazione bancaria, sia sulla percezione diretta e personale delle somme, oltre che attraverso le ammissioni dell'imputata sui prelievi effettuati, anche e soprattutto per le risultanze delle attività di indagine attestanti la disponibilità di beni di valore, un tenore di vita elevatissimo, l'esecuzione di un numero rilevante di operazioni bancarie su conti della ricorrente, dei parenti dell'imputata e di due società a lei riconducibili: pag. 4).

Assolutamente generica, e priva di autosufficienza (non avendo né indicato né allegato a quale degli interrogatori si faccia riferimento) la denuncia di travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni dell'imputata.

Anche la critica rivolta alla sentenza impugnata, per aver omesso di considerare la totale assenza di raggiri effettivamente idonei ad ingannare gli organi delle società che avrebbero subito il danno ipotizzato, è destituita di fondamento già nella sua prospettazione, poiché il soggetto tratto in errore dall'imputata era, in primo luogo, l'istituto di credito cui venivano presentati gli assegni con le firme contraffate dall'imputata; sicché la tesi difensiva dell'inconcepibile carenza di controlli all'interno della società, sulle movimentazioni delle somme di denaro dalle casse delle società, non esclude la rilevanza di quella condotta decettiva.

1.3. Il terzo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata, nel valutare le condizioni rilevanti sia circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, sia quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, ha fatto riferimento anche ai fatti di reato, pur dichiarati estinti per prescrizione, sostanzialmente valutando quelle vicende storiche come indicative della "vita anteatta" dell'imputata, con ciò operando valutazioni in sintonia con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (secondo il quale «in tema di circostanze, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce. (fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel determinare la pena per bancarotta fraudolenta, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche anche sul presupposto che all'imputato erano state contestate numerose ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, estinte per prescrizione)»: Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921 - 01).

1.4. Il quarto motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha richiamato il precedente di legittimità - che il Collegio condivide - secondo il quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la citazione del responsabile civile ad opera dell'imputato, trovando giustificazione tale esito nella diversità di situazioni giuridiche oggetto di tutela, poiché l'ingresso del responsabile civile nel processo penale è finalizzato alla tutela del terzo danneggiato e non dell'autore del danno (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234988 - 01, richiamando le decisioni del giudice delle leggi sul punto: Corte cost. n. 300 del 29/09/2004 e n. 112 del 16/04/1998).

1.5. Tutti i restanti motivi del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al pari del motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la maturata prescrizione dei residui reati di truffa, sono manifestamente infondati: si tratta di doglianze che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata (quanto alle statuizioni sulla confisca, tutte già revocate - pagg. 20 e s. - , al pari della statuizione di condanna in sede civile per il delitto di calunnia: pag. 17), sono affette da assoluta genericità (come per l'eccepita prescrizione, in ogni caso non rilevabile a fronte di ricorsi palesemente inammissibili: Sez.

Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez.

Unite, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - O), non si confrontano in alcun modo con gli argomenti illustrati dalla sentenza impugnata (quanto all'insensibilità della misura cautelare del sequestro conservativo, disposto in favore delle parti civili, rispetto alle statuizioni penali di assoluzione parziale: pag. 21).

2. In ragione dell'inammissibilità dei ricorsi così proposti, anche i motivi nuovi depositati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favore della Regione Lombardia, condanna che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 17/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) o '[OSCURATO:PERSONA] SF7 IONE PENALE , 5 APP.: 2023 11,pancegige ZIA R IO Clau [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e disporsi la correzione del dispositivo della sentenza impugnata con l'eliminazione del riferimento alla Regione Lombardia quale beneficiaria della condanna dell'imputata alla refusione delle spese di lite; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. e dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, depositando altresì nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, con le quali si chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Milano in data 19 settembre 2019, assolvendo l'imputata dal delitto di calunnia (capo 3), dichiarando l'estinzione dei reati di cui all'art. 316 bis cod. pen. (capo 4G) e di quelli di truffa (capo 1) commessi sino al 9 maggio 2013, rideterminando le pene irrogate, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ASD [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lombardia. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Rossi e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 541 cod. proc. pen. e 92 cod. proc. civ., per l'errata condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute in grado di appello dalla parte civile Regione Lombardia; pur mancando sin dalla sentenza di primo grado alcuna statuizione di condanna al risarcimento in favore dell'ente e di rifusione delle spese di lite del grado, e non risultando impugnato dalla parte civile tale capo della decisione (come rilevato dalla stessa sentenza impugnata), la Corte territoriale aveva condannato l'imputata alla rifusione delle spese del grado in difetto dei necessari presupposti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per i fatti contestati al capo 1), nonché violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 640 cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. pen., quanto all'omessa statuizione di estinzione dei reati per prescrizione, in relazione ai fatti commessi dal 10 maggio 2013 al 10 luglio 2013. La sentenza impugnata aveva dato atto della carenza di prova in ordine alla misura del profitto conseguito, rifugiandosi nell'esistenza di ammissioni sul punto da parte dell'imputata, così travisando il contenuto degli interrogatori resi, e non dando il giusto valore al dato della scomparsa dei giustificativi di spesa, che rappresentava ostacolo obiettivo alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del profitto realizzato. Quale logica conseguenza della carenza di prova dell'elemento oggettivo e, quindi, della responsabilità dell'imputata, doveva essere rilevata la maturata prescrizione per i fatti residui commessi dopo il 9 maggio 2013 sino al 10 luglio 2013. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis, 133, 157 e 640 cod. pen.; in modo palesemente erroneo la sentenza aveva rideterminato la pena, considerando anche la valenza di tutti gli 2. episodi già estinti per l'intervenuta prescrizione dei relativi reati, così operando una valutazione che andava oltre le caratteristiche dei soli episodi ancora giudicabili. Allo stesso modo era immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondato su circostanze irrilevanti o attinenti ai fatti di reato già dichiarati prescritti. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'omessa motivazione circa la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di costituzione della parte civile, che anche l'imputato possa richiedere al giudice la citazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 5, comma 1, lett. B) d. Igs. 231/2000, con violazione dei canoni di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost. 3. Con il proprio atto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, vizio della motivazione, manifestamente illogica, quanto alla sussistenza dell'ipotizzato delitto di truffa, oltre che per quanto riguarda l'attribuzione della condotta contestata alla ricorrente. La sentenza impugnata, replicando gli argomenti (e gli errori) della sentenza di primo grado, non aveva fornito risposta all'inverosimile realizzazione di un numero elevatissimo di condotte fraudolente, per importi di notevole rilievo, senza alcuna traccia documentale e senza che i soggetti deputati al controllo delle attività svolte dall'imputata avessero avuto contezza di tali condotte illecite; allo stesso modo non era stata presa in considerazione la prassi, riconosciuta e confermata anche dai testimoni escussi, dell'utilizzo di somme in contanti, prelevate anche da conti privati, per soddisfare le richieste dei fornitori degli enti in questione; di qui, l'indimostrata esistenza di effettive condotte di raggiro riferibili all'imputata e del conseguente effetto di induzione in errore. Inoltre, entrambe le sentenze avevano travisato completamente le dichiarazioni dell'imputata, assegnando una portata confessoria che era smentita dal tenore testuale delle dichiarazioni rese negli interrogatori, così come era stata ignorata la mancanza del decisivo elemento della prova del profitto che non era stata raggiunta, per l'indeterminatezza degli importi sottratti. 3.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità, quanto alla necessaria revoca della confisca del profitto in ragione dell'assoluzione dai reati di cui ai capì 2) e 4). 3.2. Con il terzo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione di tutti i residui reati. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'omessa revoca della condanna risarcitoria in favore della persona offesa del delitto di calunnia (da cui l'imputata era stata assolta) nonché per l'omessa revoca della misura cautelare del sequestro conservativo in favore delle società RCS Sport e [OSCURATO:PERSONA], considerata la condanna definitiva dell'ente RCS Sport per l'illecito amministrativo ex art. 12, comma 2, d. Igs. 231 /2000. 4. Con invio a mezzo pec in data 11 novembre 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato motivi aggiunti, riguardanti il profilo di censura relativo al difetto di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. 5. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che nel giudizio in grado di appello, in difetto dell'impugnazione della parte civile Regione Lombardia che si era vista negare l'accoglimento della domanda risarcitoria con la decisione di primo grado, non v'era luogo per la condanna alla rifusione delle spese in suo favore. La sentenza, pur avendone dato atto nella motivazione, ha poi statuito con il dispositivo della decisione la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile Regione Lombardia. La sentenza va, dunque, annullata relativamente a tale capo della decisione, eliminando la statuizione di condanna indicata. 1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], così come il primo motivo formulato con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono entrambi caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza. Le censure che concernono la mancata determinazione dell'entità del profitto e dell'indimostrata esistenza di condotte decettive, riferibili esclusivamente all'imputata, non si confrontano con la motivazione della sentenza del Tribunale (pagg. 40-43, ove si riferiva in dettaglio del sistema fraudolento adottato e dell'ammontare delle somme indebitamente prelevate in contanti o utilizzate per bonifici su conti personali dell'imputata) oltre che con la motivazione della Corte territoriale (pagg. 3 ss.; 14-15, in cui si è ribadita l'esistenza di prove sia sugli artifici adottati attraverso la contraffazione delle firme sui titoli incassati e della documentazione bancaria, sia sulla percezione diretta e personale delle somme, oltre che attraverso le ammissioni dell'imputata sui prelievi effettuati, anche e soprattutto per le risultanze delle attività di indagine attestanti la disponibilità di beni di valore, un tenore di vita elevatissimo, l'esecuzione di un numero rilevante di operazioni bancarie su conti della ricorrente, dei parenti dell'imputata e di due società a lei riconducibili: pag. 4). Assolutamente generica, e priva di autosufficienza (non avendo né indicato né allegato a quale degli interrogatori si faccia riferimento) la denuncia di travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni dell'imputata. Anche la critica rivolta alla sentenza impugnata, per aver omesso di considerare la totale assenza di raggiri effettivamente idonei ad ingannare gli organi delle società che avrebbero subito il danno ipotizzato, è destituita di fondamento già nella sua prospettazione, poiché il soggetto tratto in errore dall'imputata era, in primo luogo, l'istituto di credito cui venivano presentati gli assegni con le firme contraffate dall'imputata; sicché la tesi difensiva dell'inconcepibile carenza di controlli all'interno della società, sulle movimentazioni delle somme di denaro dalle casse delle società, non esclude la rilevanza di quella condotta decettiva. 1.3. Il terzo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata, nel valutare le condizioni rilevanti sia circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, sia quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, ha fatto riferimento anche ai fatti di reato, pur dichiarati estinti per prescrizione, sostanzialmente valutando quelle vicende storiche come indicative della "vita anteatta" dell'imputata, con ciò operando valutazioni in sintonia con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (secondo il quale «in tema di circostanze, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce. (fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel determinare la pena per bancarotta fraudolenta, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche anche sul presupposto che all'imputato erano state contestate numerose ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, estinte per prescrizione)»: Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921 - 01). 1.4. Il quarto motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha richiamato il precedente di legittimità - che il Collegio condivide - secondo il quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la citazione del responsabile civile ad opera dell'imputato, trovando giustificazione tale esito nella diversità di situazioni giuridiche oggetto di tutela, poiché l'ingresso del responsabile civile nel processo penale è finalizzato alla tutela del terzo danneggiato e non dell'autore del danno (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234988 - 01, richiamando le decisioni del giudice delle leggi sul punto: Corte cost. n. 300 del 29/09/2004 e n. 112 del 16/04/1998). 1.5. Tutti i restanti motivi del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al pari del motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la maturata prescrizione dei residui reati di truffa, sono manifestamente infondati: si tratta di doglianze che non tengono conto del contenuto della sentenza impugnata (quanto alle statuizioni sulla confisca, tutte già revocate - pagg. 20 e s. - , al pari della statuizione di condanna in sede civile per il delitto di calunnia: pag. 17), sono affette da assoluta genericità (come per l'eccepita prescrizione, in ogni caso non rilevabile a fronte di ricorsi palesemente inammissibili: Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - O), non si confrontano in alcun modo con gli argomenti illustrati dalla sentenza impugnata (quanto all'insensibilità della misura cautelare del sequestro conservativo, disposto in favore delle parti civili, rispetto alle statuizioni penali di assoluzione parziale: pag. 21). 2. In ragione dell'inammissibilità dei ricorsi così proposti, anche i motivi nuovi depositati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese in favore della Regione Lombardia, condanna che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 17/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) o '[OSCURATO:PERSONA] SF7 IONE PENALE , 5 APP.: 2023 11,pancegige ZIA R IO Clau [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE , --,„-...u.s. ,• ,, , ,,,,, .,), o ,,.,-, • • ._, _, ,,,,,,,,,,, ,_, .....„ ...,..,_,._„,-._,_ ..„...._ ,,-„ „ ,.., t L , )(„ r, h jce,/,se LO Gn u . kr, , i t. o , - r • n -A ' L , lì. è 1n) I\ ' \i\ e (.>G4 ') „ uu.,,, ik Q_ e , t k -1 k '‘ , i,:i e....),_,,-,1, ki,,t,\_,.,,,:„ r)-i. U, 3,:ri-f.-< i.'--•",jz _.' (2.::.›.-. A..-,\ U3 .__ Usfl ._ in.,.. :.,1. '1,, (
Sentenza Cassazione n. 14488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris