CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17974/2017 R.G. proposto da I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 701/2017 pubblicata il 15/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le parti controvertono sulla costituzione della rendita vitalizia a richiesta del lavoratore ex art.13 comma 5 della legge n.1338/1962, in relazione al periodo 01/01/1974-30/04/1974 e 19/05/1974-31/05/1974. 2. Il Tribunale di Milano, adito da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia de qua era soggetto al termine ordinario di prescrizione, e rigettò la domanda. 3. La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame proposto dalla Bonati, ritenendo la imprescrittibilità del diritto alla costituzione della rendita, quando richiesto dal lavoratore, giusta Cass.7853/2003. In totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il diritto alla costituzione della rendita vitalizia per il periodo dedotto in giudizio. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale la Bonati resiste con controricorso. 5. Il pubblico ministero ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso in attesa del deposito della sentenza delle Sezioni Unite nell’ambito del ricorso n. RG. 13634/2019. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.13 legge n.1338/1962 e 2946 cod. civ. 2. La censura è fondata. 3. Sulla questione controversa Cass. S.U. 14/09/2017 n.21302 ha stabilito che, nel caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962 non è imprescrittibile, ma è soggetto al termine ordinario di prescrizione, con decorrenza dalla data di prescrizione dei contributi. 4. La prescrittibilità del diritto alla costituzione della rendita vitalizia da parte del lavoratore è stata confermata da tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte (cfr. Cass. 14/05/2024 n. 13229). 5. Sul punto, Cass. S.U. 07/08/2025 n.22802 ha precisato che «argomenti a conferma della prescrittibilità dell’azione di costituzione della rendita vitalizia, si traggono oggi dalla legge n. 203 del 2024 che con l’art. 30 - rubricato “Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610” con la quale a chiusura di un quadro normativo dal quale residuava uno spazio di mancata tutela del contribuente - ha aggiunto all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 un settimo comma con il quale si dispone che «il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma». 6.14. L’intervento additivo conferma la bontà dell’interpretazione data all’art. 13 per cui l’azione di costituzione della rendita, sia che venga promossa dal datore di lavoro (primo comma) sia che venga intrapresa dal lavoratore (quinto comma) è soggetta a prescrizione posto che la norma dispone che solo quando tale azione è prescritta è data al lavoratore la possibilità di agire, seppur «con onere interamente a suo carico», per la costituzione della rendita 18.3. In definitiva, il quadro normativo di tutela apprestato dall’art. 13 nella sua attuale formulazione, che lo stesso Istituto previdenziale ha condivisibilmente ritenuto applicabile a tutte le domande di costituzione di rendita non ancora definite (in questo senso la circolare dell’Inps n. 48 del 24 febbraio 2025), trova applicazione alle controversie pendenti e non coperte da giudicato in quanto completa il quadro delle tutele realizzando il fine di apprestare un rimedio al pregiudizio conseguente alla accertata irregolarità contributiva attraverso una serie di rimedi concorrenti e valorizzando, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non più sanabili per effetto di prescrizione e scongiurando il rischio di rendere potenzialmente definitivo il danno inferto al lavoratore dall’omissione stessa. 18.4. Si realizza così la finalità della norma chiamata ad assicurare “un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione” (in questi termini la Corte costituzionale nella motivazione della decisione n. 568 del 1989) che manifesta la sua utilità proprio “nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo, che […] possono attingere, ed anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte scomparse». 5. Si intende dare continuità a questi principi di diritto perché, alla luce delle precisazioni di Cass. S.U. 22802/2025, fondati su una ricostruzione sistematica dell’istituto della rendita vitalizia tale da non privare il lavoratore di una tutela ragionevole. 6. La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, perché ha ritenuto la imprescrittibilità del diritto alla costituzione alla rendita da parte del lavoratore. 7. Ai fini della enunciazione del principio di diritto ex art.384 cod. proc. civ. giova rilevare che secondo Cass. S.U. n. 22802/2025 «appare più coerente con il sistema di tutele apprestato dalla legge n. 1338 del 1962, anche come novellata dall’art. 30 della legge n. 203 del 2024 entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ritenere che il diritto del lavoratore ad agire in luogo del datore di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia non possa cominciare a prescriversi prima che sia venuto meno il diritto dello stesso datore di lavoro di provvedervi. 18.1. Peraltro, per effetto della recente modifica apportata all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 dall’art. 30 della legge n. 203 del 2024, è stata attribuita al lavoratore l’ulteriore facoltà di chiedere la costituzione della rendita – questa volta con onere totalmente a suo carico, sempre dando la dimostrazione dell’esistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e della misura della retribuzione - quando si sia oramai prescritto il diritto del datore di lavoro a costituire la rendita, di cui al primo comma, ed anche quello del lavoratore di agire in sostituzione ai sensi dell’ art. 13 comma 5. 18.2. La disposizione prevede che tale rimedio, ben più oneroso e perciò del tutto residuale, possa essere attivato quando sia decorso il termine di prescrizione “per l’esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma”. Si tratta di un diritto attribuito in via esclusiva al lavoratore che non possa più ottenere la rendita da parte del datore di lavoro ai sensi del primo comma e che neppure possa attivarsi direttamente, in luogo del datore di lavoro che non possa più provvedervi, versando direttamente la riserva matematica, come previsto dal quinto comma, poiché il suo diritto si è nel frattempo prescritto. A maggior ragione in questo contesto non si spiegherebbe un termine di prescrizione identico per i primi due rimedi». 8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà uniformarsi al principio di diritto che segue: «ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e ss. mm., diritto soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962». 9. La corte territoriale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al moti