CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0503EW6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inefficace la revoca, in data 2 agosto 2022, dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione emesso il 21 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 656, commi 1 e 5 cod. proc. pen., e, per l'effetto, ha disposto la sua nuova notifica, previa tradizione in lingua ucraina. A ragione osserva che il condannato, pur essendo stato correttamente dichiarato irreperibile e pur avendo ricevuto notifica dell'ordine di carcerazione del decreto di sospensione in una lingua, quella italiana che avava dichiarato di conoscere, versava comunque in una situazione che "avrebbe legittimato il pubblico ministero a fare uso dei potere/doveri" di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. così da acquisire maggiori informazioni per procedere alla notificazione nelle forme tali da consentire al condannato di avere conoscenza,letà -detío, pendenza del procedimento. (Qn- 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano articolando due motivi. 1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen., la nullità del provvedimento per essere stato emesso in violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. prima della decorrenza del termine di giorni dieci tra la data di fissazione dell'udienza e il suo svolgimento. Trattasi di nullità, derivante dal non avere assicurato al pubblico ministero una "partecipazione effettiva", di carattere generale non stabile. In ogni caso, non può attribuirsi efficacia sanante alla presenza nell'udienza di trattazione del pubblico ministero che comunque non ha potuto presentare memorie scritte nel termine di cinque giorni e non ha potuto formulare le conclusioni, di cui non vi è traccia nel verbale in atti. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, seguendo un percorso argomentativo contraddittorio ed ampliando l'oggetto dell'incidente ad una doglianza diversa da frL quella posta dal condannato nell'istanza, abbia erroneamente interpretato l'art. 656, comma 8- bis, cod. proc. pen.. Tale disposizione, infatti, non prevede l'obbligo del pubblico ministero di rinnovare la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso. Per di più, nel caso di specie difettava il presupposto per procedere al meccanismo previsto dalla norma codicistica ritenuta violata. Infatti, come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato, il condannato era stato legittimamente dichiarato irreperibile. D'altra parte, non era nemmeno possibile assumere ulteriori informazioni dal difensore di ufficio che aveva ricevuto l'ordine di esecuzione qi.ef domiciliatario ex lege. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui al prosieguo. 1. Il primo motivo è privo di pregio. La dedotta nullità risulta sanata dalla incontestata partecipazione del pubblico ministero all'udienza camerale, ritualmente fissata e svoltasi con le formalità 2 »-kr previste dall'art. 666 cod. proc. pen. in assenza di contestazione sulla regolarità del contraddittorio. Come correttamente rilevato dal ricorrente, nel procedimento di esecuzione al pubblico ministero deve sempre essere assicurata una partecipazione effettiva. Nel caso in cui il procedimento si svolga con il modulo operativo previsto dall'art. 666, commi 3 e seg., cod. proc. pen., quindi con lo svolgimento dell'udienza camerale, è prevista la partecipazione necessaria, oltre che del condannato, della parte pubblica. Qualora il giudice proceda al di fuori dell'udienza, instaurando un contraddittorio soltanto cartolare, è comunque tenuto ad osservare il termine minimo di dieci giorni tra l'avviso di fissazione dell'udienza ed il suo svolgimento previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. prima di provvedere così da consentire al pubblico ministero un congruo spazio di tempo per depositare memorie scritte (Sez. 1, n. 12660 del 24/01/2019, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274990 - 01). La violazione delle norme poste a presidio della partecipazione effettiva del pubblico ministero costituisce una causa di nullità generale a regime intermedio, che invalida il provvedimento decisorio. Da'; quindi, luogo a tale nullità sia la celebrazione dell'udienza camerale in assenza del pubblico ministero o per omessa notifica del decreto di fissazione o per altre ragioni assimilabili (- Sez. 1, n. 35615 del 18/06/2013, P.M. in proc. Redolì, Rv. 256799 - 01.) sia l'inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza (Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I, Ry. 273942 - 01). Nel caso in esame è, però, avvenuto che il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza camerale provvedendo alla prevista comunicazione al pubblico ministero, sia pure tardiva, e che l'organo dell'accusa, presente all'udienza, non ha eccepito alcunché. Si è, pertanto, verificata la sanatoria prevista per le nullità a regime intermedio dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui la parte interessata non provveda ad eccepirla prima della decisione. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. 2.1. Costituisce pacifico approdo giurisprudenziale che la disposizione di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità (Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276411 - 01; Sez. 1 n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276307 - 01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054). D'altra parte, l'irreperibile, al pari del latitante e dell'evaso, non ha, per definizione, conoscenza effettiva della sospensione, dal momento che l'avviso della sospensione gli viene notificato secondo modalità che ne assicurano la mera conoscenza legale, non potendo negarsi che sarebbe contraddittorio contemplare, in siffatta ipotesi, la possibilità dell'attivazione del meccanismo rinnovativo della formalità. È stato acutamente osservato che "Se lo si ammettesse, in modo non consentaneo alla ratio della norma che subordina, ad iniziativa del pubblico ministero, l'emissione dell'ordine di carcerazione alla rinnovata formalità finalizzata alla presa di cognizione personale, da parte del condannato, del previo avviso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., si avallerebbe la ripetizione della notificazione a soggetto che, essendo stato dichiarato irreperibile, non potrebbe essere raggiunto con modalità diverse da quelle, surrogatorie, stabilite dall'art.159 cod. proc. pen., essendo in thesi impossibile, per essere già risultata tale, la notificazione ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., con l'effetto che la rinnovazione dell'adempimento, avvitandosi in un circulus inestricabílis, avrebbe l'effetto di differire sine die l'esecuzione della pena" (Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). 2.2. Il giudice dell'esecuzione, pur consapevole della ricordata opzione ermeneutica, l'ha ritenuta soccombente rispetto all'esigenza di estendere in fase di esecuzione al soggetto interessato tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione, e, in particolare, il principio introdotto nell'ordinamento con la disciplina dell'assenza ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, in base al quale non può considerarsi presupposto idoneo ai fini della regolarità della notificazione la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, accertare che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01). L'assunto è erroneo. Nel procedimento di esecuzione, infatti, non trovano applicazione le disposizioni in tema di assenza, atteso che tale disciplina è volta ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, mentre il procedimento di esecuzione ha ad oggetto le vicende successive alla formazione (Sez. 1, n. 37321 del 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281910 - 01). È, infatti, diverso il campo di applicazione degli artt. 420 e segg. cod. proc. pen. perché tali disposizioni, per la parte che qui interessa, riguardano il diverso Yr‘ tema della effettiva conoscenza dell'accusa che il giudice è chiamato a verificare non solo mediante il controllo della regolarità formale della citazione a giudizio, ma piuttosto accertando che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'accusa a suo carico o a tale conoscenza si sia volontariamente sottratto (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). Piuttosto, nel procedimento esecutivo si discute di vicende successive alla formazione del giudicato, che si fonda sull'effettiva conoscenza dell'accusa, non essendo esperibile l'incidente di esecuzione e, ove decorso il termine perentorio previsto, il rimedio straordinario della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 e - 02) ovvero, in caso di giudizio contumaciale, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Difetta, pertanto, nel procedimento di esecuzione il requisito essenziale previsto dalle disposizioni dettate in tema di udienza preliminare che concerne la verifica dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'accusa formulata nei suoi confronti nel relativo procedimento di cognizione, sicché viene meno il presupposto logico dell'applicazione della sospensione del procedimento ex art. 420-quater cod. proc. pen. D'altra parte, il comma 8-bis dell'art. 656 cod. proc. pen. è stato introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. f), di. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, e ricalca la previsione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., secondo il testo in allora vigente, al pari del previgente art. 485 cod. proc. pen.: disciplina che, nella dialettica propria del processo contumaciale (successivamente superato in virtù della legge n. 67 del 2014), prevedeva la rinnovazione della citazione in udienza dell'imputato che non ne avesse avuto effettiva conoscenza, ma escludeva espressamente da tale rinnovazione, fra gli altri il caso di notifica all'imputato irreperibile. Questa stessa esclusione, dunque, con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve considerarsi, sotto il profilo sistematico, immanente, trattandosi di approdo del tutto conseguente al già avvenuto accertamento dell'irreperibilità del destinatario dell'atto, atteso che per l'irreperibile l'assunzione di complete informazioni, in ordine ai luoghi di possibile rintraccio, costituisce il presupposto stesso, quando le ricerche abbiano sortito esito negativo, per la corrispondente declaratoria, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., sicché la loro reiterazione non assolverebbe ad alcuna ulteriore, effettiva funzione. In conclusione, colui che promuove l'incidente di esecuzione può pretendere soltanto l'osservanza delle regole concernenti il procedimento notificatorio, come ad esempio, quelle in tema di completezza delle ricerche o comunque di erroneità del decreto di irreperibilità emesso dal giudice dell'esecuzione in vista della notificazione al condannato dell'avviso di fissazione ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano che riesaminerà l'istanza uniformandosi agli indicati principi di diritto e colmando le lacune motivazionali individuate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEin C;31.;(.—!!,,,ria Rorn:2; , IL Flit.2i:1'..;AR',0 '' 'JLAZIARIO: TUDTZT.[OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE P - Nri\V AR-b- u() AQ,. \-L)Isl i (Y\J QAQ/ \M-• :3\,* A (3 .3t13 ea2,\,„u5., o v et e 1/9ei ,I g UkQegi )V9-à, gj,k, I À - {-Y\-`) 6,-X-(\iV\t.,0 3 (\W\ ) a L. Qig? , /\uJ uzio-v,3 A- A C G \I 9, ') (ok.'t ---- , ‘v_,. b o \-2 \N Ú u. - rium, o .n e J )\kj5L. °L' A114\ ,"‘gki-k., V \ -')'. cUsz)