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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02931/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LU Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, che ha confermato il decreto del Tribunale di Palermo con il quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Balsano denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dell'attualità della sua pericolosità sociale, sia manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha correttamente chiarito come l'accertata commissione del delitto di associazione mafiosa debba ritenersi sintomatica della sua pericolosità sociale - in ragione soprattutto del ruolo che lo stesso aveva rivestito all'interno del sodalizio mafioso - e come l'attualità della pericolosità derivi proprio dalla presenza di un vincolo tendenzialmente stabile (si veda, in particolare, la pag. 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 18 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LU Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, che ha confermato il decreto del Tribunale di Palermo con il quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Balsano denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dell'attualità della sua pericolosità sociale, sia manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha correttamente chiarito come l'accertata commissione del delitto di associazione mafiosa debba ritenersi sintomatica della sua pericolosità sociale - in ragione soprattutto del ruolo che lo stesso aveva rivestito all'interno del sodalizio mafioso - e come l'attualità della pericolosità derivi proprio dalla presenza di un vincolo tendenzialmente stabile (si veda, in particolare, la pag. 5 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 18 di
Decreto Cassazione n. 02931/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris