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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18376/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GENERALE DELLO STATOcontroricorrente-nonché controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona deldirettore pro tempore-intimata-Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA sez. dist. di Brescia n. 996/2021 depositata il 11/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la contribuente o la societàcontribuente) ha proposto ricorso, davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Mantova (hinc: CTP), contro l’avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2010.

Il giudice di prime cure ha respinto, con sentenza267/2016, il ricorso del contribuente.

Quest’ultimo ha, quindi, propostoappello davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez.dist.

Brescia (hinc: CTR), che con la sentenza n. 996/2021 depositata indata 11/03/2021, lo ha respinto.Emerge dagli atti di causa che, durante il giudizio di secondo grado, lacontribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ex art.6 d.l. n. 119 del 2018, pagando la prima rata mediante compensazione conil credito trimestrale IVA.

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo preclusa lacompensazione da parte della normativa sul condono ha rigettato l’istanzadi definizione agevolata e tale diniego è stato impugnato nell’ambito delmedesimo giudizio avente per oggetto l’impugnazione della sentenza diprimo grado, che si era pronunciata sul ricorso contro l’avviso diaccertamento.2.

La CTR ha ritento:- irregolare la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6d.l. n. 119 del 2018, perché non si è perfezionata con il pagamento dellaprima rata entro il 31/05/2019, dal momento che, ai sensi dell’art. 6,comma 6, cit. è esclusa la compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997e la contribuente ha usato per il pagamento un credito IVA trimestrale;- infondato l’appello proposto dalla contribuente, posto che la notificadell’avviso di accertamento è stata eseguita mediante servizio postale,Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026senza necessità di alcuna relata di notifica; nessuna norma prevede lapredisposizione del processo verbale di contestazione; i fatti specifici dellacontroversia e le violazioni e gli addebiti contestati nell’avviso diaccertamento per il periodo d’imposta 2010 posti a base della rettifica sonostati recepiti e valutati integralmente e singolarmente nella sentenzaemessa dai giudici di prime cure con analisi dettagliata e analitica e nelgiudizio di appello non sono emerse ragioni e/o motivi tali da indurre unadecisione diversa.

L’Agenzia delle Entrate – in conformità a quanto previstonell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e nell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n.633 del 1972 – ha recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette edell’IVA, i movimenti di cui la contribuente non ha dimostrato di aver tenutoconto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o di cui non èstata dimostrata la rilevanza a tal fine.

Le sanzioni erogate sono conformi aquanto prescritto dal d.lgs. n. 472 del 1997.Non sono state, infine, rilevate omissioni di pronuncia, né un’irregolare e/osostanziale difformità tra quanto richiesto e quanto pronunciato.3.

Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con otto motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8, comma 1,legge n.212 del 2000, nonché dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 edell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, che consentono la compensazione fradebiti e crediti della medesima natura.1.1.

Ad avviso della ricorrente la CTR, escludendo la compensazione peril pagamento della prima rata del condono, ha violato le norme poste afondamento del motivo di ricorso.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20261.2.

In particolare, la ricorrente rileva che l’istituto della compensazioneè previsto anche dall’art. 8, comma 1, legge n. 212 del 2000.

L’art. 6,comma 6, d.l. n. 119 del 2018 non elimina la compensazione, ma escludesolo le ipotesi previste dall’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997.

Tale normacontempla la possibilità di versamenti unitari di imposte, di contributi dovutiall’INPS e delle altre somme dovute allo Stato, regioni ed enti previdenziali,con eventuale compensazione dei crediti vantati verso tali soggetti,prevedendo, quindi, una modalità di compensazione unitaria e, alcontempo, promiscua, cioè tra debiti e crediti anche di natura diversa.

Ildivieto di compensazione ex art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 nonriguarda, quindi, la compensazione, in via generale, ma solo una suamodalità, cioè la comparazione promiscua tra crediti e debiti di naturadiversa, mentre non proibisce quella tra crediti e debiti di uguale natura.1.2.

Il motivo è infondato.

L’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domandadi cui al comma 8 della medesima norma e con il pagamento degli importidovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

La norma prevedeespressamente che: « è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»A seguire la prospettazione di parte ricorrente la compensazionecostituirebbe una sorta di macrocategoria in cui far rientrare tutte le ipotesiin cui sussistano fra due parti contrapposte posizioni di debito e di credito.Ora, tale nozione non solo è smentita dalla stessa configurazione dellacompensazione nella disciplina (civilistica) delle obbligazioni (nell’ambitodelle disposizioni sull’estinzione delle obbligazioni diversedall’adempimento), dove l’art. 1241 cod. civ. prevede che: «quando duepersone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per lequantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono», maanche in ambito tributario, dove il legislatore ha previsto una disciplinaautonoma della compensazione (caratterizzata, evidentemente, dai trattiNumero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026pubblicistici che connotano l’adempimento dell’obbligazione tributaria),nelle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore nell’ambito dell’art. 17d.lgs. n. 241 del 1997.

La fruibilità della compensazione, quale modo diestinzione dell’obbligazione tributaria, nelle ipotesi tipizzate dal legislatoreè, poi, esclusa espressamente dall’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018,non solo in ragione dell’inequivoco tenore letterale della norma (che,escludendo dall’ambito di applicazione dell’istituto l’art. 17 d.lgs. n. 241 del1997, impedisce qualsiasi ipotesi di compensazione), ma anche in relazionealla ratio che è quella della deflazione del contenzioso tributario pendentecon il pagamento dell’importo pari al valore della controversia o dell’importoridotto indicato nel comma 2 dell’art. 6 cit. nelle ipotesi di soccombenzadell’amministrazione finanziaria espressamente tipizzate.

In sostanza, contale istituto il legislatore va incontro al contribuente nella prospettiva dianticipare gli importi dovuti, senza attendere la definizione del contenziosopendente, che viene definito, in via agevolata, da parte del contribuentestesso.Deve, quindi, ritenersi che, in virtù dell’esclusione del rinvio all’art. 17d.lgs. n. 241 del 1997, ai fini del perfezionamento della definizioneagevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, il contribuentesia tenuto a versare almeno la prima rata dell’importo dovuto entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza poter compensare tale importo con l’eventuale IVA acredito maturata nel trimestre di riferimento corrispondente alla data in cuideve essere eseguito il versamento ex art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 137ss., 148, 159 cod. proc. civ., nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 29 d.l. n. 78 del2010, oltre che dell’art. 14 legge n. 890 1982, per inesistenza giuridica dellanotifica e, conseguentemente, del relativo atto impositivo e sanzionatorio.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20262.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva di aver dedotto, con il primomotivo di appello, l’inesistenza dell’avviso di accertamento e sanzionatorioimpugnato, per inesistenza giuridica della notifica: l’atto è stato, infatti,spedito a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario al contribuente,alla stregua di una mera comunicazione, senza l’uso di alcun messonotificatore e senza alcuna sottoscrizione della relata di notifica.

La CTR haritenuto, invece, sufficiente la notifica con raccomandata ordinaria, senzanecessità della relata di notifica.

Sul punto la ricorrente evidenzia chel’obbligo di notificare gli atti impositivi e sanzionatori mediante il messonotificatore e con le modalità di legge è previsto in via legislativa dagli artt.42 e 56 d.P.R. n. 600 del 1973 e tale notificazione deve essere eseguitasecondo quanto stabilito dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, cui rinvia, inmateria di IVA, l’art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972.

Rileva, poi, chel’art. 60 cit. prevede che la notifica al contribuente degli avvisi e di altri attideve essere fatta nel rispetto degli artt. 137 ss. cod. proc. civ. e, quindi,con la notifica redatta e sottoscritta dal messo notificatore, anche ai sensidegli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., quando si procede tramite il serviziopostale.

In quest’ultimo caso l’art. 14 legge n. 890 del 1982 prevede che lanotifica può avvenire direttamente ad opera degli uffici finanziari,precisando che è fatto salvo l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che impone lanotifica nel rispetto delle procedure ex art. 137 cod. proc. civ.2.2.

Nel caso di specie, in assenza delle modalità appena descritte, lanotificazione sarebbe inesistente e non sanabile, così come l’avviso diaccertamento e sanzionatorio, considerato che la notifica ne è elementocostitutivo.2.3.

Il motivo è infondato: anche recentemente questa Corte haprecisato che la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficiofinanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avveniredirettamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti laconsegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata diNumero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine allapersona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenutoall'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato aquest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. (Cass., 13/03/2025, n. 6702).

Nello stesso senso è stato precisato che,in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguitadirettamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per laconsegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta leggeconcernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario exart. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazionespecifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è statoconsegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deveritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'inviodella raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza dicui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazionenel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi diessersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione(Cass., 14/11/2019, n. 29642).3.

Con il terzo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 24 legge n. 4 del 1929 edell’art. 12 legge n. 212 del 2000, per omissione del P.V.C., nonostante ogniviolazione finanziaria debba essere constatata e, dunque, oggetto dicontraddittorio.3.1.

Con tal motivo la ricorrente richiama il secondo motivo di appello,con cui era stata denunciata l’omissione del P.V.C., con la conseguenza chel’avviso di accertamento è privo di constatazione degli addebiti oggettodell’atto impositivo.

Inoltre, si verifica anche la violazione del principio delcontraddittorio.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20263.2.

La sentenza impugnata, oltre a ritenere - in contrasto con quantoprevisto dall’art. 24 legge n. 4 del 1929 - che il PVC non fosse prescritto daalcuna norma tributaria in materia di accertamento, non ha motivatoalcunché sull’art. 12 legge n. 212 del 2000 e sul principio delcontraddittorio.3.3.

Il motivo è infondato: secondo questa Corte, infatti, il potere diaccertamento tributario non è condizionato dall'esercizio di dirette attivitàdi verifica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuentesuccessivamente attinto dall'avviso, la cui legittimità, pertanto, non ècondizionata dalla previa redazione di un processo verbale di constatazionein contraddittorio con lo stesso (Cass., 13/12/2024, n. 32274).

Nel caso dispecie l’avviso di accertamento è scaturito da indagini bancarie ex art. 32d.P.R. n. 600 del 1973 e non risulta che sia stato eseguito in esito a unaccesso ispezione o verifica, cioè un’attività ispettiva esterna.4.

Con il quarto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 legge n. 212 del2000 per omessa informazione del contribuente dei fatti da cui può derivarel’irrogazione della sanzione.4.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che, mediante l’avviso diaccertamento impugnato, l’amministrazione finanziaria avrebbe irrogatocontestualmente le sanzioni ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997,senza necessità di previa contestazione, secondo quanto stabilito dalladisposizione appena richiamata, che prevede, tuttavia, l’osservanza, inquanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento diaccertamento.

Sebbene la previa contestazione sia prevista dall’art. 16d.lgs. n. 472 del 1997 e derogata dallo stesso art. 17 cit., nondimenopermarrebbe l’obbligo previsto dall’art. 6, comma 2, legge n. 212 del 2000di informare il contribuente di ogni fatto e circostanza a sua conoscenza dacui possa derivare l’irrogazione di una sanzione.

L’art. 6 legge n. 212 del2000 è, infatti, successivo all’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 e, quindi,Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026sarebbe abrogativo di quest’ultima norma per incompatibilità, ai sensidell’art. 15 prel.

In ogni caso, anche a non voler condividere quanto appenaevidenziato, permarrebbe l’obbligo di una previa contestazione dellaviolazione finanziaria nelle forme di cui all’art. 24 legge n. 4 del 1929, cosache è mancata nel caso in esame.4.2.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili, a partire da quello dellanovità: è stato, infatti, introdotto per la prima volta in sede di legittimità,non essendo indicato nell’illustrazione del motivo di ricorso in quale partedell’atto introduttivo e, parallelamente, dell’atto di appello fosse stataevocata la censura oggetto del motivo di ricorso in esame.

Inoltre, nonrisultando alcuna statuizione sul punto nella sentenza impugnata, il motivoavrebbe dovuto essere proposto – qualora la censura fosse stata,effettivamente, introdotta nel processo tributario in conformità alladisciplina delle preclusioni – come vizio di omessa pronuncia ex art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non come violazione di legge.5.

Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanzadel requisito della motivazione prescritto dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs.n. 546 del 1992, riguardante la contestazione, da parte del contribuente,degli addebiti dell’ufficio di non inerenza dei costi e di mancanza digiustificazione degli incassi e dei prelievi bancari.5.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva di aver provato – con riferimentoalle contestazioni relative all’inerenza dei costi e alla mancata giustificazionedei prelievi e versamenti sui conti correnti bancari – tanto l’inerenza che lesingole movimentazioni, indicando il beneficiario.La sentenza impugnata, tuttavia, nonostante la puntuale allegazione inordine a ogni singola voce, da parte dell’appellante, ha ritenuto che, doposiano emerse le ragioni e/o motivi tali da indurre ad adottare una decisionediversa da quella del giudice di primo grado.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20265.2.

Il motivo è fondato.

Secondo questa Corte, infatti, è nulla, perviolazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionalecompletamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellantealla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto lacommissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "perrelationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "themadecidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non puòritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stataraggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi digravame (Cass., 05/10/2018, n. 24452).Nel caso di specie si legge nella sentenza impugnata: «Dalla disaminadegli atti di causa la Commissione ha rilevato che la sentenza della CTP diMantova impugnata dalla società appellante “costruzioni [OSCURATO:SOCIETA].“risulta analiticamente e compiutamente motivata con riferimento alleeccezioni di diritto e di merito sollevate dalla società contribuente contestatedalla Agenzia delle Entrate di Mantova.

Il ricorso in appello della societàcontribuente contesta i motivi della sentenza di primo grado, di fatto senzaoffrire alcun elemento atto ad inficiare l’operato dell’ufficio né del giudiziodei Giudici della CTP Mantovana … In riferimento al motivo n. 4 dell’appellola Commissione ritiene che l’Agenzia delle Entrate abbia operato inconformità del disposto di cui all’art. 32, c. 1 n. 2 del D.P.R. 600/73 edell’art. 51 c. 2 n.2 del D.P.R. n. 633/72, recuperando a tassazione ai finidelle imposte dirette e dell’IVA, i movimenti di cui la contribuente non hadimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del redditosoggetto ad imposta ovvero che esse non hanno rilevanza allo stesso fine.»Un simile incedere argomentativo, invero, non consente di ritenere – aldi là della mera adesione alla prospettazione dell’amministrazionefinanziaria e a quanto statuito dal giudice di primo grado – quali siano leNumero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026motivazioni per le quali il contribuente non avesse assolto all’onere dellaprova contraria ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, a fronte dellecontestazioni dell’amministrazione finanziaria sulle movimentazionibancarie riscontrate.

Dovrà essere, quindi, fatta una nuova valutazione daparte del giudice del rinvio.6.

Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32, comma1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633del 1972, che prevedono la presunzione legale di trasformazione dei prelievibancari in ricavi e corrispettivi solo in mancanza dell’indicazione del relativobeneficiario del prelievo, indicazione sussistente nel caso di specie.6.1.

Con tale motivo la ricorrente espone che, con il quarto motivod’appello, era stata contestata l’illecita applicazione della presunzione legaledella trasformazione dei prelievi bancari in ricavi per complessivi Euro112.105.

Tale trasformazione, ad avviso di parte ricorrente, è illecita perchécontraria all’art. 32, primo comma, n. 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

Nel caso dispecie, infatti, per ogni prelievo è indicato il beneficiario corrispondente,come risulta anche dall’avviso di accertamento.

I presunti maggiori ricavisono, quindi, illegittimi per violazione delle norme poste a fondamento delmotivo di ricorso.7.

Con il settimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32, primo comma,n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del1972, in quanto applicati alla fattispecie concreta non corrispondente allafattispecie legale.7.1.

Con tale motivo di ricorso la ricorrente – in aggiunta a quanto giàevidenziato nel sesto motivo di ricorso – censura la sentenza impugnataanche per essere incorsa nella falsa applicazione delle norme poste afondamento del motivo di ricorso, in relazione all’applicazione dellapresunzione di trasformazione dei prelievi bancari in ricavi.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20268.

Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono assorbiti per effettodell’accoglimento del quinto motivo.9.

Con l’ottavo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessoesame e pronuncia su tutta la domanda, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., posto che il giudicante non ha esaminato, né si è pronunciato sullaqualificazione giuridica dei prelievi bancari quali costi deducibili, in quantocorrelati ai relativi ricavi, conformemente alla pronuncia di C. cost. n. 225del 2005.9.1.

In buona sostanza, la ricorrente evidenzia che la CTR non si èpronuncia sulla censura prospettata in sede di appello relativa al fatto che iprelievi bancari costituiscono costi in nero, deducibili, come precisato da C.cost. n. 225 del 2006.9.2.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha, infatti, precisato che, in temadi accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito dellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazioneadeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte dellapresunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenteda prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore puòsempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenzapercentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detrattidall'ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass., 03/07/2023, n. 18653).Di conseguenza, anche sotto tale profilo – alla luce di C. cost. n. 10 del 2023– il giudice del rinvio dovrà accertare quale sia la percentuale di costiforfettizzati da dedurre dai maggiori ricavi accertati e non dichiarati.10.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il quintoe l’ottavo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre devonoessere rigettati gli altri motivi.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/202611.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il quinto e l’ottavo motivo di ricorso nei limiti di cui inmotivazione e rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENERALE DELLO STATOcontroricorrente-nonché controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona deldirettore pro tempore-intimata-Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA sez. dist. di Brescia n. 996/2021 depositata il 11/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la contribuente o la societàcontribuente) ha proposto ricorso, davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Mantova (hinc: CTP), contro l’avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2010. Il giudice di prime cure ha respinto, con sentenza267/2016, il ricorso del contribuente. Quest’ultimo ha, quindi, propostoappello davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez.dist. Brescia (hinc: CTR), che con la sentenza n. 996/2021 depositata indata 11/03/2021, lo ha respinto.Emerge dagli atti di causa che, durante il giudizio di secondo grado, lacontribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ex art.6 d.l. n. 119 del 2018, pagando la prima rata mediante compensazione conil credito trimestrale IVA. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo preclusa lacompensazione da parte della normativa sul condono ha rigettato l’istanzadi definizione agevolata e tale diniego è stato impugnato nell’ambito delmedesimo giudizio avente per oggetto l’impugnazione della sentenza diprimo grado, che si era pronunciata sul ricorso contro l’avviso diaccertamento.2. La CTR ha ritento:- irregolare la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6d.l. n. 119 del 2018, perché non si è perfezionata con il pagamento dellaprima rata entro il 31/05/2019, dal momento che, ai sensi dell’art. 6,comma 6, cit. è esclusa la compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997e la contribuente ha usato per il pagamento un credito IVA trimestrale;- infondato l’appello proposto dalla contribuente, posto che la notificadell’avviso di accertamento è stata eseguita mediante servizio postale,Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026senza necessità di alcuna relata di notifica; nessuna norma prevede lapredisposizione del processo verbale di contestazione; i fatti specifici dellacontroversia e le violazioni e gli addebiti contestati nell’avviso diaccertamento per il periodo d’imposta 2010 posti a base della rettifica sonostati recepiti e valutati integralmente e singolarmente nella sentenzaemessa dai giudici di prime cure con analisi dettagliata e analitica e nelgiudizio di appello non sono emerse ragioni e/o motivi tali da indurre unadecisione diversa. L’Agenzia delle Entrate – in conformità a quanto previstonell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e nell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n.633 del 1972 – ha recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette edell’IVA, i movimenti di cui la contribuente non ha dimostrato di aver tenutoconto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o di cui non èstata dimostrata la rilevanza a tal fine. Le sanzioni erogate sono conformi aquanto prescritto dal d.lgs. n. 472 del 1997.Non sono state, infine, rilevate omissioni di pronuncia, né un’irregolare e/osostanziale difformità tra quanto richiesto e quanto pronunciato.3. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con otto motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8, comma 1,legge n.212 del 2000, nonché dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 edell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, che consentono la compensazione fradebiti e crediti della medesima natura.1.1. Ad avviso della ricorrente la CTR, escludendo la compensazione peril pagamento della prima rata del condono, ha violato le norme poste afondamento del motivo di ricorso.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20261.2. In particolare, la ricorrente rileva che l’istituto della compensazioneè previsto anche dall’art. 8, comma 1, legge n. 212 del 2000. L’art. 6,comma 6, d.l. n. 119 del 2018 non elimina la compensazione, ma escludesolo le ipotesi previste dall’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997. Tale normacontempla la possibilità di versamenti unitari di imposte, di contributi dovutiall’INPS e delle altre somme dovute allo Stato, regioni ed enti previdenziali,con eventuale compensazione dei crediti vantati verso tali soggetti,prevedendo, quindi, una modalità di compensazione unitaria e, alcontempo, promiscua, cioè tra debiti e crediti anche di natura diversa. Ildivieto di compensazione ex art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 nonriguarda, quindi, la compensazione, in via generale, ma solo una suamodalità, cioè la comparazione promiscua tra crediti e debiti di naturadiversa, mentre non proibisce quella tra crediti e debiti di uguale natura.1.2. Il motivo è infondato. L’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domandadi cui al comma 8 della medesima norma e con il pagamento degli importidovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. La norma prevedeespressamente che: « è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»A seguire la prospettazione di parte ricorrente la compensazionecostituirebbe una sorta di macrocategoria in cui far rientrare tutte le ipotesiin cui sussistano fra due parti contrapposte posizioni di debito e di credito.Ora, tale nozione non solo è smentita dalla stessa configurazione dellacompensazione nella disciplina (civilistica) delle obbligazioni (nell’ambitodelle disposizioni sull’estinzione delle obbligazioni diversedall’adempimento), dove l’art. 1241 cod. civ. prevede che: «quando duepersone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per lequantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono», maanche in ambito tributario, dove il legislatore ha previsto una disciplinaautonoma della compensazione (caratterizzata, evidentemente, dai trattiNumero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026pubblicistici che connotano l’adempimento dell’obbligazione tributaria),nelle ipotesi espressamente tipizzate dal legislatore nell’ambito dell’art. 17d.lgs. n. 241 del 1997. La fruibilità della compensazione, quale modo diestinzione dell’obbligazione tributaria, nelle ipotesi tipizzate dal legislatoreè, poi, esclusa espressamente dall’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018,non solo in ragione dell’inequivoco tenore letterale della norma (che,escludendo dall’ambito di applicazione dell’istituto l’art. 17 d.lgs. n. 241 del1997, impedisce qualsiasi ipotesi di compensazione), ma anche in relazionealla ratio che è quella della deflazione del contenzioso tributario pendentecon il pagamento dell’importo pari al valore della controversia o dell’importoridotto indicato nel comma 2 dell’art. 6 cit. nelle ipotesi di soccombenzadell’amministrazione finanziaria espressamente tipizzate. In sostanza, contale istituto il legislatore va incontro al contribuente nella prospettiva dianticipare gli importi dovuti, senza attendere la definizione del contenziosopendente, che viene definito, in via agevolata, da parte del contribuentestesso.Deve, quindi, ritenersi che, in virtù dell’esclusione del rinvio all’art. 17d.lgs. n. 241 del 1997, ai fini del perfezionamento della definizioneagevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, il contribuentesia tenuto a versare almeno la prima rata dell’importo dovuto entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza poter compensare tale importo con l’eventuale IVA acredito maturata nel trimestre di riferimento corrispondente alla data in cuideve essere eseguito il versamento ex art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 137ss., 148, 159 cod. proc. civ., nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 29 d.l. n. 78 del2010, oltre che dell’art. 14 legge n. 890 1982, per inesistenza giuridica dellanotifica e, conseguentemente, del relativo atto impositivo e sanzionatorio.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20262.1. Con tale motivo la ricorrente rileva di aver dedotto, con il primomotivo di appello, l’inesistenza dell’avviso di accertamento e sanzionatorioimpugnato, per inesistenza giuridica della notifica: l’atto è stato, infatti,spedito a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario al contribuente,alla stregua di una mera comunicazione, senza l’uso di alcun messonotificatore e senza alcuna sottoscrizione della relata di notifica. La CTR haritenuto, invece, sufficiente la notifica con raccomandata ordinaria, senzanecessità della relata di notifica. Sul punto la ricorrente evidenzia chel’obbligo di notificare gli atti impositivi e sanzionatori mediante il messonotificatore e con le modalità di legge è previsto in via legislativa dagli artt.42 e 56 d.P.R. n. 600 del 1973 e tale notificazione deve essere eseguitasecondo quanto stabilito dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, cui rinvia, inmateria di IVA, l’art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972. Rileva, poi, chel’art. 60 cit. prevede che la notifica al contribuente degli avvisi e di altri attideve essere fatta nel rispetto degli artt. 137 ss. cod. proc. civ. e, quindi,con la notifica redatta e sottoscritta dal messo notificatore, anche ai sensidegli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., quando si procede tramite il serviziopostale. In quest’ultimo caso l’art. 14 legge n. 890 del 1982 prevede che lanotifica può avvenire direttamente ad opera degli uffici finanziari,precisando che è fatto salvo l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che impone lanotifica nel rispetto delle procedure ex art. 137 cod. proc. civ.2.2. Nel caso di specie, in assenza delle modalità appena descritte, lanotificazione sarebbe inesistente e non sanabile, così come l’avviso diaccertamento e sanzionatorio, considerato che la notifica ne è elementocostitutivo.2.3. Il motivo è infondato: anche recentemente questa Corte haprecisato che la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficiofinanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avveniredirettamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti laconsegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata diNumero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine allapersona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenutoall'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato aquest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. (Cass., 13/03/2025, n. 6702). Nello stesso senso è stato precisato che,in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguitadirettamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per laconsegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta leggeconcernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario exart. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazionespecifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è statoconsegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deveritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'inviodella raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza dicui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazionenel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi diessersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione(Cass., 14/11/2019, n. 29642).3. Con il terzo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 24 legge n. 4 del 1929 edell’art. 12 legge n. 212 del 2000, per omissione del P.V.C., nonostante ogniviolazione finanziaria debba essere constatata e, dunque, oggetto dicontraddittorio.3.1. Con tal motivo la ricorrente richiama il secondo motivo di appello,con cui era stata denunciata l’omissione del P.V.C., con la conseguenza chel’avviso di accertamento è privo di constatazione degli addebiti oggettodell’atto impositivo. Inoltre, si verifica anche la violazione del principio delcontraddittorio.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20263.2. La sentenza impugnata, oltre a ritenere - in contrasto con quantoprevisto dall’art. 24 legge n. 4 del 1929 - che il PVC non fosse prescritto daalcuna norma tributaria in materia di accertamento, non ha motivatoalcunché sull’art. 12 legge n. 212 del 2000 e sul principio delcontraddittorio.3.3. Il motivo è infondato: secondo questa Corte, infatti, il potere diaccertamento tributario non è condizionato dall'esercizio di dirette attivitàdi verifica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuentesuccessivamente attinto dall'avviso, la cui legittimità, pertanto, non ècondizionata dalla previa redazione di un processo verbale di constatazionein contraddittorio con lo stesso (Cass., 13/12/2024, n. 32274). Nel caso dispecie l’avviso di accertamento è scaturito da indagini bancarie ex art. 32d.P.R. n. 600 del 1973 e non risulta che sia stato eseguito in esito a unaccesso ispezione o verifica, cioè un’attività ispettiva esterna.4. Con il quarto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 legge n. 212 del2000 per omessa informazione del contribuente dei fatti da cui può derivarel’irrogazione della sanzione.4.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che, mediante l’avviso diaccertamento impugnato, l’amministrazione finanziaria avrebbe irrogatocontestualmente le sanzioni ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997,senza necessità di previa contestazione, secondo quanto stabilito dalladisposizione appena richiamata, che prevede, tuttavia, l’osservanza, inquanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento diaccertamento. Sebbene la previa contestazione sia prevista dall’art. 16d.lgs. n. 472 del 1997 e derogata dallo stesso art. 17 cit., nondimenopermarrebbe l’obbligo previsto dall’art. 6, comma 2, legge n. 212 del 2000di informare il contribuente di ogni fatto e circostanza a sua conoscenza dacui possa derivare l’irrogazione di una sanzione. L’art. 6 legge n. 212 del2000 è, infatti, successivo all’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 e, quindi,Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026sarebbe abrogativo di quest’ultima norma per incompatibilità, ai sensidell’art. 15 prel. In ogni caso, anche a non voler condividere quanto appenaevidenziato, permarrebbe l’obbligo di una previa contestazione dellaviolazione finanziaria nelle forme di cui all’art. 24 legge n. 4 del 1929, cosache è mancata nel caso in esame.4.2. Il motivo è inammissibile, sotto più profili, a partire da quello dellanovità: è stato, infatti, introdotto per la prima volta in sede di legittimità,non essendo indicato nell’illustrazione del motivo di ricorso in quale partedell’atto introduttivo e, parallelamente, dell’atto di appello fosse stataevocata la censura oggetto del motivo di ricorso in esame. Inoltre, nonrisultando alcuna statuizione sul punto nella sentenza impugnata, il motivoavrebbe dovuto essere proposto – qualora la censura fosse stata,effettivamente, introdotta nel processo tributario in conformità alladisciplina delle preclusioni – come vizio di omessa pronuncia ex art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non come violazione di legge.5. Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancanzadel requisito della motivazione prescritto dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs.n. 546 del 1992, riguardante la contestazione, da parte del contribuente,degli addebiti dell’ufficio di non inerenza dei costi e di mancanza digiustificazione degli incassi e dei prelievi bancari.5.1. Con tale motivo la ricorrente rileva di aver provato – con riferimentoalle contestazioni relative all’inerenza dei costi e alla mancata giustificazionedei prelievi e versamenti sui conti correnti bancari – tanto l’inerenza che lesingole movimentazioni, indicando il beneficiario.La sentenza impugnata, tuttavia, nonostante la puntuale allegazione inordine a ogni singola voce, da parte dell’appellante, ha ritenuto che, doposiano emerse le ragioni e/o motivi tali da indurre ad adottare una decisionediversa da quella del giudice di primo grado.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20265.2. Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, infatti, è nulla, perviolazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionalecompletamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellantealla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto lacommissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "perrelationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "themadecidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non puòritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stataraggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi digravame (Cass., 05/10/2018, n. 24452).Nel caso di specie si legge nella sentenza impugnata: «Dalla disaminadegli atti di causa la Commissione ha rilevato che la sentenza della CTP diMantova impugnata dalla società appellante “costruzioni [OSCURATO:SOCIETA].“risulta analiticamente e compiutamente motivata con riferimento alleeccezioni di diritto e di merito sollevate dalla società contribuente contestatedalla Agenzia delle Entrate di Mantova. Il ricorso in appello della societàcontribuente contesta i motivi della sentenza di primo grado, di fatto senzaoffrire alcun elemento atto ad inficiare l’operato dell’ufficio né del giudiziodei Giudici della CTP Mantovana … In riferimento al motivo n. 4 dell’appellola Commissione ritiene che l’Agenzia delle Entrate abbia operato inconformità del disposto di cui all’art. 32, c. 1 n. 2 del D.P.R. 600/73 edell’art. 51 c. 2 n.2 del D.P.R. n. 633/72, recuperando a tassazione ai finidelle imposte dirette e dell’IVA, i movimenti di cui la contribuente non hadimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del redditosoggetto ad imposta ovvero che esse non hanno rilevanza allo stesso fine.»Un simile incedere argomentativo, invero, non consente di ritenere – aldi là della mera adesione alla prospettazione dell’amministrazionefinanziaria e a quanto statuito dal giudice di primo grado – quali siano leNumero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/2026motivazioni per le quali il contribuente non avesse assolto all’onere dellaprova contraria ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, a fronte dellecontestazioni dell’amministrazione finanziaria sulle movimentazionibancarie riscontrate. Dovrà essere, quindi, fatta una nuova valutazione daparte del giudice del rinvio.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32, comma1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633del 1972, che prevedono la presunzione legale di trasformazione dei prelievibancari in ricavi e corrispettivi solo in mancanza dell’indicazione del relativobeneficiario del prelievo, indicazione sussistente nel caso di specie.6.1. Con tale motivo la ricorrente espone che, con il quarto motivod’appello, era stata contestata l’illecita applicazione della presunzione legaledella trasformazione dei prelievi bancari in ricavi per complessivi Euro112.105. Tale trasformazione, ad avviso di parte ricorrente, è illecita perchécontraria all’art. 32, primo comma, n. 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso dispecie, infatti, per ogni prelievo è indicato il beneficiario corrispondente,come risulta anche dall’avviso di accertamento. I presunti maggiori ricavisono, quindi, illegittimi per violazione delle norme poste a fondamento delmotivo di ricorso.7. Con il settimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32, primo comma,n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del1972, in quanto applicati alla fattispecie concreta non corrispondente allafattispecie legale.7.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente – in aggiunta a quanto giàevidenziato nel sesto motivo di ricorso – censura la sentenza impugnataanche per essere incorsa nella falsa applicazione delle norme poste afondamento del motivo di ricorso, in relazione all’applicazione dellapresunzione di trasformazione dei prelievi bancari in ricavi.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/20268. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono assorbiti per effettodell’accoglimento del quinto motivo.9. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessoesame e pronuncia su tutta la domanda, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., posto che il giudicante non ha esaminato, né si è pronunciato sullaqualificazione giuridica dei prelievi bancari quali costi deducibili, in quantocorrelati ai relativi ricavi, conformemente alla pronuncia di C. cost. n. 225del 2005.9.1. In buona sostanza, la ricorrente evidenzia che la CTR non si èpronuncia sulla censura prospettata in sede di appello relativa al fatto che iprelievi bancari costituiscono costi in nero, deducibili, come precisato da C.cost. n. 225 del 2006.9.2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in temadi accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito dellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazioneadeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte dellapresunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenteda prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore puòsempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenzapercentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detrattidall'ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass., 03/07/2023, n. 18653).Di conseguenza, anche sotto tale profilo – alla luce di C. cost. n. 10 del 2023– il giudice del rinvio dovrà accertare quale sia la percentuale di costiforfettizzati da dedurre dai maggiori ricavi accertati e non dichiarati.10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il quintoe l’ottavo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre devonoessere rigettati gli altri motivi.Numero registro generale 23253/2021Numero sezionale 1478/2026Numero di raccolta generale 18376/2026Data pubblicazione 07/06/202611. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il quinto e l’ottavo motivo di ricorso nei limiti di cui inmotivazione e rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris