CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 18730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CARAVELLO Santi - imputato del reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione - ha proposto appello (qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'A p llo di Messina e 5 2o2_Z. trasmesso a questa Suprema Corte) avverso la sentenza del qui ir; IL(MV con cui il Tribunale di Patti lo aveva condannato alla pena di giustizia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e alla ritenuta persistente rilevanza penale della condotta; ritenuto che la prima censura sia inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze dibattimentali, in questa sede preclusa, a fronte di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, con cui il Tribunale ha posto in rilievo le caratteristiche del confezionamento e trasporto (indicative della destinazione alla vendita) e le plurime anomalie riscontrate nelle modalità di conservazione e trasporto dei prodotti ittici; ritenuto, quanto alla residua censura, che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5» (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragoti, Rv. 282365 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stenso