CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27956/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- avverso la sentenza n. 3675/18/14 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, deposita ta in data primo dicembre2014 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi 1.L’Agenzia delle entrare ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva rigettato l’appello de ll ’ufficio , in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento,per Irpeg ed Irap relative agli anni di imposta 2000 e 2001, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo per il mancato pagamento delle rate, successive alla prima, del condono ex art. 9 bisl. n.289/2002. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., in consapevole contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, riteneva che il pagamento della prima rata di condono fosse sufficiente a definire la posizione del contribuente in tutte le ipotesi di condono previste dalla legge n.289/2002, dunque anche in quella in esame, rientrante nella previsione di cui all’art.9 bisl. n.289/2002. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla VI sezione, veniva rimesso alla V (tributaria), ove è stato fissatoper la camera di consiglio del13 dicembre 2023 , ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis.1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art.9 bisl. 27 dicembre 2002, n.289, in relazione all'art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto. Questa Corte ha pì volte affermato il principio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui «il condono previsto dall'art. 9bis della l. n. 289/ 2012, relativo alla possibilit ̀ di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9bis, non essendo necessaria alcuna attivit̀ di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono ̀ condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilit̀ di avvalersi della definizione anticipata» (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016). Pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste dagli art. 8, 9 e 15 della l. n. 289/02 (a norma delle quali «l'omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione»), nonch́ dall'art. 16, comma 2, della medesima legge (secondo cui «l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione»), ̀ possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312;Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745). Inoltre, questa Corte ha rilevato che In tema dicondono fiscale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, per disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata contemplate dalla stessa legge, nella parte in cui non prevede il perfezionamento della definizione agevolata con la presentazione dell'istanza dicondono ed il versamento della prima rata, stante la diversità delle fattispecie poste a confronto e l'eccezionalità delle disposizioni in materia dicondono per loro natura insuscettibili di applicazione analogica (Cass. n.28362/2018). Nella specie, la C.t.r. non si è attenuta ai suddetti principi; pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame (la quale , eventualmente, dovrà considerare che In tema di agevolazioni tributarie, lasospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, si applica anche allerate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua ratio, che è quella di favorire i contribuenti «interessati da eventi eccezionali o imprevedibili», e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate (Cass. n. 16556/2017). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, cui demanda di provvedere a