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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21469/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCCHESE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]STASSI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/196e dalle parti civili:SOLIDARIA S.C.S.

ONLUSS.O.S.

IMPRESA - [OSCURATO:PERSONA]'/ [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROMOZIONESOCIALEcon parti civili:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];CONFESERCENTI - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], el’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle speseprocessuali sostenute dagli enti "Solidaria SCS" [OSCURATO:PERSONA] e "SOS Impresa - [OSCURATO:PERSONA] per laLegalità [OSCURATO:PERSONA]", costituiti parti civili, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovogiudizio sul punto.uditi i difensori:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] E ANTIUSURAITALIANE ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto laliquidazione.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in difesa di: SOLIDARIA S.C.S. [OSCURATO:PERSONA] e S.O.S.

IMPRESA -[OSCURATO:PERSONA]'/ [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CONFESERCENTI - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsipresentati ed il rigetto dei ricorsi degli imputati ed ha depositato conclusioni scritte e notaspese delle quali chiede la liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GUIDO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGELOSO [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNIhanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioStassi hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello diPalermo in epigrafe che, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, haconfermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunalecittadino con sentenza del 22/7/2022 in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.,quanto a D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bisco. 6 cod. pen. e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 416 cod. pen.finalizzato all’organizzazione del gioco del lotto clandestino, nonché in relazione ad altri reatiai diversi imputati singolarmente contestati.2.

Il ricorso proposto nell’interesse del D’[OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi diimpugnazione:2.1.

Violazione di legge, con riferimento agli artt. 64 comma 2, 192 commi 3 e 4e 210 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, con riferimento alle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]: si assume, infatti, che le dichiarazioni rese daquest’ultimo e poste a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente sarebberoinutilizzabili perché rese in violazione dell’art. 64 comma 2 cod. pen. , in quanto il pubblicoministero avrebbe suggerito al [OSCURATO:PERSONA] l’interpretazione da dare all’espressione secondo cuiil D’[OSCURATO:PERSONA] “camminava” con [OSCURATO:PERSONA], nel senso che appartenevano allastessa cosca mafiosa, interpretazione poi fatta propria dalla Corte territoriale alla pag. 46della sentenza, senza nulla argomentare sul motivo di appello concernente tale questione.Assume il ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato che dal verbaleriassuntivo della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che il predetto prima non hariconosciuto il D’[OSCURATO:PERSONA] in sede di individuazione fotografica, quindi avrebbe individuato inaltro soggetto colui che era imparentato con il gestore del distributore di benzina oggettodelle sue dichiarazioni e in altra occasione, infine, pur riconoscendolo in fotografia, non neaveva ricordato il nome.

Ad avviso del ricorrente difettano riscontri alle dichiarazioni delcollaboratore, anche considerato il fatto che nell’unica occasione in cui sarebbe entrato incontatto con il D’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe comunque trattato di una mera sollecitazione ad uncugino del [OSCURATO:PERSONA] a saldare un debito del tutto lecito di fornitura di gasolio per uso privato.Contesta, inoltre, il ricorrente il travisamento della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbericonosciuto il [OSCURATO:PERSONA] perché non conosciuto di persona, pur avendolo visto più volte sullungomare di Palermo e si duole che non vi sia stata risposta all’osservazione di cui almotivo di appello secondo cui la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe smentita anchedall’assenza di ulteriori chiamate in correità degli altri collaboratori.2.2.

Violazione di legge, con riferimento all’art. 416bis cod. pen., e vizio dimotivazione, atteso che la sentenza impugnata indica il D’[OSCURATO:PERSONA] come partecipe allaconsorteria di cui si tratta, e perfino “braccio destro” del [OSCURATO:PERSONA], senza indicare alcuna suapartecipazione dinamica e funzionale all’organizzazione criminale ed alcun suo contributocausalmente rilevante al mantenimento dell’associazione e al raggiungimento dei suoi scopi,benché gli altri collaboratori di giustizia non abbiano mai fatto menzione del ricorrente, enonostante che dal gennaio 2015 fino alla data del suo arresto nel 2017 non siano emerseprove a suo carico.

Deduce il ricorrente che gli sarebbe stato attribuito il ruolo di autista delTagliavia [OSCURATO:PERSONA] in funzione di un solo accompagnamento, per il ritiro di certificazionimediche, in oltre sei anni di indagine, oltre che in considerazione di un incontro del Tagliaviacon la cugina [OSCURATO:PERSONA] alla quale il ricorrente non ha partecipato.

Si contestaanche la svalutazione, da parte della sentenza impugnata, della mancata partecipazione delD’[OSCURATO:PERSONA] agli incontri di cui alla sentenza.2.3.

Con il terzo motivo la difesa del D’[OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazionedell’art. 416 bis comma 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenzadell’aggravante della disponibilità di armi deducendo, in particolare, che l'aggravante inquestione è stata riconosciuta sulla base di una intercettazione riguardante altri correi, senzaaccertare se in concreto l’associazione fosse armata e se il ricorrente comunque ne fosseconsapevole, non essendo sufficiente il fatto notorio della disponibilità di armi da parte diCosa [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con il quarto e il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge – rispettivamentedegli artt. 62 bis e 69 cod. pen. e degli artt. 133 e 133 cod. pen. – ed il vizio di motivazione,con riferimento al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sullecontestate aggravanti ed alla determinazione della pena, dolendosi che la sua posizione siastata valutata richiamando – con mera formula di stile – i plurimi precedenti penali di tutti iricorrenti, pur essendo il D’[OSCURATO:PERSONA] incensurato, e così determinando la pena base in misurache si discosta dal minimo edittale.3.

La sentenza impugnata tratta congiuntamente – pagg. 51-66 - le posizioni diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo ritenuto responsabile del reato di cui all’art.416 bis cod. pen. per aver partecipato all’associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], nella famigliamafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], ed entrambi responsabili – rispettivamente come promotore epartecipe – del reato di cui agli artt. 416 cod. pen. e all’art. 4 l. 401/1989 e art. 7 d.l.152/1991 (capo 5), nonché dell’esercizio abusivo del gioco del lotto in relazioneall’estrazione del 20 dicembre 2014.I predetti hanno presentato distinti ricorsi a mezzo dei rispettivi difensori.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di impugnazione:3.1.

Con i primi due motivi di ricorso deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen.e 416 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento all’imputazione di cui all’art. 416bis cod. pen.

Con il primo, in particolare, la difesa si duole della pretermissione delledichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], l’unico che ha parlato delLucchese, ma in termini generici, che non consentirebbero di desumere alcunapartecipazione del ricorrente al sodalizio.

Con il secondo motivo ha dedotto, invece, chedalla sentenza impugnata, al di là dei rapporti di parentela con il [OSCURATO:PERSONA], nonemergerebbero elementi dai quali desumere la coscienza e volontà del [OSCURATO:PERSONA] di inserirsistabilmente nella consorteria mafiosa, né una sua consapevole partecipazione dinamica efunzionale all’organizzazione criminale, con un contributo causalmente rilevante almantenimento dell’associazione e al raggiungimento dei suoi scopi, non risultando una suapartecipazione alla vita societaria o alla cassa comune, dovendosi ritenere a tal fineinsufficienti il rapporto di parentela con il [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni ambientali e, invece,significativa l’assenza di qualsiasi riferimento al [OSCURATO:PERSONA] da parte dei diversi collaboratori digiustizia, con eccezione delle solo generiche dichiarazioni del citato [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Con il terzo motivo deduce l’insussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. inriferimento ai delitti contestati ai capi 5) e 6) della rubrica, con conseguente loro estinzioneper prescrizione.3.3.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 416 bis comma 4 cod. pen. ed ilvizio di motivazione, con riferimento all’aggravante della disponibilità di armi da parte dellaconsorteria mafiosa, che si assume essere stata riconosciuta sulla base di unaintercettazione riguardante altri correi senza che la Corte abbia compiuto una reale vagliocritico di questa tanto in ordine alla disponibilità delle armi quanto alla consapevolezzadell'imputato.

3.4. Con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente prospetta la violazione di legge ed ilvizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, con un percorso argomentativo viziato dal riferimento ai precedenti penalispecifici del [OSCURATO:PERSONA], in realtà inesistenti, ed al mancato riconoscimento della prevalenzadelle stesse sulla contestata aggravante, come chiesto con l’atto di appello.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi di impugnazione, con i quali hadedotto:3.2.1.

La violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. ed all’art. 416cod. pen. contestato al capo 5) della rubrica ed al vizio di motivazione, con riferimento alfatto che la sentenza impugnata non specifica la partecipazione al reato associativo delnumero minimo di correi indispensabile per l’integrazione della fattispecie contestata, nonrisultando imputati nel procedimento nessuno dei compartecipi indicati nel capo 5)dell’imputazione.3.2.2.

La violazione di legge, con riferimento all’insussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416 bis 1 c.p. contestata con riferimento ai capi 5) e 6) della rubrica.3.2.3.

La violazione di legge, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. ed il viziodi motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alladeterminazione della pena.4.

La sentenza della Corte di appello tratta congiuntamente anche le posizioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente zio e nipote, entrambi riconosciutiresponsabili della partecipazione all’associazione mafiosa denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, peraver fatto parte della famiglia Brancaccio, il primo in posizione apicale ed il [OSCURATO:PERSONA] inposizione subordinata (capo 1), ed il [OSCURATO:PERSONA] altresì di due estorsioni aggravate realizzatepresentandosi a nome della famiglia mafiosa di Brancaccio e costringendo TommasoCalabria, titolare di un bar, a consegnare mensilmente somme di denaro (capo 19) eDomenico [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA], a consegnare ripetutamente la somma di200,00 euro (capo 23).Anche il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi a mezzo dei rispettividifensori.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sei motivi di impugnazione:4.1.1.

La violazione di legge, in particolare degli artt. 192, commi 3 e 4, e 210 cod.proc. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si assumesarebbero prive di riscontri esterni.

Con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni diValdese [OSCURATO:PERSONA], deduce il ricorrente che il presunto incontro presso il garage diBruno Natale per discutere del mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti sarebbe statosmentito dalle risultanze investigative che non hanno documentato alcunché a tal riguardo,nonostante tale garage sia stato sottoposto ad osservazione diretta per tutto l’anno 2015.Con riferimento alle dichiarazioni degli altri propalanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, se neassume l’assoluta genericità, oltre che l’assenza di riscontri4.1.2.

Violazione di legge, con riferimento all’art. 416 bis cod. pen. e vizio dimotivazione, ancora con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui alcapo 1), pur difettando alcuna partecipazione dinamica e funzionale alla consorteria mafiosaed alcun contributo causalmente rilevante al mantenimento dell’associazione e alraggiungimento dei suoi scopi.

Si deduce, a tal proposito, l’insufficienza dimostrativa delleintercettazioni ambientali riferite alla vendita di birra in occasione di una festa di quartiere edi quelle riferite al rapporto con [OSCURATO:PERSONA] circa l’interessamento in una vicenda diomicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Soprattutto si deduce il travisamento, anche peromissione, delle dichiarazioni dell’Isp.

Giannazzo che ha condotto le indagini, anche inordine all’interpretazione dei fogli manoscritti rinvenuti in sede di perquisizione domiciliaredel nipote [OSCURATO:PERSONA].4.1.3.

Violazione di legge, con riferimento agli artt. 56, 629, 416 bis1 cod. pen., evizio di motivazione, con riferimento alle condotte estorsive contestate ai capi 19) e 23) dellarubrica.Quanto al capo 19), assume il ricorrente, che la sentenza impugnata non avrebbetenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa che non menzionavano in alcun modo ilCaserta, sicché doveva ritenersi meramente congetturale l’identificazione di questo nelsoggetto che aveva raggiunto l’ospedale civico di Palermo in occasione della dazione didenaro di cui si tratta.

Con riferimento all’estorsione di cui al capo 23) si deduce nel ricorsoche la stessa ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza evidenzia, alla pag. 75, come non visia stata alcuna dazione di denaro.4.1.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge, in particolare dell’art.416 bis comma 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenzadell’aggravante della disponibilità di armi.4.1.5.

Con il quinto e il sesto motivo si deducono il vizio di motivazione e laviolazione di legge, rispettivamente per inosservanza degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.con riferimento alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.4.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi di impugnazione:4.2.1.

Il primo motivo di ricorso attiene all’inosservanza dell’art. 416 bis cod. pen. eal vizio di motivazione, con riferimento al fatto che non vi sarebbe stata alcunapartecipazione dinamica e funzionale del ricorrente all’organizzazione criminale, né alcuncontributo causalmente rilevante al mantenimento dell’associazione e al raggiungimento deisuoi scopi.

In particolare, la difesa deduce che la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] con lo zio ecoimputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe [OSCURATO:PERSONA] alcuna efficacia dimostrativa, così come nonavrebbero efficacia dimostrativa le occasionali conversazioni intercettate con il predettoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, rileva che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delledichiarazioni dell’Isp.

Giannazzo che ha condotto le indagini, né del fatto che all’odiernoricorrente non è contestata la partecipazione ad alcun reato-fine.4.2.2.

Il secondo motivo di ricorso attiene all’inosservanza dell’art. 416 bis comma4 cod. pen. e al vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’aggravante delladisponibilità di armi.4.2.3.

Con il terzo motivo viene dedotta l’inosservanza degli artt. 62 bis e 69 cod.pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento al diniego della prevalenza delle circostanze5.

Con due distinti ricorsi le parti civili “Solidaria SCS” [OSCURATO:PERSONA] e di “SOS Impresa –[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]”, con due motivi di impugnazione ciascuno, hanno chiestol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle speseliquidate in favore delle stesse parti civili, perché effettuata in violazione dei parametri delD.M. 147/2022, in quanto quantificate nell’importo di euro 1.200,00 ciascuno, misurainferiore ai minimi previsti dal D.M. cit., e per difetto assoluto di motivazione in ordine a talequantificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va premesso, con riferimento alla posizione del D’[OSCURATO:PERSONA],che la sentenza impugnataha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendolo dal reato di violenzaprivata aggravata contestatogli al capo 3) per non aver commesso il fatto, ed ha confermatoinvece il giudizio di penale responsabilità del predetto in ordine al delitto di cui all’art. 416 biscod. pen. perché riconosciuto partecipe della famiglia mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], conposizione subordinata rispetto al ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA], e con ruolo di naturaoperativa e di collegamento e veicolazione di informazioni e direttive ad altri esponenti dellaconsorteria mafiosa.Il ricorso proposto nell’interesse del D’[OSCURATO:PERSONA] avverso tale pronuncia è inammissibile, inquanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabilitidall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata.1.1.

E’ inammissibile, in particolare, il primo motivo di ricorso, con il quale vienededotta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], laddovequesto ha riferito, dietro suggerimento, che il ricorrente “camminava” con [OSCURATO:PERSONA] PaoloClemente, nel senso che entrambi appartenevano alla stessa famiglia mafiosa: premesso,infatti, che si tratta di deduzione del tutto generica, in quanto non specifica le modalità ed itermini del suggerimento che sarebbe stato espresso dal pubblico ministero, va rilevato che,secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si intende dare seguito,non sono inutilizzabili per violazione del divieto posto dall'art. 64, comma 2, cod. proc. pen.,le dichiarazioni etero accusatorie rese dal coindagato che abbia ricevuto dall’interrogantesollecitazioni che non comportino l’impiego di metodi idonei ad influire sulla libertà diautodeterminazione della persona interrogata (Sez. 6, n. 1617 del 26/11/2020, dep. 2021,Reale, Rv. 280555 - 01).Tanto premesso, sia il primo che il secondo motivo di ricorso si limitano a prospettareinammissibili riletture del compendio probatorio già valutato dai giudici di merito, conargomentazioni prive di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'interoragionamento svolto dai giudicanti e da vanificare o da rendere manifestamente incongrua ocontraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv.251516-01).

La sentenza impugnata, invece, ha dato adeguatamente conto delle ragioni chehanno portato a riconoscere l’attendibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pur nonavendo questo riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] (circostanza non illogicamente ritenuta irrilevante,non avendo il [OSCURATO:PERSONA] avuto contatti diretti o personali con questo).

Soprattutto, per quanto ilD’[OSCURATO:PERSONA] non risulti raggiunto da dichiarazioni accusatorie di altri collaboratori, la sentenzaimpugnata ha dato adeguatamente conto dei numerosi riscontri di altra natura che ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno comunque ricevuto con riferimento al ruolo di “bracciodestro” del [OSCURATO:PERSONA], attribuito al D’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dellafamiglia mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], e tra questi giova ricordare le risultanze dell’attività diintercettazione ambientale e telefonica, dalle quali è emerso che il ricorrente rivendicavaperfino il suo ruolo di intermediatore tra gli associati ed il vertice dell’associazione,giungendo a lamentarsi con la moglie che i parenti di questa si erano rivolti direttamente alTagliavia per un problema, così rivendicando il rispetto anche nella realtà esterna alsodalizio di quel ruolo che riteneva evidentemente spettargli.La sentenza impugnata ha anche evidenziato la “messa a disposizione” manifestata dalD’[OSCURATO:PERSONA] anche nei riguardi del sodale [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all’art.416 bis cod. pen., come da conversazione intercettata; ha ricordato, inoltre, i numerosiepisodi chehanno visto il ricorrente come interlocutore iniziale del [OSCURATO:PERSONA] e poi destinatariofinale del resoconto delle varie vicende, ed ha richiamato conversazioni intercettate chéhanno confermato i rapporti continuativi del predetto con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], nonchéla disponibilità prestata dal D’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] evidentemente non solo per ragioni diparentela con questo, ma nell’interesse della consorteria, accompagnandolo presso la sededegli affari del lotto clandestino organizzato gestito dal [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto, ed inun’occasione lì trattenendosi fino alla telefonata di [OSCURATO:PERSONA], cognata di uno storicomembro del sodalizio, che avvisava che stavano attendendo “lui”, tanto che il D’Amoreaccompagnava il [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione della donna.

La circostanza che, poi, ilricorrente in tali occasioni non presenziava gli incontri è stata non illogicamente ritenuta nondeterminante dalla Corte territoriale, in quanto compatibile con la sua funzione di naturaoperativa svolta nel sodalizio, confermata anche dagli esiti dei servizi di osservazione econtrollo, che hanno rivelato una pluralità di incontri del D’[OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA],anche con la partecipazione di coimputati del reato associativo, quali quai [OSCURATO:PERSONA] eCarlo [OSCURATO:PERSONA].1.2.

E’ inammissibile perché manifestamente infondata anche la censuradifensiva volta a contestare il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4cod. pen., in quanto correttamente la sentenza impugnata, sul punto, ha richiamato lagiurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di associazioni di tipo mafioso storiche(nella specie, "[OSCURATO:PERSONA] nostra"), secondo la quale per la configurabilità dell'aggravante delladisponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficientel'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dallerisultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementida considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 - 01).

Nel caso di specie, i precedentigiudiziari che hanno riscontrato che l’articolazione di [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio diCorso dei [OSCURATO:PERSONA], guidata dal [OSCURATO:PERSONA], aveva sicura disponibilità di armi sono integrati dallamenzione (alla pag. 40) di una pluralità di conversazioni intercettate nelle quali il DiGiuseppe, sodale risultato a stretto contatto con il D’[OSCURATO:PERSONA], discuteva della conservazione edella consegna di armi, né la disponibilità di armi da parte del sodalizio poteva essereignorata da chi è risultato a stretto contatto con il vertice della cosca, con un ruolo diintermediazione tra questo e gli associati.La sentenza impugnata, pertanto, risulta essersi conformata alla giurisprudenza diquesta Corte di cassazione tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, secondola quale la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis,comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendoneeffettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, perl'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione distrumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che dettadetenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio orisultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice devespecificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del12/09/2017, Di, Rv. 272403 - 01).1.3.

Attengono, nella sostanza, esclusivamente al merito della decisioneimpugnata e sono, comunque, manifestamente infondati anche i motivi del ricorso propostonell’interesse del D’[OSCURATO:PERSONA] volti a contestare il diniego dell’invocata prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, e, più in generale, iltrattamento sanzionatorio.Se è vero, infatti, che la sentenza impugnata, alla pag. 85, nel riferirsi agli imputatiStassi, [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha fatto un generico ed indistinto riferimentoai “plurimi precedenti penali a loro carico”, mentre il ricorrente risulta incensurato, la stessaha anche richiamato “l’assenza di elementi positivamente valutabili” ai fini dell’invocatogiudizio di prevalenza, argomento di per sé sufficiente a giustificare la decisione sul punto(cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460-01).Analogamente, anche la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), atteso anche che è stata determinatariducendo di un terzo, per la scelta del rito, la pena base determinata in otto anni direclusione, misura vicina ai minimi edittali con riferimento al regime sanzionatorio – da settea dodici anni di reclusione – precedente la novella del 27/5/2015 n. 69.

Una specifica edettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione allediminuzioni o aumenti per circostanze, è invece necessaria soltanto se la pena sia di granlunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Denaro, Rv. 245596).2.

In considerazione dell’identità di alcuni motivi di ricorso, appare opportuno, perragioni di economia espositiva - così come operato dalla sentenza impugnata - procederecongiuntamente all’esame delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto,sebbene solo il primo risponda del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. per aver partecipatoall’associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], nella famiglia mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], entrambisono stati riconosciuti responsabili – rispettivamente come promotore e partecipe – del reatodi cui agli artt. 416 cod. pen. ed agli artt. 4 l. 401/1989 e 7 d.l. 152/1991 (capo 5), nonchédell’esercizio abusivo del gioco del lotto in relazione all’estrazione del 20 dicembre 2014(capo 6).2.1 Con riferimento alla partecipazione al reato associativo di cui al capo n. 5) deveritenersi inammissibile per la sua manifesta infondatezza la censura dello [OSCURATO:PERSONA] volta acontestarne la configurabilità per il difetto del numero minimo di partecipanti, a nullarilevando che la massima parte dei soggetti indicati come partecipanti al sodalizio sianogiudicati separatamente, ed atteso anche che dalle conversazioni intercettate e richiamatealle pagg. 51 – 57 della sentenza impugnata emerge che nella compagine associativafacevano parte non solo il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] – il primo quale promotore ed organizzatoredel sodalizio, (tanto da ricordare in una conversazione la sua ventennale esperienza nelsettore) ed il secondo quale procacciatore di giocate – ma anche [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’attività [OSCURATO:PERSONA] i cui uffici appaiono la base dell’organizzazione, e perfino lo stessoTagliavia, indicato come partecipe alla distribuzione degli utili, che andavano divisi tra iquattro promotori, tra i quali non figurava il [OSCURATO:PERSONA], in quanto, mero partecipe, venivapagato 150 euro a settimana, oltre eventuali provvigioni, come da conversazione intercettatatra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], riportata in sentenza alla pag.

58.2.2. E’ inammissibile perché volta a prospettare una non consentita rilettura delcompendio probatorio anche il motivo di ricorso, dedotto da entrambi i predetti ricorrenti,volto a censurare il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen.contestata in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6), aggravante ragionevolmente fondatadalla sentenza impugnata sulla partecipazione di esponenti di spicco della cosca mafiosa,quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], all’associazione per delinquere finalizzataall’esercizio abusivo del lotto, con ruoli di rilievo, tanto da partecipare alla predettasuddivisione degli utili.

Ne consegue la manifesta infondatezza della richiesta di dichiararel’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 5) e 6), in conseguenza del raddoppio delmassimo della pena edittale dei reati previsto dalla suddetta norma.2.3.

Anche i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], con iquali è stata dedotta l’asserita violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.ed il vizio di motivazione con riferimento all’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. pen., inrealtà prospettano una rilettura del materiale probatorio inammissibile in sede di legittimità,non risultando frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio il diversogiudizio valutativo espresso dalle sentenze di merito.La sentenza impugnata, invero, ha riconosciuto l’attendibilità intrinseca delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha rivestito un ruolo apicale nel diversomandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA]Misilmeri (pagg. 23 e 24), ma nonillogicamente non ha valorizzato tali dichiarazioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], attesa la lorogenericità, ben evidenziata nel ricorso, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a definirlo “contiguocertamente” al sodalizio, del quale invece indicava come affiliato il padre, con laprecisazione “però non saprei dire nulla, non avevo frequenza con questa persona”.Lo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella struttura organizzativa dell'associazione, conun contributo attivo, stabile, continuativo, non occasionale e consapevole all’attività dellaconsorteria (cfr. Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01) è statoriconosciuto, invece, dalla sentenza impugnata soprattutto sulla base del chiaro contenuto diuna pluralità di intercettazioni ambientali (riassunto alle pagg. 63 – 65 della sentenzaimpugnata) che provano la partecipazione del ricorrente quale organico al sodalizio mafiosodi Corso dei [OSCURATO:PERSONA] – Brancaccio.

Tra queste, è sufficiente ricordare: l’intervento effettuato dalLucchese a favore di persona vittima di una richiesta estorsiva di terzi, intercedendo pressoSalvatore [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia mafiosa di Villabate, territorio attiguo a quellointeressato alla vicenda estorsiva, intervento effettuato spendendo anche nome delTagliavia, ed il ruolo attivo svolto sia nell’ambito delle autorizzazioni da accordare aicommercianti che intendevano esercitare nel territorio di riferimento del sodalizio, sia nelsistema di mantenimento delle famiglie dei detenuti.

Soprattutto, poi, il tenore delle continueinterlocuzioni con il reggente del mandamento di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle qualila sentenza impugnata ha riportato numerosi stralci, evidenziano un rapporto non limitato allegame di parentela tra i due, ma esteso alla condivisione dell’attività associativa.

2.4. La censura difensiva volta a contestare il riconoscimento dell’aggravante dicui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen. è manifestamente infondata per le ragioni dinanziesposte con riferimento alla posizione del D’[OSCURATO:PERSONA], dovendosi riconoscere, peraltro, la pienaconsapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del carattere armato dell’associazione di tipomafioso di cui si tratta, confermata dalle conversazioni intercettate come sopra riportate (cfr.sub 1.2) sulla base della pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 2, n. 22899 del14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 – 01, cit.), anche alla luce dello storicoradicamento della famiglia del ricorrente nel sodalizio, tanto da evocare impegni presi dalTagliavia, parente del ricorrente, con il padre di questo, [OSCURATO:PERSONA], indicato comestorico componente del sodalizio (pag. 59).2.5.

La Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] ed alloStassi le circostanze attenuanti generiche rilevando, tra l’altro l’ “assenza di elementipositivamente apprezzabili” (pag. 85), argomento di per sé sufficiente giustificare ladecisione, tanto da rendere ininfluente l’erroneo riferimento a precedenti penali specifici delLucchese, in quanto la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondatasull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenzain favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica glielementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlodella fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante èsoddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cuifondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016,Piliero, Rv. 266460-01).Analogamente, nessun vizio motivazionale può riconoscersi nella scelta di confermarela pena inflitta in primo grado allo [OSCURATO:PERSONA], giustificata dalla sentenza impugnata con ilriferimento all’assenza di elementi positivamente valutabili e con il riferimento ai parametri dicui all’art. 133 cod. pen., atteso anche che la sentenza di primo grado aveva determinato lapena base per il più grave reato di cui al capo 5) in misura vicina al minimo edittale.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alle censure dallo stessorivolte al giudizio di penale responsabilità espresso dalla sentenza in relazione all’estorsionedi cui al capo n. 23).

Si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabilitidall’art. 606 cod. proc. pen., invece, perché manifestamente infondate, anche quando nonproposti nell’interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rivolgono alla sentenzaimpugnata, laddove questa riconosce la penale responsabilità dei predetti con riferimentoalla partecipazione all’associazione mafiosa denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, ed in particolare allafamiglia Brancaccio, il primo in posizione apicale ed il [OSCURATO:PERSONA] in posizione subordinata.3.1.

La lettura del compendio probatorio operata dalla Corte territoriale senzaincorrere in alcuna illogicità, infatti, ha portato ad attribuire al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di rilievo nellagestione dell’assistenza ai sodali detenuti e nella raccolta del denaro proveniente dai variesponenti del sodalizio, gestendo direttamente la cassa comune ed intervenendo nellagestione delle attività commerciali, ai fini della riscossione del “pizzo”, con metodotipicamente mafioso ed avvalendosi dei propri sottoposti, tra i quali il nipote [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, in modo conforme alle valutazioni della sentenza di primo grado,ha così riconosciuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FrancescoPaolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato il [OSCURATO:PERSONA] comereferente della famiglia mafiosa di Brancaccio, operativo nel settore del mantenimento deicarcerati e delle rispettive famiglie, nonché nella gestione delle estorsioni, perché riscontratedagli esiti di servizi di osservazione, da una pluralità di intercettazioni telefoniche edambientali e dall’esito della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione delGeloso, ove venivano rinvenuti documenti contenenti nomi e cifre ritenuti riferibili alle attivitàestorsive e al mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti (pagg. 77 e 78 della sentenzaimpugnata).

Si tratta di elementi così significativi da attribuire un valore marginale alle stessedichiarazioni dei collaboratori, con riferimento alle quali, peraltro, non può ritenersideterminante il rilievo che le risultanze investigative che non hanno documentato unospecifico incontro presso un garage oggetto di osservazione diretta, riferito dal collaboratoreValdese, per discutere del mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti, non apparendoillogica, peraltro, la considerazione della sentenza impugnata secondo cui non potrebbeescludersi che tale l’incontro – comunque anch’esso di importanza marginale - si siaverificato a telecamere spente o in un periodo in cui le telecamere ancora non eranoLa sentenza impugnata, invece, ha premesso che le conversazioni intercettate ed iservizi di osservazione hanno documentato un’assidua frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con altrisodali, quali il D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) e [OSCURATO:PERSONA] CarloGiuseppe, indicato come “a sua esclusiva disposizione”, al pari del [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, inparticolare, dalle conversazioni intercettate è risultato sottoposto al primo, aduso a toniperentori nei suoi confronti, ritenuti non illogicamente estranei al rapporto familiare, siaquando venivano ordinati compiti materiali, quali la consegna di denaro che serviva “subito”,sia quando veniva ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere altro soggetto “in permesso” oppure ditenersi “libero” perché “serviva” allo stesso [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, così, ha valorizzato il contenuto di una pluralità diintercettazioni che hanno rivelato, in occasione di una festa rionale, il ruolo organizzativo delCaserta nella rivendita di birra, consentita in via esclusiva solo ai soggetti dallo stessoautorizzati, con divieto per tutti gli altri ed imposizione comunque del pagamento di unsovrapprezzo da destinare alla cosca, e particolare rilevanza è stata attribuita soprattutto allerisultanze dei manoscritti rinvenuti all’esito della perquisizione nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che,in coerenza con le risultanze delle intercettazioni, sono state ritenute confermare lapartecipazione alla cosca mafiosa, sia pure con ruoli diversi, sia del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA],in quanto riferibili all’attività di sostentamento delle famiglie dei detenuti ed alle estorsioni aidanni dei commercianti della zona.

Sebbene le testimonianze di operatori di P.G. abbianoriferito trattarsi di documentazione che non consentiva di individuare i nominativi dei soggettiinteressati, senza incorrere in alcun vizio logico le sentenze di merito hanno comunquericonosciuto, alla luce delle espressioni utilizzate, degli importi ripetuti e dei riferimenti ancheespliciti alla causale (come ad esempio: “tot carcerati”), la destinazione delle sommeannotate ai detenuti ed alle loro famiglie, mentre altri manoscritti sono stati riconosciuti comeriferibili alle estorsioni alle attività commerciali, anche per il riferimento ad importi coerenticon le indicazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed al nominativo di specifica ditta da questoindicata come vittima di estorsione.3.2.

I motivi di ricorso con i quali sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] hannocensurato il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen. sonomanifestamente infondati per le ragioni dinanzi esposte con riferimento alla posizione delD’[OSCURATO:PERSONA], dovendosi riconoscere, peraltro, la piena consapevolezza, da parte dei predettiricorrenti, del carattere armato dell’associazione di tipo mafioso di cui si tratta, confermatadalle conversazioni intercettate come sopra riportate (cfr. sub 1.2), sulla base dellapluriennale esperienza storica e giudiziaria riguardante la cosca di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n.22899 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 – 01, cit.).4.

La sentenza impugnata, alle pagg- 71-75, richiamando anche la ricostruzione deifatti di cui alla sentenza di primo grado, ha ritenuto pienamente provata la penaleresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle estorsioni di cui ai capi 19) e 23), materialmentecommesse da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta indicato, però, quale “longa manus diCaserta [OSCURATO:PERSONA]”.Le argomentazioni poste dai giudici di merito a sostegno di tale affermazione diresponsabilità vengono contestate dal terzo motivo di impugnazione del predetto ricorrente,da ritenersi parzialmente fondate unicamente con riferimento al capo 23).

4.1. L’estorsione consumata ai danni del proprietario del bar Ambra, di cui alcapo 19) dell’imputazione è stata, infatti, ricostruita senza vizi logici dalle sentenze di meritosulla base in primo luogo delle intercettazioni dalle quali è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] sirecava presso il predetto bar per riscuotere dal proprietario la somma mensile da questosolitamente versata a titolo di “pizzo”, per raggiungere poi l’ospedale Civico di Palermo, oveera ricoverata la sorella del [OSCURATO:PERSONA], per consegnarla a quest’ultimo.L’assunto difensivo volto a svalutare tale dato probatorio, sul rilievo che dalledichiarazioni della persona offesa non è emerso in alcun modo il coinvolgimento del Casertanella richiesta di denaro rivoltagli dal [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi aspecifico, in quanto non siconfronta con elementi determinanti della sentenza impugnata, laddove questa haevidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], ricevuto l’importo dell’estorsione, si recava per consegnarli a“[OSCURATO:PERSONA]” presso l’Ospedale di Palermo, ove si trovava, appunto, il [OSCURATO:PERSONA], comeconfermato dall’analisi delle celle impegnate dall’utenza telefonica di quest’ultimo.Soprattutto, però, il ricorrente non si confronta con una successiva conversazioneintercettata quello stesso giorno, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] espressamenteconfermava di aver portato il ricavato dell’estorsione al bar Ambra a “[OSCURATO:PERSONA]”nell’ospedale ove, appunto, era ricoveratala sorella.4.2.

A diverse conclusione deve giungersi, invece, con riferimento all’estorsioneconsumata di cui al capo n. 23), atteso che dalla sentenza impugnata emerge che il 18febbraio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] si recava presso la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], alla qualerivolgeva la richiesta del pagamento di una somma di denaro in favore del sodaliziocriminoso e, a fronte dell’iniziale rifiuto del [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di una pregressaautorizzazione in tal senso precedentemente ricevuta da personaggio di spicco, il DiGiuseppe chiariva di agire per conto del [OSCURATO:PERSONA], al quale avrebbe dovuto dare spiegazioni;mostrandosi comprensivo in considerazione delle riferite difficoltà dell’azienda del [OSCURATO:PERSONA],invitava il predetto a ripensarci, ricevendo la richiesta di rinviare il pagamento delle sommerichieste, da effettuare “due volte l’anno non prima del mese di novembre”.A fronte di tali elementi giova rilevare che il delitto di estorsione si consumaesclusivamente nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quantorichiesto dall'estortore, non essendo sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire allarichiesta estorsiva (Sez. 2, n. 44049 del 03/12/2010, Mercuri, Rv. 249043 - 01) sicché, nonemergendo dalla sentenza impugnata se la corresponsione di tali somme sia stata poirealmente effettuata, questa va annullata limitatamente a tale capo di imputazione, con rinvioad altra sezione della Corte territoriale perché – ferma restando l’irrevocabilitàdell’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 19) -chiarisca se dal compendio probatorio acquisito emerga o meno la successiva adesione allarichiesta estorsiva formulata al [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente.5.

Restano assorbiti da tale pronuncia i motivi di ricorso proposti nell’interesse delCaserta con riferimento al trattamento sanzionatorio.6.

E’, invece, inammissibile il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse delGeloso, volto a censurare il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generichesull’aggravante contestata, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tracircostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono rimesse alla discrezionalità del giudicee censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473 - 01),ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso di specie, avendo la sentenza impugnatavalutato la gravità delle condotte, l’elevato disvalore sociale di queste e, soprattutto,l’assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una diversa comparazione,valutazione di per sé sufficiente giustificare il rigetto della relativa richiesta.7.Sono fondati, infine, i ricorsi proposti dalle parti civili “Solidaria SCS” [OSCURATO:PERSONA] e di “SOSImpresa – [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]”, con riferimento alla quantificazione delle speseliquidate dalla sentenza impugnata in favore delle stesse, perché effettuata nella misura dieuro 1.200,00 per ciascuna di esse, in violazione dell’art.12 del D.M. n. 55/2014, comemodificato dal D.M. 147/2022, che dispone che tali spese siano liquidate alla luce dievalorimedi delle tabelle allegate, con aumenti o diminuzioni fino al 50 %: giacché i valori medi per iprocedimenti penali dinanzi alla Corte di Appello ammontano ad euro 4.254,00, le sommeliquidate sono inferiori alla soglia minima consentita.Ne consegue l’annullamento di tale statuizione, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.8.

All’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniLucchese e [OSCURATO:PERSONA] segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deipredetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favoredella Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria, nonché alla rifusione delle spese sostenutedalle parti civili costituitesi nei loro confronti, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato dicui al capo 23) con rinvio per nuovo giudizio su detto capo avanti ad altra sezione dellaCorte d'Appello di Palermo.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l'affermazione diresponsabilità con riguardo ai reati di cui ai capi 1) e 19).

Annulla la sentenza impugnatalimitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delleparti civili "Solidaria s.c.s.-onlus" ed "S.O.S.

Impresa - rete per la legalità [OSCURATO:PERSONA] associazionedi promozione sociale" con rinvio per nuovo giudizio sul punto avanti altra sezione dellaCorte d'Appello di Palermo.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStassi [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e delle somma di euro3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.[OSCURATO:PERSONA] inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili "[OSCURATO:PERSONA] studi ediniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] onlus Palermo", "[OSCURATO:PERSONA] onlus [OSCURATO:PERSONA]","[OSCURATO:PERSONA]", "F.a.i federazione delle associazioni antiraket e antiusura italiane","[OSCURATO:PERSONA] nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA]", inpersona dei legali rappresentanti, che liquida per ciascuna parte civile in complessivi euro5000,00, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuccheseGiovanni in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili "Solidaria s.c.s.-[OSCURATO:PERSONA]" e "S.O.S.

Impresa - rete per lalegalità/[OSCURATO:PERSONA] associazione di promozione sociale", "Confesercenti -confederazione italianaimprese commerciali, turistiche e dei servizi-provinciale di Palermo", "FederazioneProvinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medieimprese di Palermo-Confcommercio imprese per l'Italia Palermo" in persona dei legalirappresentanti che liquida per ciascuna parte civile in complessivi euro 4200,00 oltreaccessori di legge.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCCHESE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]STASSI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/196e dalle parti civili:SOLIDARIA S.C.S. ONLUSS.O.S. IMPRESA - [OSCURATO:PERSONA]'/ [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROMOZIONESOCIALEcon parti civili:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];CONFESERCENTI - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], el’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle speseprocessuali sostenute dagli enti "Solidaria SCS" [OSCURATO:PERSONA] e "SOS Impresa - [OSCURATO:PERSONA] per laLegalità [OSCURATO:PERSONA]", costituiti parti civili, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovogiudizio sul punto.uditi i difensori:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] E ANTIUSURAITALIANE ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto laliquidazione.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in difesa di: SOLIDARIA S.C.S. [OSCURATO:PERSONA] e S.O.S. IMPRESA -[OSCURATO:PERSONA]'/ [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CONFESERCENTI - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsipresentati ed il rigetto dei ricorsi degli imputati ed ha depositato conclusioni scritte e notaspese delle quali chiede la liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GUIDO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGELOSO [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNIhanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioStassi hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello diPalermo in epigrafe che, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, haconfermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunalecittadino con sentenza del 22/7/2022 in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.,quanto a D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bisco. 6 cod. pen. e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 416 cod. pen.finalizzato all’organizzazione del gioco del lotto clandestino, nonché in relazione ad altri reatiai diversi imputati singolarmente contestati.2. Il ricorso proposto nell’interesse del D’[OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi diimpugnazione:2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 64 comma 2, 192 commi 3 e 4e 210 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, con riferimento alle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]: si assume, infatti, che le dichiarazioni rese daquest’ultimo e poste a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente sarebberoinutilizzabili perché rese in violazione dell’art. 64 comma 2 cod. pen. , in quanto il pubblicoministero avrebbe suggerito al [OSCURATO:PERSONA] l’interpretazione da dare all’espressione secondo cuiil D’[OSCURATO:PERSONA] “camminava” con [OSCURATO:PERSONA], nel senso che appartenevano allastessa cosca mafiosa, interpretazione poi fatta propria dalla Corte territoriale alla pag. 46della sentenza, senza nulla argomentare sul motivo di appello concernente tale questione.Assume il ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato che dal verbaleriassuntivo della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che il predetto prima non hariconosciuto il D’[OSCURATO:PERSONA] in sede di individuazione fotografica, quindi avrebbe individuato inaltro soggetto colui che era imparentato con il gestore del distributore di benzina oggettodelle sue dichiarazioni e in altra occasione, infine, pur riconoscendolo in fotografia, non neaveva ricordato il nome. Ad avviso del ricorrente difettano riscontri alle dichiarazioni delcollaboratore, anche considerato il fatto che nell’unica occasione in cui sarebbe entrato incontatto con il D’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe comunque trattato di una mera sollecitazione ad uncugino del [OSCURATO:PERSONA] a saldare un debito del tutto lecito di fornitura di gasolio per uso privato.Contesta, inoltre, il ricorrente il travisamento della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbericonosciuto il [OSCURATO:PERSONA] perché non conosciuto di persona, pur avendolo visto più volte sullungomare di Palermo e si duole che non vi sia stata risposta all’osservazione di cui almotivo di appello secondo cui la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe smentita anchedall’assenza di ulteriori chiamate in correità degli altri collaboratori.2.2. Violazione di legge, con riferimento all’art. 416bis cod. pen., e vizio dimotivazione, atteso che la sentenza impugnata indica il D’[OSCURATO:PERSONA] come partecipe allaconsorteria di cui si tratta, e perfino “braccio destro” del [OSCURATO:PERSONA], senza indicare alcuna suapartecipazione dinamica e funzionale all’organizzazione criminale ed alcun suo contributocausalmente rilevante al mantenimento dell’associazione e al raggiungimento dei suoi scopi,benché gli altri collaboratori di giustizia non abbiano mai fatto menzione del ricorrente, enonostante che dal gennaio 2015 fino alla data del suo arresto nel 2017 non siano emerseprove a suo carico. Deduce il ricorrente che gli sarebbe stato attribuito il ruolo di autista delTagliavia [OSCURATO:PERSONA] in funzione di un solo accompagnamento, per il ritiro di certificazionimediche, in oltre sei anni di indagine, oltre che in considerazione di un incontro del Tagliaviacon la cugina [OSCURATO:PERSONA] alla quale il ricorrente non ha partecipato. Si contestaanche la svalutazione, da parte della sentenza impugnata, della mancata partecipazione delD’[OSCURATO:PERSONA] agli incontri di cui alla sentenza.2.3. Con il terzo motivo la difesa del D’[OSCURATO:PERSONA] ha prospettato la violazionedell’art. 416 bis comma 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenzadell’aggravante della disponibilità di armi deducendo, in particolare, che l'aggravante inquestione è stata riconosciuta sulla base di una intercettazione riguardante altri correi, senzaaccertare se in concreto l’associazione fosse armata e se il ricorrente comunque ne fosseconsapevole, non essendo sufficiente il fatto notorio della disponibilità di armi da parte diCosa [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto e il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge – rispettivamentedegli artt. 62 bis e 69 cod. pen. e degli artt. 133 e 133 cod. pen. – ed il vizio di motivazione,con riferimento al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sullecontestate aggravanti ed alla determinazione della pena, dolendosi che la sua posizione siastata valutata richiamando – con mera formula di stile – i plurimi precedenti penali di tutti iricorrenti, pur essendo il D’[OSCURATO:PERSONA] incensurato, e così determinando la pena base in misurache si discosta dal minimo edittale.3. La sentenza impugnata tratta congiuntamente – pagg. 51-66 - le posizioni diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo ritenuto responsabile del reato di cui all’art.416 bis cod. pen. per aver partecipato all’associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], nella famigliamafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], ed entrambi responsabili – rispettivamente come promotore epartecipe – del reato di cui agli artt. 416 cod. pen. e all’art. 4 l. 401/1989 e art. 7 d.l.152/1991 (capo 5), nonché dell’esercizio abusivo del gioco del lotto in relazioneall’estrazione del 20 dicembre 2014.I predetti hanno presentato distinti ricorsi a mezzo dei rispettivi difensori.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di impugnazione:3.1. Con i primi due motivi di ricorso deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen.e 416 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento all’imputazione di cui all’art. 416bis cod. pen. Con il primo, in particolare, la difesa si duole della pretermissione delledichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], l’unico che ha parlato delLucchese, ma in termini generici, che non consentirebbero di desumere alcunapartecipazione del ricorrente al sodalizio. Con il secondo motivo ha dedotto, invece, chedalla sentenza impugnata, al di là dei rapporti di parentela con il [OSCURATO:PERSONA], nonemergerebbero elementi dai quali desumere la coscienza e volontà del [OSCURATO:PERSONA] di inserirsistabilmente nella consorteria mafiosa, né una sua consapevole partecipazione dinamica efunzionale all’organizzazione criminale, con un contributo causalmente rilevante almantenimento dell’associazione e al raggiungimento dei suoi scopi, non risultando una suapartecipazione alla vita societaria o alla cassa comune, dovendosi ritenere a tal fineinsufficienti il rapporto di parentela con il [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni ambientali e, invece,significativa l’assenza di qualsiasi riferimento al [OSCURATO:PERSONA] da parte dei diversi collaboratori digiustizia, con eccezione delle solo generiche dichiarazioni del citato [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il terzo motivo deduce l’insussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. inriferimento ai delitti contestati ai capi 5) e 6) della rubrica, con conseguente loro estinzioneper prescrizione.3.3. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 416 bis comma 4 cod. pen. ed ilvizio di motivazione, con riferimento all’aggravante della disponibilità di armi da parte dellaconsorteria mafiosa, che si assume essere stata riconosciuta sulla base di unaintercettazione riguardante altri correi senza che la Corte abbia compiuto una reale vagliocritico di questa tanto in ordine alla disponibilità delle armi quanto alla consapevolezzadell'imputato. 3.4. Con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente prospetta la violazione di legge ed ilvizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, con un percorso argomentativo viziato dal riferimento ai precedenti penalispecifici del [OSCURATO:PERSONA], in realtà inesistenti, ed al mancato riconoscimento della prevalenzadelle stesse sulla contestata aggravante, come chiesto con l’atto di appello.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi di impugnazione, con i quali hadedotto:3.2.1. La violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. ed all’art. 416cod. pen. contestato al capo 5) della rubrica ed al vizio di motivazione, con riferimento alfatto che la sentenza impugnata non specifica la partecipazione al reato associativo delnumero minimo di correi indispensabile per l’integrazione della fattispecie contestata, nonrisultando imputati nel procedimento nessuno dei compartecipi indicati nel capo 5)dell’imputazione.3.2.2. La violazione di legge, con riferimento all’insussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416 bis 1 c.p. contestata con riferimento ai capi 5) e 6) della rubrica.3.2.3. La violazione di legge, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. ed il viziodi motivazione, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alladeterminazione della pena.4. La sentenza della Corte di appello tratta congiuntamente anche le posizioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente zio e nipote, entrambi riconosciutiresponsabili della partecipazione all’associazione mafiosa denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, peraver fatto parte della famiglia Brancaccio, il primo in posizione apicale ed il [OSCURATO:PERSONA] inposizione subordinata (capo 1), ed il [OSCURATO:PERSONA] altresì di due estorsioni aggravate realizzatepresentandosi a nome della famiglia mafiosa di Brancaccio e costringendo TommasoCalabria, titolare di un bar, a consegnare mensilmente somme di denaro (capo 19) eDomenico [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA], a consegnare ripetutamente la somma di200,00 euro (capo 23).Anche il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi a mezzo dei rispettividifensori.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sei motivi di impugnazione:4.1.1. La violazione di legge, in particolare degli artt. 192, commi 3 e 4, e 210 cod.proc. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si assumesarebbero prive di riscontri esterni. Con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni diValdese [OSCURATO:PERSONA], deduce il ricorrente che il presunto incontro presso il garage diBruno Natale per discutere del mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti sarebbe statosmentito dalle risultanze investigative che non hanno documentato alcunché a tal riguardo,nonostante tale garage sia stato sottoposto ad osservazione diretta per tutto l’anno 2015.Con riferimento alle dichiarazioni degli altri propalanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, se neassume l’assoluta genericità, oltre che l’assenza di riscontri4.1.2. Violazione di legge, con riferimento all’art. 416 bis cod. pen. e vizio dimotivazione, ancora con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui alcapo 1), pur difettando alcuna partecipazione dinamica e funzionale alla consorteria mafiosaed alcun contributo causalmente rilevante al mantenimento dell’associazione e alraggiungimento dei suoi scopi. Si deduce, a tal proposito, l’insufficienza dimostrativa delleintercettazioni ambientali riferite alla vendita di birra in occasione di una festa di quartiere edi quelle riferite al rapporto con [OSCURATO:PERSONA] circa l’interessamento in una vicenda diomicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Soprattutto si deduce il travisamento, anche peromissione, delle dichiarazioni dell’Isp. Giannazzo che ha condotto le indagini, anche inordine all’interpretazione dei fogli manoscritti rinvenuti in sede di perquisizione domiciliaredel nipote [OSCURATO:PERSONA].4.1.3. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 56, 629, 416 bis1 cod. pen., evizio di motivazione, con riferimento alle condotte estorsive contestate ai capi 19) e 23) dellarubrica.Quanto al capo 19), assume il ricorrente, che la sentenza impugnata non avrebbetenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa che non menzionavano in alcun modo ilCaserta, sicché doveva ritenersi meramente congetturale l’identificazione di questo nelsoggetto che aveva raggiunto l’ospedale civico di Palermo in occasione della dazione didenaro di cui si tratta. Con riferimento all’estorsione di cui al capo 23) si deduce nel ricorsoche la stessa ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza evidenzia, alla pag. 75, come non visia stata alcuna dazione di denaro.4.1.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge, in particolare dell’art.416 bis comma 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenzadell’aggravante della disponibilità di armi.4.1.5. Con il quinto e il sesto motivo si deducono il vizio di motivazione e laviolazione di legge, rispettivamente per inosservanza degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.con riferimento alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.4.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi di impugnazione:4.2.1. Il primo motivo di ricorso attiene all’inosservanza dell’art. 416 bis cod. pen. eal vizio di motivazione, con riferimento al fatto che non vi sarebbe stata alcunapartecipazione dinamica e funzionale del ricorrente all’organizzazione criminale, né alcuncontributo causalmente rilevante al mantenimento dell’associazione e al raggiungimento deisuoi scopi. In particolare, la difesa deduce che la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] con lo zio ecoimputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe [OSCURATO:PERSONA] alcuna efficacia dimostrativa, così come nonavrebbero efficacia dimostrativa le occasionali conversazioni intercettate con il predettoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, rileva che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delledichiarazioni dell’Isp. Giannazzo che ha condotto le indagini, né del fatto che all’odiernoricorrente non è contestata la partecipazione ad alcun reato-fine.4.2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene all’inosservanza dell’art. 416 bis comma4 cod. pen. e al vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’aggravante delladisponibilità di armi.4.2.3. Con il terzo motivo viene dedotta l’inosservanza degli artt. 62 bis e 69 cod.pen. ed il vizio di motivazione, con riferimento al diniego della prevalenza delle circostanze5. Con due distinti ricorsi le parti civili “Solidaria SCS” [OSCURATO:PERSONA] e di “SOS Impresa –[OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]”, con due motivi di impugnazione ciascuno, hanno chiestol’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle speseliquidate in favore delle stesse parti civili, perché effettuata in violazione dei parametri delD.M. 147/2022, in quanto quantificate nell’importo di euro 1.200,00 ciascuno, misurainferiore ai minimi previsti dal D.M. cit., e per difetto assoluto di motivazione in ordine a talequantificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso, con riferimento alla posizione del D’[OSCURATO:PERSONA],che la sentenza impugnataha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendolo dal reato di violenzaprivata aggravata contestatogli al capo 3) per non aver commesso il fatto, ed ha confermatoinvece il giudizio di penale responsabilità del predetto in ordine al delitto di cui all’art. 416 biscod. pen. perché riconosciuto partecipe della famiglia mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], conposizione subordinata rispetto al ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA], e con ruolo di naturaoperativa e di collegamento e veicolazione di informazioni e direttive ad altri esponenti dellaconsorteria mafiosa.Il ricorso proposto nell’interesse del D’[OSCURATO:PERSONA] avverso tale pronuncia è inammissibile, inquanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabilitidall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata.1.1. E’ inammissibile, in particolare, il primo motivo di ricorso, con il quale vienededotta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], laddovequesto ha riferito, dietro suggerimento, che il ricorrente “camminava” con [OSCURATO:PERSONA] PaoloClemente, nel senso che entrambi appartenevano alla stessa famiglia mafiosa: premesso,infatti, che si tratta di deduzione del tutto generica, in quanto non specifica le modalità ed itermini del suggerimento che sarebbe stato espresso dal pubblico ministero, va rilevato che,secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si intende dare seguito,non sono inutilizzabili per violazione del divieto posto dall'art. 64, comma 2, cod. proc. pen.,le dichiarazioni etero accusatorie rese dal coindagato che abbia ricevuto dall’interrogantesollecitazioni che non comportino l’impiego di metodi idonei ad influire sulla libertà diautodeterminazione della persona interrogata (Sez. 6, n. 1617 del 26/11/2020, dep. 2021,Reale, Rv. 280555 - 01).Tanto premesso, sia il primo che il secondo motivo di ricorso si limitano a prospettareinammissibili riletture del compendio probatorio già valutato dai giudici di merito, conargomentazioni prive di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'interoragionamento svolto dai giudicanti e da vanificare o da rendere manifestamente incongrua ocontraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv.251516-01). La sentenza impugnata, invece, ha dato adeguatamente conto delle ragioni chehanno portato a riconoscere l’attendibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pur nonavendo questo riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] (circostanza non illogicamente ritenuta irrilevante,non avendo il [OSCURATO:PERSONA] avuto contatti diretti o personali con questo). Soprattutto, per quanto ilD’[OSCURATO:PERSONA] non risulti raggiunto da dichiarazioni accusatorie di altri collaboratori, la sentenzaimpugnata ha dato adeguatamente conto dei numerosi riscontri di altra natura che ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno comunque ricevuto con riferimento al ruolo di “bracciodestro” del [OSCURATO:PERSONA], attribuito al D’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dellafamiglia mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], e tra questi giova ricordare le risultanze dell’attività diintercettazione ambientale e telefonica, dalle quali è emerso che il ricorrente rivendicavaperfino il suo ruolo di intermediatore tra gli associati ed il vertice dell’associazione,giungendo a lamentarsi con la moglie che i parenti di questa si erano rivolti direttamente alTagliavia per un problema, così rivendicando il rispetto anche nella realtà esterna alsodalizio di quel ruolo che riteneva evidentemente spettargli.La sentenza impugnata ha anche evidenziato la “messa a disposizione” manifestata dalD’[OSCURATO:PERSONA] anche nei riguardi del sodale [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all’art.416 bis cod. pen., come da conversazione intercettata; ha ricordato, inoltre, i numerosiepisodi chehanno visto il ricorrente come interlocutore iniziale del [OSCURATO:PERSONA] e poi destinatariofinale del resoconto delle varie vicende, ed ha richiamato conversazioni intercettate chéhanno confermato i rapporti continuativi del predetto con il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], nonchéla disponibilità prestata dal D’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] evidentemente non solo per ragioni diparentela con questo, ma nell’interesse della consorteria, accompagnandolo presso la sededegli affari del lotto clandestino organizzato gestito dal [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto, ed inun’occasione lì trattenendosi fino alla telefonata di [OSCURATO:PERSONA], cognata di uno storicomembro del sodalizio, che avvisava che stavano attendendo “lui”, tanto che il D’Amoreaccompagnava il [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione della donna. La circostanza che, poi, ilricorrente in tali occasioni non presenziava gli incontri è stata non illogicamente ritenuta nondeterminante dalla Corte territoriale, in quanto compatibile con la sua funzione di naturaoperativa svolta nel sodalizio, confermata anche dagli esiti dei servizi di osservazione econtrollo, che hanno rivelato una pluralità di incontri del D’[OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA],anche con la partecipazione di coimputati del reato associativo, quali quai [OSCURATO:PERSONA] eCarlo [OSCURATO:PERSONA].1.2. E’ inammissibile perché manifestamente infondata anche la censuradifensiva volta a contestare il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4cod. pen., in quanto correttamente la sentenza impugnata, sul punto, ha richiamato lagiurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di associazioni di tipo mafioso storiche(nella specie, "[OSCURATO:PERSONA] nostra"), secondo la quale per la configurabilità dell'aggravante delladisponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficientel'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dallerisultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementida considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 - 01). Nel caso di specie, i precedentigiudiziari che hanno riscontrato che l’articolazione di [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio diCorso dei [OSCURATO:PERSONA], guidata dal [OSCURATO:PERSONA], aveva sicura disponibilità di armi sono integrati dallamenzione (alla pag. 40) di una pluralità di conversazioni intercettate nelle quali il DiGiuseppe, sodale risultato a stretto contatto con il D’[OSCURATO:PERSONA], discuteva della conservazione edella consegna di armi, né la disponibilità di armi da parte del sodalizio poteva essereignorata da chi è risultato a stretto contatto con il vertice della cosca, con un ruolo diintermediazione tra questo e gli associati.La sentenza impugnata, pertanto, risulta essersi conformata alla giurisprudenza diquesta Corte di cassazione tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, secondola quale la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis,comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendoneeffettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, perl'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione distrumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che dettadetenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio orisultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice devespecificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del12/09/2017, Di, Rv. 272403 - 01).1.3. Attengono, nella sostanza, esclusivamente al merito della decisioneimpugnata e sono, comunque, manifestamente infondati anche i motivi del ricorso propostonell’interesse del D’[OSCURATO:PERSONA] volti a contestare il diniego dell’invocata prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, e, più in generale, iltrattamento sanzionatorio.Se è vero, infatti, che la sentenza impugnata, alla pag. 85, nel riferirsi agli imputatiStassi, [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha fatto un generico ed indistinto riferimentoai “plurimi precedenti penali a loro carico”, mentre il ricorrente risulta incensurato, la stessaha anche richiamato “l’assenza di elementi positivamente valutabili” ai fini dell’invocatogiudizio di prevalenza, argomento di per sé sufficiente a giustificare la decisione sul punto(cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460-01).Analogamente, anche la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), atteso anche che è stata determinatariducendo di un terzo, per la scelta del rito, la pena base determinata in otto anni direclusione, misura vicina ai minimi edittali con riferimento al regime sanzionatorio – da settea dodici anni di reclusione – precedente la novella del 27/5/2015 n. 69. Una specifica edettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione allediminuzioni o aumenti per circostanze, è invece necessaria soltanto se la pena sia di granlunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Denaro, Rv. 245596).2. In considerazione dell’identità di alcuni motivi di ricorso, appare opportuno, perragioni di economia espositiva - così come operato dalla sentenza impugnata - procederecongiuntamente all’esame delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto,sebbene solo il primo risponda del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. per aver partecipatoall’associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], nella famiglia mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], entrambisono stati riconosciuti responsabili – rispettivamente come promotore e partecipe – del reatodi cui agli artt. 416 cod. pen. ed agli artt. 4 l. 401/1989 e 7 d.l. 152/1991 (capo 5), nonchédell’esercizio abusivo del gioco del lotto in relazione all’estrazione del 20 dicembre 2014(capo 6).2.1 Con riferimento alla partecipazione al reato associativo di cui al capo n. 5) deveritenersi inammissibile per la sua manifesta infondatezza la censura dello [OSCURATO:PERSONA] volta acontestarne la configurabilità per il difetto del numero minimo di partecipanti, a nullarilevando che la massima parte dei soggetti indicati come partecipanti al sodalizio sianogiudicati separatamente, ed atteso anche che dalle conversazioni intercettate e richiamatealle pagg. 51 – 57 della sentenza impugnata emerge che nella compagine associativafacevano parte non solo il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] – il primo quale promotore ed organizzatoredel sodalizio, (tanto da ricordare in una conversazione la sua ventennale esperienza nelsettore) ed il secondo quale procacciatore di giocate – ma anche [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’attività [OSCURATO:PERSONA] i cui uffici appaiono la base dell’organizzazione, e perfino lo stessoTagliavia, indicato come partecipe alla distribuzione degli utili, che andavano divisi tra iquattro promotori, tra i quali non figurava il [OSCURATO:PERSONA], in quanto, mero partecipe, venivapagato 150 euro a settimana, oltre eventuali provvigioni, come da conversazione intercettatatra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], riportata in sentenza alla pag. 58.2.2. E’ inammissibile perché volta a prospettare una non consentita rilettura delcompendio probatorio anche il motivo di ricorso, dedotto da entrambi i predetti ricorrenti,volto a censurare il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen.contestata in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6), aggravante ragionevolmente fondatadalla sentenza impugnata sulla partecipazione di esponenti di spicco della cosca mafiosa,quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], all’associazione per delinquere finalizzataall’esercizio abusivo del lotto, con ruoli di rilievo, tanto da partecipare alla predettasuddivisione degli utili. Ne consegue la manifesta infondatezza della richiesta di dichiararel’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 5) e 6), in conseguenza del raddoppio delmassimo della pena edittale dei reati previsto dalla suddetta norma.2.3. Anche i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], con iquali è stata dedotta l’asserita violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.ed il vizio di motivazione con riferimento all’imputazione di cui all’art. 416 bis cod. pen., inrealtà prospettano una rilettura del materiale probatorio inammissibile in sede di legittimità,non risultando frutto di un ragionamento illogico o manifestamente contraddittorio il diversogiudizio valutativo espresso dalle sentenze di merito.La sentenza impugnata, invero, ha riconosciuto l’attendibilità intrinseca delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha rivestito un ruolo apicale nel diversomandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA]Misilmeri (pagg. 23 e 24), ma nonillogicamente non ha valorizzato tali dichiarazioni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], attesa la lorogenericità, ben evidenziata nel ricorso, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a definirlo “contiguocertamente” al sodalizio, del quale invece indicava come affiliato il padre, con laprecisazione “però non saprei dire nulla, non avevo frequenza con questa persona”.Lo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella struttura organizzativa dell'associazione, conun contributo attivo, stabile, continuativo, non occasionale e consapevole all’attività dellaconsorteria (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01) è statoriconosciuto, invece, dalla sentenza impugnata soprattutto sulla base del chiaro contenuto diuna pluralità di intercettazioni ambientali (riassunto alle pagg. 63 – 65 della sentenzaimpugnata) che provano la partecipazione del ricorrente quale organico al sodalizio mafiosodi Corso dei [OSCURATO:PERSONA] – Brancaccio. Tra queste, è sufficiente ricordare: l’intervento effettuato dalLucchese a favore di persona vittima di una richiesta estorsiva di terzi, intercedendo pressoSalvatore [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia mafiosa di Villabate, territorio attiguo a quellointeressato alla vicenda estorsiva, intervento effettuato spendendo anche nome delTagliavia, ed il ruolo attivo svolto sia nell’ambito delle autorizzazioni da accordare aicommercianti che intendevano esercitare nel territorio di riferimento del sodalizio, sia nelsistema di mantenimento delle famiglie dei detenuti. Soprattutto, poi, il tenore delle continueinterlocuzioni con il reggente del mandamento di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle qualila sentenza impugnata ha riportato numerosi stralci, evidenziano un rapporto non limitato allegame di parentela tra i due, ma esteso alla condivisione dell’attività associativa. 2.4. La censura difensiva volta a contestare il riconoscimento dell’aggravante dicui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen. è manifestamente infondata per le ragioni dinanziesposte con riferimento alla posizione del D’[OSCURATO:PERSONA], dovendosi riconoscere, peraltro, la pienaconsapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del carattere armato dell’associazione di tipomafioso di cui si tratta, confermata dalle conversazioni intercettate come sopra riportate (cfr.sub 1.2) sulla base della pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 2, n. 22899 del14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 – 01, cit.), anche alla luce dello storicoradicamento della famiglia del ricorrente nel sodalizio, tanto da evocare impegni presi dalTagliavia, parente del ricorrente, con il padre di questo, [OSCURATO:PERSONA], indicato comestorico componente del sodalizio (pag. 59).2.5. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] ed alloStassi le circostanze attenuanti generiche rilevando, tra l’altro l’ “assenza di elementipositivamente apprezzabili” (pag. 85), argomento di per sé sufficiente giustificare ladecisione, tanto da rendere ininfluente l’erroneo riferimento a precedenti penali specifici delLucchese, in quanto la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondatasull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenzain favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica glielementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlodella fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante èsoddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cuifondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016,Piliero, Rv. 266460-01).Analogamente, nessun vizio motivazionale può riconoscersi nella scelta di confermarela pena inflitta in primo grado allo [OSCURATO:PERSONA], giustificata dalla sentenza impugnata con ilriferimento all’assenza di elementi positivamente valutabili e con il riferimento ai parametri dicui all’art. 133 cod. pen., atteso anche che la sentenza di primo grado aveva determinato lapena base per il più grave reato di cui al capo 5) in misura vicina al minimo edittale.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alle censure dallo stessorivolte al giudizio di penale responsabilità espresso dalla sentenza in relazione all’estorsionedi cui al capo n. 23). Si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabilitidall’art. 606 cod. proc. pen., invece, perché manifestamente infondate, anche quando nonproposti nell’interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rivolgono alla sentenzaimpugnata, laddove questa riconosce la penale responsabilità dei predetti con riferimentoalla partecipazione all’associazione mafiosa denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, ed in particolare allafamiglia Brancaccio, il primo in posizione apicale ed il [OSCURATO:PERSONA] in posizione subordinata.3.1. La lettura del compendio probatorio operata dalla Corte territoriale senzaincorrere in alcuna illogicità, infatti, ha portato ad attribuire al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di rilievo nellagestione dell’assistenza ai sodali detenuti e nella raccolta del denaro proveniente dai variesponenti del sodalizio, gestendo direttamente la cassa comune ed intervenendo nellagestione delle attività commerciali, ai fini della riscossione del “pizzo”, con metodotipicamente mafioso ed avvalendosi dei propri sottoposti, tra i quali il nipote [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, in modo conforme alle valutazioni della sentenza di primo grado,ha così riconosciuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FrancescoPaolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato il [OSCURATO:PERSONA] comereferente della famiglia mafiosa di Brancaccio, operativo nel settore del mantenimento deicarcerati e delle rispettive famiglie, nonché nella gestione delle estorsioni, perché riscontratedagli esiti di servizi di osservazione, da una pluralità di intercettazioni telefoniche edambientali e dall’esito della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione delGeloso, ove venivano rinvenuti documenti contenenti nomi e cifre ritenuti riferibili alle attivitàestorsive e al mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti (pagg. 77 e 78 della sentenzaimpugnata). Si tratta di elementi così significativi da attribuire un valore marginale alle stessedichiarazioni dei collaboratori, con riferimento alle quali, peraltro, non può ritenersideterminante il rilievo che le risultanze investigative che non hanno documentato unospecifico incontro presso un garage oggetto di osservazione diretta, riferito dal collaboratoreValdese, per discutere del mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti, non apparendoillogica, peraltro, la considerazione della sentenza impugnata secondo cui non potrebbeescludersi che tale l’incontro – comunque anch’esso di importanza marginale - si siaverificato a telecamere spente o in un periodo in cui le telecamere ancora non eranoLa sentenza impugnata, invece, ha premesso che le conversazioni intercettate ed iservizi di osservazione hanno documentato un’assidua frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con altrisodali, quali il D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) e [OSCURATO:PERSONA] CarloGiuseppe, indicato come “a sua esclusiva disposizione”, al pari del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, inparticolare, dalle conversazioni intercettate è risultato sottoposto al primo, aduso a toniperentori nei suoi confronti, ritenuti non illogicamente estranei al rapporto familiare, siaquando venivano ordinati compiti materiali, quali la consegna di denaro che serviva “subito”,sia quando veniva ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere altro soggetto “in permesso” oppure ditenersi “libero” perché “serviva” allo stesso [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, così, ha valorizzato il contenuto di una pluralità diintercettazioni che hanno rivelato, in occasione di una festa rionale, il ruolo organizzativo delCaserta nella rivendita di birra, consentita in via esclusiva solo ai soggetti dallo stessoautorizzati, con divieto per tutti gli altri ed imposizione comunque del pagamento di unsovrapprezzo da destinare alla cosca, e particolare rilevanza è stata attribuita soprattutto allerisultanze dei manoscritti rinvenuti all’esito della perquisizione nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che,in coerenza con le risultanze delle intercettazioni, sono state ritenute confermare lapartecipazione alla cosca mafiosa, sia pure con ruoli diversi, sia del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA],in quanto riferibili all’attività di sostentamento delle famiglie dei detenuti ed alle estorsioni aidanni dei commercianti della zona. Sebbene le testimonianze di operatori di P.G. abbianoriferito trattarsi di documentazione che non consentiva di individuare i nominativi dei soggettiinteressati, senza incorrere in alcun vizio logico le sentenze di merito hanno comunquericonosciuto, alla luce delle espressioni utilizzate, degli importi ripetuti e dei riferimenti ancheespliciti alla causale (come ad esempio: “tot carcerati”), la destinazione delle sommeannotate ai detenuti ed alle loro famiglie, mentre altri manoscritti sono stati riconosciuti comeriferibili alle estorsioni alle attività commerciali, anche per il riferimento ad importi coerenticon le indicazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed al nominativo di specifica ditta da questoindicata come vittima di estorsione.3.2. I motivi di ricorso con i quali sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] hannocensurato il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen. sonomanifestamente infondati per le ragioni dinanzi esposte con riferimento alla posizione delD’[OSCURATO:PERSONA], dovendosi riconoscere, peraltro, la piena consapevolezza, da parte dei predettiricorrenti, del carattere armato dell’associazione di tipo mafioso di cui si tratta, confermatadalle conversazioni intercettate come sopra riportate (cfr. sub 1.2), sulla base dellapluriennale esperienza storica e giudiziaria riguardante la cosca di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n.22899 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 – 01, cit.).4. La sentenza impugnata, alle pagg- 71-75, richiamando anche la ricostruzione deifatti di cui alla sentenza di primo grado, ha ritenuto pienamente provata la penaleresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle estorsioni di cui ai capi 19) e 23), materialmentecommesse da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta indicato, però, quale “longa manus diCaserta [OSCURATO:PERSONA]”.Le argomentazioni poste dai giudici di merito a sostegno di tale affermazione diresponsabilità vengono contestate dal terzo motivo di impugnazione del predetto ricorrente,da ritenersi parzialmente fondate unicamente con riferimento al capo 23). 4.1. L’estorsione consumata ai danni del proprietario del bar Ambra, di cui alcapo 19) dell’imputazione è stata, infatti, ricostruita senza vizi logici dalle sentenze di meritosulla base in primo luogo delle intercettazioni dalle quali è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] sirecava presso il predetto bar per riscuotere dal proprietario la somma mensile da questosolitamente versata a titolo di “pizzo”, per raggiungere poi l’ospedale Civico di Palermo, oveera ricoverata la sorella del [OSCURATO:PERSONA], per consegnarla a quest’ultimo.L’assunto difensivo volto a svalutare tale dato probatorio, sul rilievo che dalledichiarazioni della persona offesa non è emerso in alcun modo il coinvolgimento del Casertanella richiesta di denaro rivoltagli dal [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi aspecifico, in quanto non siconfronta con elementi determinanti della sentenza impugnata, laddove questa haevidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], ricevuto l’importo dell’estorsione, si recava per consegnarli a“[OSCURATO:PERSONA]” presso l’Ospedale di Palermo, ove si trovava, appunto, il [OSCURATO:PERSONA], comeconfermato dall’analisi delle celle impegnate dall’utenza telefonica di quest’ultimo.Soprattutto, però, il ricorrente non si confronta con una successiva conversazioneintercettata quello stesso giorno, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] espressamenteconfermava di aver portato il ricavato dell’estorsione al bar Ambra a “[OSCURATO:PERSONA]”nell’ospedale ove, appunto, era ricoveratala sorella.4.2. A diverse conclusione deve giungersi, invece, con riferimento all’estorsioneconsumata di cui al capo n. 23), atteso che dalla sentenza impugnata emerge che il 18febbraio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] si recava presso la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], alla qualerivolgeva la richiesta del pagamento di una somma di denaro in favore del sodaliziocriminoso e, a fronte dell’iniziale rifiuto del [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di una pregressaautorizzazione in tal senso precedentemente ricevuta da personaggio di spicco, il DiGiuseppe chiariva di agire per conto del [OSCURATO:PERSONA], al quale avrebbe dovuto dare spiegazioni;mostrandosi comprensivo in considerazione delle riferite difficoltà dell’azienda del [OSCURATO:PERSONA],invitava il predetto a ripensarci, ricevendo la richiesta di rinviare il pagamento delle sommerichieste, da effettuare “due volte l’anno non prima del mese di novembre”.A fronte di tali elementi giova rilevare che il delitto di estorsione si consumaesclusivamente nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quantorichiesto dall'estortore, non essendo sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire allarichiesta estorsiva (Sez. 2, n. 44049 del 03/12/2010, Mercuri, Rv. 249043 - 01) sicché, nonemergendo dalla sentenza impugnata se la corresponsione di tali somme sia stata poirealmente effettuata, questa va annullata limitatamente a tale capo di imputazione, con rinvioad altra sezione della Corte territoriale perché – ferma restando l’irrevocabilitàdell’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 19) -chiarisca se dal compendio probatorio acquisito emerga o meno la successiva adesione allarichiesta estorsiva formulata al [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente.5. Restano assorbiti da tale pronuncia i motivi di ricorso proposti nell’interesse delCaserta con riferimento al trattamento sanzionatorio.6. E’, invece, inammissibile il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse delGeloso, volto a censurare il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generichesull’aggravante contestata, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tracircostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono rimesse alla discrezionalità del giudicee censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473 - 01),ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso di specie, avendo la sentenza impugnatavalutato la gravità delle condotte, l’elevato disvalore sociale di queste e, soprattutto,l’assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di una diversa comparazione,valutazione di per sé sufficiente giustificare il rigetto della relativa richiesta.7.Sono fondati, infine, i ricorsi proposti dalle parti civili “Solidaria SCS” [OSCURATO:PERSONA] e di “SOSImpresa – [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]”, con riferimento alla quantificazione delle speseliquidate dalla sentenza impugnata in favore delle stesse, perché effettuata nella misura dieuro 1.200,00 per ciascuna di esse, in violazione dell’art.12 del D.M. n. 55/2014, comemodificato dal D.M. 147/2022, che dispone che tali spese siano liquidate alla luce dievalorimedi delle tabelle allegate, con aumenti o diminuzioni fino al 50 %: giacché i valori medi per iprocedimenti penali dinanzi alla Corte di Appello ammontano ad euro 4.254,00, le sommeliquidate sono inferiori alla soglia minima consentita.Ne consegue l’annullamento di tale statuizione, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.8. All’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniLucchese e [OSCURATO:PERSONA] segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deipredetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favoredella Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria, nonché alla rifusione delle spese sostenutedalle parti civili costituitesi nei loro confronti, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato dicui al capo 23) con rinvio per nuovo giudizio su detto capo avanti ad altra sezione dellaCorte d'Appello di Palermo.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l'affermazione diresponsabilità con riguardo ai reati di cui ai capi 1) e 19). Annulla la sentenza impugnatalimitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delleparti civili "Solidaria s.c.s.-onlus" ed "S.O.S. Impresa - rete per la legalità [OSCURATO:PERSONA] associazionedi promozione sociale" con rinvio per nuovo giudizio sul punto avanti altra sezione dellaCorte d'Appello di Palermo.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStassi [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e delle somma di euro3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.[OSCURATO:PERSONA] inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili "[OSCURATO:PERSONA] studi ediniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] onlus Palermo", "[OSCURATO:PERSONA] onlus [OSCURATO:PERSONA]","[OSCURATO:PERSONA]", "F.a.i federazione delle associazioni antiraket e antiusura italiane","[OSCURATO:PERSONA] nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA]", inpersona dei legali rappresentanti, che liquida per ciascuna parte civile in complessivi euro5000,00, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuccheseGiovanni in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili "Solidaria s.c.s.-[OSCURATO:PERSONA]" e "S.O.S. Impresa - rete per lalegalità/[OSCURATO:PERSONA] associazione di promozione sociale", "Confesercenti -confederazione italianaimprese commerciali, turistiche e dei servizi-provinciale di Palermo", "FederazioneProvinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medieimprese di Palermo-Confcommercio imprese per l'Italia Palermo" in persona dei legalirappresentanti che liquida per ciascuna parte civile in complessivi euro 4200,00 oltreaccessori di legge.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21469/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris