CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36366/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto in furto consumato confermando la responsabilità dell'imputato; rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato in quanto la recidiva non è stata né contestata né ritenuta (e pertanto applicata) nella specie (cfr. pure la sentenza di primo grado) - avendo la Corte di merito utilizzato impropriamente il termine "recidivo", a proposito dell'imputato, allorché ne ha richiamato i numerosi precedenti penali (a sostegno del rigetto del motivo di appello volto ad ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); considerato che il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - è del tutto privo di specificità sia perché contiene enunciati del tutto assertivi non compiutamente riferibili al caso di specie sia in quanto non si confronta con la sentenza impugnata (cfr. spec. p. 4) che ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. peri., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec