CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15077/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Arappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenNtueme –ro registro generale 12435/2020Numero sezionale 2144/2026avverso la sentenza n. 1076/2019 della CORTE D'APPENLuLmOer od dii raccolta generale 15077/2026MILANO, depositata il 10/09/2019 R.G.N. 242/2019; Data pubblicazione 19/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Milano harespinto l’appello proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], avversola sentenza n. 239/2018, del Tribunale di Lecco, che aveva, apropria volta, rigettato il ricorso, avanzato dal medesimo, voltoad ottenere la declaratoria del diritto alla ricongiunzione dellaposizione previdenziale presso la [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza ed Assistenza a Favore dei [OSCURATO:PERSONA],relativamente ad un periodo tra il 15.9.2005 ed il 30.6.2007,in cui il professionista, oltre ad avere prestato effettiva attivitàprofessionale, era stato anche dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]2. In particolare, il giudice d’appello, non condividendo lamotivazione espressa nella sentenza di primo grado, ed inparticolare escludendo il diritto del dott. [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere larestituzione della contribuzione versata all’I.N.P.S., per ilperiodo oggetto di lite, ha, comunque, in radice, escluso lapossibilità di ricongiunzione, sulla base della norma dell’art. 3della legge n. 45 del 1990, non essendo decorsi dieci anni trala domanda di ricongiunzione del 27.2.2016 e la primaricongiunzione, ottenuta in data 3.3.2009.3. Propone ricorso per cassazione il dott. [OSCURATO:PERSONA], articolandotre motivi di ricorso, a cui resistono la [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] el’I.N.P.S. Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riserNvuametroo registro generale 12435/2020Numero sezionale 2144/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.38N0um-ebroi sd,i r accolta generale 15077/2026ultimo comma, c.p.c. Data pubblicazione 19/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo di ricorso, il dott. [OSCURATO:PERSONA] si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 45 del1990, anche con riferimento all’art. 12 delle preleggi.1.1. In particolare, il professionista contesta la correttezzadell’interpretazione del citato art. 3, fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], inparticolare perché quest’ultima avrebbe riferito gli effetti dellaprima ricongiunzione ottenuta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], non alla datadella domanda (del 2002), ma alla data del successivoaccoglimento della stessa (del 2009), con il conseguenteaccertato difetto della condizione temporale decennaleprescritta dalla disposizione richiamata.1.2. Ad avviso del ricorrente, infatti, per verificare il decorsodel decennio richiesto dall’art. 3 cit., necessario per poterrichiedere un’ulteriore ricongiunzione, occorrerebbe farriferimento alla data di presentazione della prima domanda enon alla data di definizione della procedura.1.3. Il motivo è inammissibile.1.4. L’art. 3 della legge n. 45 del 1990, Norme per laricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per iliberi professionisti, rubricato “Esercizio della facoltà”, disponeal primo comma: « Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essereesercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa farvalere, successivamente alla data da cui ha effetto la primaricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno diecianni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa inregime obbligatorio in relazione ad attività effettivamenteesercitata».Numero registro generale 12435/20201.5. Nella specie, la sentenza impugnata (pag. 6) ha dato atto Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 15077/2026sul punto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva «dedotto che il dott. MazzeoD ata pubblicazione 19/05/2026aveva ottenuto in data 3 marzo 2009, una ricongiunzione diperiodi contributivi ed ha documentato la circostanza tramitel’estratto contributivo e le comunicazioni inviate all’odiernoappellante (doc. 1 e 7 del fascicolo di parte convenuta), il qualenon ha sollevato contestazioni in merito. Pertanto, poiché ladomanda di ricongiunzione oggetto del presente giudizio èstata proposta il 27 febbraio 2016 (cfr. doc. 2 fascicolo di primogrado dell’appellante) non sussistono i requisiti previsti dallanorma citata per ottenere la ricongiunzione richiesta, nonessendo decorsi dieci anni dalla prima ricongiunzione».1.6. Tanto premesso, in primis, occorre considerare che laparte ricorrente non considera che, in tema di ricorso percassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità.1.7. Ebbene, parte ricorrente, come sarebbe prescritto al finedella valida censura della decisione, non indica le affermazioniin diritto della sentenza impugnata, che sarebbero in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazionefornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, né adduce, adeguatamente, un problemainterpretativo necessariamente sotteso alla decisioneNumero registro generale 12435/2020impugnata (v. fra le altre, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020, Cass. Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 15077/2026n. 17570/2020, Cass. n. 16038/2010). Data pubblicazione 19/05/20261.8. Piuttosto il motivo di ricorso è incentrato sullacontestazione di un fatto accertato dal giudice del merito, cioèil momento storico di ritenuta produzione degli effetti dellaprima ricongiunzione.1.9. In tal senso, tenuto conto che la norma dell’art. 3 fariferimento “alla data da cui ha effetto” la ricongiunzione, ilgiudice d’appello si è limitato a ritenere che tale data, nel casodi specie, cadesse il 3 marzo 2009, facendo riferimento allerisultanze documentali acquisite (estratto contributivo ecomunicazioni inviate al professionista), in quanto rimasteprive di specifiche contestazioni.1.10. L’individuazione del predetto dies a quo del decennio, nelcaso di specie, è coerente in astratto con la norma ecostituisce, comunque, il risultato non di una problematica ditipo interpretativo - in nessun modo emergente dalprovvedimento - ma piuttosto di una ricostruzione istruttoriadel giudice di merito, insindacabile, come tale, in questa sede.1.11. In tal senso il motivo proposto non arriva ad intaccare ildecisum, né può costituire il mezzo per ottenere, nell’ambitodel giudizio di legittimità, una ricostruzione fattuale alternativadella circostanza indicata, rispetto alla quale, peraltro, la partenon ha neppure specificato in quale atto processuale o scrittodifensivo sarebbe stata allegata la circostanza relativa alla dataesatta della prima domanda, data neppure precisata nellapresente sede, limitandosi il ricorrente a fare genericoriferimento “all’anno 2002”.1.12. Il motivo si appalesa, quindi, inammissibile.2. Transitando all’esame del secondo motivo, svolto in viagradata, lo stesso attiene alla violazione o falsa applicazione,da parte della sentenza d’appello, dell’art. 6 della leggNeum enro. registro generale 12435/2020Numero sezionale 2144/202645/1990, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della stessa Nleumgegroe d.i raccolta generale 15077/20262.1. In particolare, il professionista censura la sentenza dellaD ata pubblicazione 19/05/2026Corte meneghina anche nella parte in cui avrebbeerroneamente respinto la domanda di restituzione delle sommeversate a titolo contributivo presso l’I.N.P.S., nel periodo dal15 settembre 2005 al 30 giugno 2007, ex art. 6 della legge n.45 del 1990, pari ad euro 142.375,28 alla data del 27.2.2016,oltre capitalizzazione ex art. 4 L. 45/1990 e oltre interessi comeper legge, con la richiesta di condanna dell’Inps al versamentodelle predette somme.2.2. Nello specifico, il professionista evidenzia che la possibilitàdel rimborso della contribuzione - in base alla correttaapplicazione della medesima norma - sussisterebbe in ogniipotesi di mancata ricongiunzione di contributi che, «appuntoin quanto siano non ritenuti validi ai fini del complessivomontante contributivo, potranno quantomeno essererimborsati al lavoratore in favore del quale sono stati versati».2.3. Il motivo è infondato.2.4. L’art. 6 della legge n. 45/1990 dispone: “Ai finidell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenzadi più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativiad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione èutile una sola volta ed è quella di importo più elevato. Lacontribuzione non considerata verrà rimborsata su richiestadell'interessato, maggiorata degli interessi legali.Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno ascomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo2, comma 2.”2.5. Questa Corte, nella sentenza n. 25345/2014, richiamatanella stessa pronuncia oggetto di ricorso, relativa ad un casodi compiuta ricongiunzione, ha precisato che «sia la letteraN ucmhereo registro generale 12435/2020Numero sezionale 2144/2026la ratio della L. n. 45 del 1990, art. 6 inducono a riteneNruem ecroh dei raccolta generale 15077/2026solo in mancanza di attività effettiva deve considerarsi laD ata pubblicazione 19/05/2026contribuzione di importo più elevato ai fini del calcolo dellapensione. A ciò induce la lettera della norma secondo cui, ovesi verifichi la coincidenza di più periodi coperti dacontribuzione, sono utili quelli relativi ad attività effettiva. Inmancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta edè quella di importo più elevato. Appare chiara anche la ratio ditale norma che intende favorire il contributo massimo nelmedesimo coincidente periodo lavorativo, mentre, nel caso dicoincidenza di periodi coperti da contribuzione relativa adrimborsata».Inoltre, nella sentenza n. 13382/2001 è stato affermato quantosegue: «L'impossibilità per il soggetto iscritto a cassa diprevidenza di utilizzare i contributi legittimamente versati inprecedenza non comporta alcun diritto alla restituzione deicontributi medesimi, tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - inragione dell'autonomia e del carattere non sinallagmaticodell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale - deiprincipi in materia di risoluzione dei contratti a prestazionicorrispettive, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivoe di ingiustificato arricchimento; b) dell'inesistenza di unprincipio generale di restituzione dei contributi legittimamenteversati in relazione ai quali non si siano verificati, ne' possanopiù verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto aduna prestazione previdenziale (cfr. Cass. 12.11.99 n. 12596,in tema di cessazione del rapporto previdenziale con l'Enasarcoin conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavorodell'agente e della sua iscrizione all'albo degli avvocati ed allaNumero registro generale 12435/2020relativa [OSCURATO:PERSONA], nonché sentenza n. 10649/90). [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 15077/2026accadrebbe, invece, ove venisse accertata l'inesistenzaD ata pubblicazione 19/05/2026dell'obbligazione contributiva, nel qual caso esisterebbeindebito oggettivo da parte dell'ente di previdenza per lapercezione dei contributi (cfr., ex multis, Cass. 2.11.99 n.12204, 30.7.99 n. 834 e 23.5.98 n. 5167, in materia dirichiesta di restituzione di contributi versati per un inesistenterapporto di lavoro subordinato, per la quale comunque sarebbelegittimato il solo datore di lavoro). In altre parole, laprestazione dell'assicurato è quella fissata dalla legge ed èsciolta dall'ammontare dei contributi versati, i quali, ovelegittimamente ricevuti, non possono essere restituiti inmancanza di esplicita previsione di legge. Tale condizione nonsi verifica nel caso di specie. La legge 5.3.90 n. 45, che regolala ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali peri liberi professionisti, prevede il caso che la ricongiunzionecomporti la coincidenza di più periodi coperti da contribuzione,per il quale consente, a richiesta dell'interessato, il rimborsodei contributi non considerati ai fini della determinazione dellaprestazione (art. 6). Oltre che per questo caso la legge nonprevede la possibilità di ulteriori restituzioni di contributi.La legittimità della percezione dei contributi al momento delloro versamento, il principio generale di non corrispettività delrapporto previdenziale sopra richiamato e la mancanza diesplicita norma di legge legittimante la richiesta del ricorrenteesclude il diritto alla restituzione, non potendosi ravvisareindebita percezione dei contributi o ingiustificato arricchimentoda parte della [OSCURATO:PERSONA] convenuta».2.6. Ebbene, nel caso di specie, dato atto dell’insussistenza amonte del diritto al secondo ricongiungimento e dell’assenza,comunque, dei presupposti previsti dall’art. 6 cit. (assenza diNumero registro generale 12435/2020periodi di attività non effettiva ricongiunti), non è insorto alcun Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 15077/2026diritto al rimborso in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA], né tale diritto puòD ata pubblicazione 19/05/2026essere riconosciuto alla stregua di istituto generale,sussistendo, come detto, nei soli casi previsti dalla legge.2.7. Invero, giova ribadire che l'impossibilità per il soggettoiscritto alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza di utilizzare i contributi versatinon comporta alcun diritto alla loro restituzione, nemmeno atitolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.,in conseguenza dell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristiciperseguiti dalle casse e dagli istituti di previdenza e assistenza,di un principio generale di restituzione dei contributilegittimamente versati, in relazione ai quali non si sianoverificati o non possano più verificarsi i presupposti per lamaturazione del diritto a una prestazione previdenziale oassistenziale e, quindi, in conseguenza dell'inesistenza di uningiustificato vantaggio della cassa o dell'istituto di previdenzae assistenza che ha riscosso i contributi.3. Passando, infine all’esame del terzo motivo, con lo stesso sideduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione.3.1. In particolare, ad avviso della parte, la Corte milaneseavrebbe adottato una motivazione “obiettivamenteincomprensibile”, se non addirittura apparente, e comunquefondata “su contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili”, sostenendo che non vi è possibilità del ricorrentedi ottenere la restituzione della detta contribuzione Inps (nonricongiunta) poiché “se la contribuzione può essere restituita,ciò avviene proprio perché questa non è utile come tale”.Cosicché, disattendendo le dette premesse e arrivando adaffermazioni conclusive inconciliabili e in aperto contrastorispetto alle stesse premesse, la sentenza d’appelloconcluderebbe -in modo incomprensibile secondo il ricorrente- “che sia da escludersi il diritto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di otteneNruem elrao registro generale 12435/2020Numero sezionale 2144/2026restituzione della contribuzione versata all’Inps nel pNeurmieorod doi raccolta generale 15077/2026oggetto di lite”. Data pubblicazione 19/05/20263.2. La censura è inammissibile come formulata.3.3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al qualesi intende dare continuità, «l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile» (Cass. Sez. U. n.8053 del 20114 e succ.conformi).3.4. La corte territoriale ha dato conto del proprioconvincimento ─ in conformità con l’art.132, comma secondo,num. 4 c.p.c. ─ per mezzo di una motivazione puntuale,esaustiva e coerente, tale da soddisfare ampiamente lostandard del minimo costituzionale nei termini sopra ricordati.4. Il proposto ricorso, pertanto, va complessivamenterigettato.5. Le spese del presente giudizio sono dichiarate compensate,data la novità, la peculiarità e la complessità della fattispecieesaminata.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoN upmeeror registro generale 12435/2020Numero sezionale 2144/2026il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoNluom e1ro3 d,i raccolta generale 15077/2026se dovuto. Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;dichiara integralmente compensate le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 30aprile 2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese