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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 34452/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9165/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del D:rettore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7659/12/17, depositata il 19 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata d Salerno, rigettava gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 217/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto i ricorsi del Giarletta contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005/2009.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -che il gravame agenziale era infondato in relazione alla reiterazione dell'eccezione di illegittimità della ctu contabile espletata in prime cure, specificamente in relazione alla necessità della consulenza ed all'acquisizione da parte del consulente di documentazione ulteriore rispetto a cuell3 prodotta dal contribuente prima dell'espletamento della consulenza medesima; -che le conclusioni peritali dovevano essere recepite, in quanto immuni da vizi argomentativi, specificamente in ordine alle percentuali di rideterminazione dei ricavi dell'attività Economica del contribuente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il ricorrente ha proposto contro -icorso avverso il ricorso incidentale agenziale.

La Corte ha rinviato la trattazione del giudizio in attesa della pronuncia delle SU sugli eventuali vizi della ctu.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, pr mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente si duole della violazioneflalsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), 39, comma 1, lett. d, 41, dPR 600/1973, poiché la CTR non ha tenuto conto dei costi afferenti i ricavi rivenienti dalla sua attività economica, quali ricostruiti induttivamente in base alle disposizioni legislative evocate.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea rit:ognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui ceisura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed i i sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'amb to di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valuta -e il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il prolilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fati in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

Risulta evidente che nel ripropo -re 13 questione della deduzione dei costi di produzione del reddito (d'impresa), quale rideterminato dall'agenzia fiscale con gli atti impositivi i npugnati (rettifica induttiva per mancata presentazione delle dicKarazioni di periodo) anche sulla base delle indagini bancarie espletate, il ricorrente mira ad una revisione del giudizio di merito della CTR campana, così collocandosi il mezzo al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, secondo il parametro prescelto.

Con il secondo motivo -ex art. 36(., primo comma, n, 4, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta il Vi7:10 rnotivazionale assoluto della sentenza impugnata (motivazione mancante ovvero apparente).

La censura è infondata.

Questa Corte ha affermato che «La n-otivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "er -or in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non rer da, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

Non è affatto questo il caso della motivazione della sentenza impugnata, avendo di contro la CTR campana puntualmente affrontato il meritum causae in relazione alle pretese creditorie erariali ed alle difese del contribuente, con specifico ie. particolare riguardo alla questione della determinazione dei costi imprenditoriali, con espressa valutazione della critica del contribuente alle risultanze della ctu contabile.

Trattasi dunque di una motivazione ben oltre il "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.U, 8053/2014), esprimente un preciso giudizio di merito non ulteriormente sindacabile in questa sede.

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente fa valere lo jus superveniens in materia di sanzioni, in base al principio del favor rei.

La censura è inammissibile.

Pur infatti vero che l'appello de contribuente è precedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 33, d.lgs. 158/2015 (primo gennaio 2016), tuttavia la sentenza impugnata e stata deliberata/depositata in epoca ben successiva (rispettivamente il 4 ed il 19 settembre 2017).

Dunque tale questione poteva e doveva essere posta nel corso del giudizio di secondo grado; non avencolo fatto il contribuente, la stessa è perciò preclusa (cfr. Sez. 6 - !i, Ordinanza n. 26457 del 16/12/2014, Rv. 633710 - 01).

Con il primo motivo -ex art. 36C, pr mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente incidentale denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 7, d.lgs 546/1992, 115, primo comma, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., 32, dPR 600/1'973, poiché la Commissione tributaria regionale, come del resto a Commissione tributaria provinciale, ha basato la propria decisione valorizzando le risultanze de le conclusioni della ctu contabile esple.:ata in prime cure, nonostante il consulente officioso abbia utilizzatc documenti prodotti dal contribuente successivamente al conferimento dell'incarico, comunque derogando al principio dispositivo in materia di allegazioni e prove nel processo tributario.

La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] esprime piena condivisicne al recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale «In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., I consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle partì ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni» (Sez.

U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 - 04).

Si ritiene di dare senz'altro seguito a tale principio di diritto, al quale la sentenza impugnata risulta conforme.

Con il secondo motivo -ex art. 350, orimo comma, n. 3 o 4, cod. proc. civ.- la ricorrente incidentale denLncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

La censura è infondata.

Basti ribadire quanto osservato in relazione all'analoga contrapposta critica mossa dal ricorrente.

In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

Stante la reciproca soccombenza b-?. spese del giudizio vanno compensate.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del ci.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuE li per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a itolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9165/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del D:rettore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7659/12/17, depositata il 19 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata d Salerno, rigettava gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 217/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto i ricorsi del Giarletta contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005/2009. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -che il gravame agenziale era infondato in relazione alla reiterazione dell'eccezione di illegittimità della ctu contabile espletata in prime cure, specificamente in relazione alla necessità della consulenza ed all'acquisizione da parte del consulente di documentazione ulteriore rispetto a cuell3 prodotta dal contribuente prima dell'espletamento della consulenza medesima; -che le conclusioni peritali dovevano essere recepite, in quanto immuni da vizi argomentativi, specificamente in ordine alle percentuali di rideterminazione dei ricavi dell'attività Economica del contribuente. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale affidato a due motivi. Il ricorrente ha proposto contro -icorso avverso il ricorso incidentale agenziale. La Corte ha rinviato la trattazione del giudizio in attesa della pronuncia delle SU sugli eventuali vizi della ctu. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, pr mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente si duole della violazioneflalsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), 39, comma 1, lett. d, 41, dPR 600/1973, poiché la CTR non ha tenuto conto dei costi afferenti i ricavi rivenienti dalla sua attività economica, quali ricostruiti induttivamente in base alle disposizioni legislative evocate. La censura è inammissibile. Va ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea rit:ognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui ceisura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed i i sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'amb to di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valuta -e il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il prolilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fati in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017). Risulta evidente che nel ripropo -re 13 questione della deduzione dei costi di produzione del reddito (d'impresa), quale rideterminato dall'agenzia fiscale con gli atti impositivi i npugnati (rettifica induttiva per mancata presentazione delle dicKarazioni di periodo) anche sulla base delle indagini bancarie espletate, il ricorrente mira ad una revisione del giudizio di merito della CTR campana, così collocandosi il mezzo al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, secondo il parametro prescelto. Con il secondo motivo -ex art. 36(., primo comma, n, 4, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta il Vi7:10 rnotivazionale assoluto della sentenza impugnata (motivazione mancante ovvero apparente). La censura è infondata. Questa Corte ha affermato che «La n-otivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "er -or in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non rer da, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). Non è affatto questo il caso della motivazione della sentenza impugnata, avendo di contro la CTR campana puntualmente affrontato il meritum causae in relazione alle pretese creditorie erariali ed alle difese del contribuente, con specifico ie. particolare riguardo alla questione della determinazione dei costi imprenditoriali, con espressa valutazione della critica del contribuente alle risultanze della ctu contabile. Trattasi dunque di una motivazione ben oltre il "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.U, 8053/2014), esprimente un preciso giudizio di merito non ulteriormente sindacabile in questa sede. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente fa valere lo jus superveniens in materia di sanzioni, in base al principio del favor rei. La censura è inammissibile. Pur infatti vero che l'appello de contribuente è precedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 33, d.lgs. 158/2015 (primo gennaio 2016), tuttavia la sentenza impugnata e stata deliberata/depositata in epoca ben successiva (rispettivamente il 4 ed il 19 settembre 2017). Dunque tale questione poteva e doveva essere posta nel corso del giudizio di secondo grado; non avencolo fatto il contribuente, la stessa è perciò preclusa (cfr. Sez. 6 - !i, Ordinanza n. 26457 del 16/12/2014, Rv. 633710 - 01). Con il primo motivo -ex art. 36C, pr mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente incidentale denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 7, d.lgs 546/1992, 115, primo comma, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., 32, dPR 600/1'973, poiché la Commissione tributaria regionale, come del resto a Commissione tributaria provinciale, ha basato la propria decisione valorizzando le risultanze de le conclusioni della ctu contabile esple.:ata in prime cure, nonostante il consulente officioso abbia utilizzatc documenti prodotti dal contribuente successivamente al conferimento dell'incarico, comunque derogando al principio dispositivo in materia di allegazioni e prove nel processo tributario. La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] esprime piena condivisicne al recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale «In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., I consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle partì ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni» (Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 - 04). Si ritiene di dare senz'altro seguito a tale principio di diritto, al quale la sentenza impugnata risulta conforme. Con il secondo motivo -ex art. 350, orimo comma, n. 3 o 4, cod. proc. civ.- la ricorrente incidentale denLncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. La censura è infondata. Basti ribadire quanto osservato in relazione all'analoga contrapposta critica mossa dal ricorrente. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Stante la reciproca soccombenza b-?. spese del giudizio vanno compensate. PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del ci.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuE li per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a itolo di contributo u
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