CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 12292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] - sanzionato dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Spoleto con l'esclusione dall'attività comune per la durata di quindici, per violazione dell'art. 77, comma 1 n. 9, Dpr 230/2000 - propone ricorso avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto e lamenta violazione ed erronea applicazione dell'articolo 38, comma 1, Ord. pen. e dell'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000, deducendo, in rito, il difetto di prova della comunicazione della convocazione presso il Consiglio di disciplina stesso e, nel merito, la mancanza di fraudolenza della conversazione, difatti avvenuta non con altro detenuto, bensì con l'agente di polizia penitenziaria, infine la carenza di motivazione, avendo lo stesso giudice specializzato ammesso che quella del provvedimento applicativo della sanzione era «estremamente succinta»; ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo, che investe i profili formali del procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente, poiché per un verso - a fronte del provvedimento che dà atto della circostanza che Attanasio fu ritualmente informato della convocazione - il ricorso si limita genericamente a obiettarne il difetto di prova e, per altro verso, non si è realizzato alcun pregiudizio per il detenuto che, difatti, si è presentato dinanzi all'organo di disciplina e ha esposto le proprie difese, dovendosi ricondurre l'eventuale violazione delle prescrizioni procedimentali di cui all'art. 81 citato alla categoria delle nullità degli atti processuali; che, difatti, in tal senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza Sez. 1 n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733, per la quale «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziana, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.», principio di diritto cui il Collegio aderisce e che ribadisce per la sua correttezza ermeneutica; ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, la nullità avrebbe dovuto essere dedotta al momento dell'apertura dell'udienza dinanzi al consiglio di disciplina, posto che proprio in quella fase il detenuto avrebbe dovuto lamentare di essere stato convocato in quella sede senza la preventiva conoscenza dell'accusa rivoltagli; cosa non verificatasi; rilevato quanto ai motivi di merito che gli stessi non sono consentiti in questa sede, siccome interamente versati in fatto, oltre che manifestamente infondati, poiché avversano apoditticamente il contenuto del provvedimento impugnato, senza in alcun modo confrontarsi con la congrua motivazione del Tribunale che ha evidenziato come la condotta per la quale Attanasio fu sanzionato si articolò dapprima nella comunicazione con altro detenuto e, quindi, dopo il richiamo da parte dell'agente di polizia penitenziaria, nella derisione provocatoria ai danni di quest'ultimo e che di tanto, sia pur con motivazione sintetica, ma adeguata, si è dato atto come già ricordato dal giudice specializzato - nel provvedimento applicativo della sanzione; ritenuto, infine, privo di rilievo il dedotto (ma non dimostrato) accoglimento del reclamo avverso la sanzione dell'esclusione dall'attività comune per l'isolamento continuo ex ad 33, comma 2, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), come tale insuscettibile di riverberare i suoi effetti sul comportamento comunque serbato e puntualmente descritto nel provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023