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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2025

Cassazione n. 00085/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4372/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d agli av v. [OSCURATO:PERSONA] A. Siciliano -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d a ll’avv .

Vin cent Fanini -controricorrente- avversola sentenza d ella C orte d’appello dell’ AQUILA n. 1760/2023 depositata il 15/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2012 la società PFM Immobiliare aveva convenutodinanzi al Tribunale di Teramo la società [OSCURATO:PERSONA] la riso- luzione del contratto di appalto stipulato il 1° settembre 2008 per grave inadempimento della convenuta appaltatrice e il risarcimento dei danni.

La convenuta aveva eccepitol'incompetenza territoriale e aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle fat- ture insolute.

Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempi- mento della convenuta, la condannòal risarcimento del danno e r i- gettòle domande riconvenzionali.

La Corte di appello dell'Aquila ha rigettato l'appello principale della convenuta e l'appello incidentale dell’attrice, confermando la competenza del giudice adito e la gravità dell'inadempimento della convenuta. 2.Ricorre in cassazione la convenuta appaltatrice con due motivi di ricorso.

Resiste la committente con controricorso.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 19 ss. c.p.c. e 1341 c.c.,per avere la Corte di appello errato nel ritenere vessatoria e inefficace la clausola di deroga alla competenza territoriale, sul presupposto che il contratto scaturissecondizioni generali predispo- ste unilateralmente, nonostante esso fosse stato specificamente ne- goziato e sottoscritto.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1453 ss. c.c., per avere la Corte di appello applicato le norme generali sulla riso- luzione per inadempimento, anziché la disciplina speciale degli ap- palti e per avere rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento dei lavori eseguiti sulla base dell'erroneo presupposto del mancato completamento dell'opera. 3.Ilconsigliere delegat o ha proposto la definizione a ccelerata ex art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondate zza del ricorso .

La ricor- rente ne ha chiesto in un primo tempo la decisione, ma ha depositato poi atto di rinuncia, datato 18 luglio 2025, con adesione della parte controricorrente, datata 18 luglio 2025. 4.Deve essere dichiaratal'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 391 co. 1 c.p.c., senza l’adozione di alcunprovvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia pre- clude a questa Corte la statuizione sulle spese di liteai sensi dell’art.391 co. 4 c.p.c.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al con- tributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugna- zione (cfr. Cass. n.25485/2018, per tutte).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4372/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d agli av v. [OSCURATO:PERSONA] A. Siciliano -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d a ll’avv . Vin cent Fanini -controricorrente- avversola sentenza d ella C orte d’appello dell’ AQUILA n. 1760/2023 depositata il 15/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2012 la società PFM Immobiliare aveva convenutodinanzi al Tribunale di Teramo la società [OSCURATO:PERSONA] la riso- luzione del contratto di appalto stipulato il 1° settembre 2008 per grave inadempimento della convenuta appaltatrice e il risarcimento dei danni. La convenuta aveva eccepitol'incompetenza territoriale e aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle fat- ture insolute. Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempi- mento della convenuta, la condannòal risarcimento del danno e r i- gettòle domande riconvenzionali. La Corte di appello dell'Aquila ha rigettato l'appello principale della convenuta e l'appello incidentale dell’attrice, confermando la competenza del giudice adito e la gravità dell'inadempimento della convenuta. 2.Ricorre in cassazione la convenuta appaltatrice con due motivi di ricorso. Resiste la committente con controricorso. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 19 ss. c.p.c. e 1341 c.c.,per avere la Corte di appello errato nel ritenere vessatoria e inefficace la clausola di deroga alla competenza territoriale, sul presupposto che il contratto scaturissecondizioni generali predispo- ste unilateralmente, nonostante esso fosse stato specificamente ne- goziato e sottoscritto. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1453 ss. c.c., per avere la Corte di appello applicato le norme generali sulla riso- luzione per inadempimento, anziché la disciplina speciale degli ap- palti e per avere rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento dei lavori eseguiti sulla base dell'erroneo presupposto del mancato completamento dell'opera. 3.Ilconsigliere delegat o ha proposto la definizione a ccelerata ex art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondate zza del ricorso . La ricor- rente ne ha chiesto in un primo tempo la decisione, ma ha depositato poi atto di rinuncia, datato 18 luglio 2025, con adesione della parte controricorrente, datata 18 luglio 2025. 4.Deve essere dichiaratal'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 391 co. 1 c.p.c., senza l’adozione di alcunprovvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia pre- clude a questa Corte la statuizione sulle spese di liteai sensi dell’art.391 co. 4 c.p.c. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al con- tributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugna- zione (cfr. Cass. n.25485/2018, per tutte). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio d
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