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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43150/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi con i quali deduce violazione dì legge e vizio di motivazione su: mancato riconoscimento della fattispecie tentata; applicazione della circostanza aggravante ex art. 625, comma primo n. 2, cod. pen.; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; eccesiva gravosità della pena inflitta; mancata esclusione della recidiva.

Il difensore ha presentato anche motivi aggiunti in punto di trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le censure si risolvono in pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che dà ampia e congrua risposta a tutte le questioni sollevate dalla difesa.

3.1.1. Il reato di furto è giunto a consumazione poiché l'agente aveva acquisito un autonoma disponibilità sulle cose sottratte: aveva guadagnato l'uscita dall'abitazione e si trovava già in strada, quando, sorpreso dalle forze dell'ordine, si era dato a precipitosa fuga, perdendo parte della refurtiva (una catenina d'oro).

3.1.2. La circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 2 cod. pen. era integrata dal fatto che l'imputato aveva manomesso il cilindro della serratura della porta di ingresso dell'abitazione della vittima.

3.1.3. I beni sottratti erano monili di notevole valore economico, il che escludeva la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'ad, 62 n. 4 cod. pen. 3.1.4.

Gli elementi rappresentati in sede di appello non erano idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la confessione era frutto dell'arresto in flagranza, la scelta del rito abbreviato era premiata ex se dalla riduzione della pena in misura di un terzo.

3.1.5. La recidiva si ancorava vuoi al presupposto formale dei precedenti penali vuoi al presupposto sostanziale della più accentuata pericolosità sociale manifestata dall'episodio in contestazione che seguiva, tra l'altro, due pregresse condanne per fatti analoghi.

3.1.6. La pena muoveva dal minimo edittale e il risultato finale era frutto degli aumenti per le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

3.2. Si tratta di motivazione congrua, rispondente ai principi giurisprudenziali, che, nella sua tenuta argomentativa, non viene minimamente intaccata dal ricorso. 3,3.

La inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc, pen., sui motivi aggiunti.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, dì Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi con i quali deduce violazione dì legge e vizio di motivazione su: mancato riconoscimento della fattispecie tentata; applicazione della circostanza aggravante ex art. 625, comma primo n. 2, cod. pen.; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; eccesiva gravosità della pena inflitta; mancata esclusione della recidiva. Il difensore ha presentato anche motivi aggiunti in punto di trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure si risolvono in pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che dà ampia e congrua risposta a tutte le questioni sollevate dalla difesa. 3.1.1. Il reato di furto è giunto a consumazione poiché l'agente aveva acquisito un autonoma disponibilità sulle cose sottratte: aveva guadagnato l'uscita dall'abitazione e si trovava già in strada, quando, sorpreso dalle forze dell'ordine, si era dato a precipitosa fuga, perdendo parte della refurtiva (una catenina d'oro). 3.1.2. La circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 2 cod. pen. era integrata dal fatto che l'imputato aveva manomesso il cilindro della serratura della porta di ingresso dell'abitazione della vittima. 3.1.3. I beni sottratti erano monili di notevole valore economico, il che escludeva la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'ad, 62 n. 4 cod. pen. 3.1.4. Gli elementi rappresentati in sede di appello non erano idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la confessione era frutto dell'arresto in flagranza, la scelta del rito abbreviato era premiata ex se dalla riduzione della pena in misura di un terzo. 3.1.5. La recidiva si ancorava vuoi al presupposto formale dei precedenti penali vuoi al presupposto sostanziale della più accentuata pericolosità sociale manifestata dall'episodio in contestazione che seguiva, tra l'altro, due pregresse condanne per fatti analoghi. 3.1.6. La pena muoveva dal minimo edittale e il risultato finale era frutto degli aumenti per le circostanze aggravanti ad effetto speciale. 3.2. Si tratta di motivazione congrua, rispondente ai principi giurisprudenziali, che, nella sua tenuta argomentativa, non viene minimamente intaccata dal ricorso. 3,3. La inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc, pen., sui motivi aggiunti. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, dì Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43150/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris