Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 20498/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21631/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 916/2019 , depositata il11/12/2019, R.G.N. 136/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Alessandria ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta di [OSCURATO:PERSONA] dal2002 al 2012, svolgendo le sue mansioni di operaio nell’ambito degli appalti conferiti al suo datore di lavoro in parte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (appaltatrice dei lavori [OSCURATO:SOCIETA]. in provincia di Alessandria) ed in parte da [OSCURATO:SOCIETA]. (appaltatrice dei lavori [OSCURATO:SOCIETA]. in provincia di Pavia); lamentava, poi, di non aver percepito la retribuzione dall'aprile 2011 sino alla cessazione del rapporto, né le relative competenze, che determinava nel complessivo importo di euro 53.984,54; pertanto evocava in giudizio le predette società, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, chiedendone la condanna al pagamento di detta somma, in solido fra loro; 2.rinunciata la domanda nei confronti della ditta Naclerio, medio tempore fallita, il Tribunale adito rigettava il ricorso dell’Imperati, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Torino; 3.il ricorso per cassazione proposto dal soccombente veniva accolto da questa Corte con sentenza n. 834 del 2019, statuendo il seguente principio di diritto: "il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'art.29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio"; 4.in sede di rinvio, la Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in solido tra loro, a pagare al ricorrente in riassunzione euro 14.230,48 lordi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e TimSpa, in solido tra loro, a pagare 8.435,48 lordi, oltre accessori; per quanto qui ancora rileva, in ordine alla determinazione del quantum, la Corte -dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto all’Imperati, in sede di riparto finale, la somma lorda di euro 4.180,17 a titolo di retribuzioni –ha argomentato che detta somma “non può essere imputata alle somme per le quali […] non si estende la solidarietà ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, in quanto l’art. 1193, comma 2, c.c., indicando, nella graduazione dei criteri di imputazione del pagamento, il credito ‘meno garantito’, fa riferimento alla garanzia in senso tecnico e quindi a forme di garanzia in senso tecnico-giuridico e quindi a forme di garanzia reale o personale, quali privilegio, pegno, ipoteca, fideiussione (cfr. Cass.30.5.1983, n. 3708) […] e non, certo, ai debiti che, in quanto assistiti da solidarietà, sono di più facile esazione”; di conseguenza ha detratto l’importo in questione “dal debito più antico, relativo all’anno 2011”; 5.la Corte territoriale ha, altresì, compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio; ha ritenuto “indubbio che Imperati, ben a conoscenza della parziale estinzione del proprio credito, non ne abbia mai dato atto in giudizio, continuando a chiedere la condanna per l’intera somma”, ravvisando, nell’avere taciuto tale circostanza, un comportamento contrario al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c.; la Corte torinese ha così concluso: “considerato da un lato che il comportamento scorretto del ricorrente ha reso necessario alle controparti svolgere difese con riferimento alla somma di euro 53.716,87, rispetto alla quale egli è soccombente (e già lo era, in buona parte, anche durante il primo grado di giudizio) e,dall’altro, che una parte del credito è comunque dovuta al ricorrente, l’applicazione dell’art. 92, comma 2, conduce, nel caso di specie, alla totale compensazione delle spese del giudizio di tutti i gradi”; 6.per la cassazione parziale di tale sentenza ha proposto ricorso l’Imperati con tre motivi; hanno resistito con distinti controricorsi le intimate società; tutte le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente dovrà essere valutata l’eccezione di nullità della procura conferita dall’Imperati per il ricorso in cassazione, sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; si deduce la mancanza dell’asseverazione della conformità all’originale della procura alle liti rilasciata a margine del ricorso per cassazione; l’eccezione è infondata atteso che l’asseverazione è contenuta nella relata di notifica del 31 luglio 2020 in atti; 2.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1193, comma 2, c.c., avuto riguardo all’imputazione del pagamento di euro 4.180,17, effettuato in sede di riparto fallimentare; si lamenta che la Corte abbia rifiutato di imputare detto pagamento ai debiti non garantiti dall’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, nonostante tale disposizione configuri “una vera e propria garanzia fideiussoria ex lege dell’appaltante stesso in favore dell’appaltatore”; il secondo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., e omessa applicazione semmai dell’art. 92, comma 1, c.p.c.”; si deduce che “la condotta eventualmente difforme dal dovere di lealtà eprobità delle parti non comporta mai la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., ma la condanna della parte eventualmente ‘scorretta’ alla rifusione delle spese cagionate all’altra parte per tale condotta”; con il terzo mezzo si denuncia ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere compensato le spese “in relazione alla reciproca soccombenza, che risalirebbe a buona parte del giudizio di primo grado”, quando, al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado nel marzo 2013, il dovuto era pari a 53.716,88, ridottosi per fatti sopravvenuti; si sostiene anche che l’asserita violazione dell’art. 88 c.p.c. può avere effetto, come affermato già nel primo motivo, sulla condanna alle spese in deroga al principio della soccombenza ma non costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione;

3. il primo motivo è infondato alla stregua del principio di diritto richiamato anche dalla sentenza impugnata, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi; in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali exart. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31387 del 2022); nell’applicazione dei criteri legali di pagamento, in caso di più debiti scaduti, la locuzione “debito meno garantito” – secondo Cass. n. 3708 del 1983 - deve essere interpretata nel suo significato tecnico-giuridico, con riguardo cioè alla presenza di garanzie reali o personali, ancorché atipiche, che rafforzano ogni singola obbligazione, in sé considerata, facilitandone l’adempimento o l’attuazione coattiva; ai predetti fini, pertanto, meno garantita, tra più obbligazioni scadute, è quelle che o non è assistita da alcuna garanzia oppure è assistita da una garanzia di minor forza, per natura, estensione, graduatoria di prelazione e così via, rispettoa quelle che assistono le altre obbligazioni, mentre agli stessi fini non può farsi riferimento ad altri elementi, non agevolmente né oggettivamente verificabili, attinenti alle concrete e svariate modalità delle obbligazioni ed ai rapporti in cui essi sono inseriti; come osserva la Corte territoriale, tale interpretazione è confermata anche dal criterio di imputazione successivo, secondo cui l’imputazione va fatta al debito più oneroso in caso di debiti “ugualmente garantiti”, locuzione che non può che essere riferita a garanzie in senso stretto, per le quali possa essere predicabile una pari forza comparabile; ciò posto, il criterio legale in parola non può operare per la responsabilità solidale del committente ex art.29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 che, sebbene finalizzata a rafforzare la posizione creditoria del lavoratore, non può certo essere considerata una garanzia in senso tecnico, da un punto di vista causale; per completezza, comunque, si rileva che anche a voler aderire al più remoto orientamento (Cass. n.1572 del 1974) - esplicitamente rimeditato dalla successiva pronuncia già richiamata –secondo cui la locuzione “debito meno garantito” non dovrebbe intendersi in senso rigorosamente tecnico, sicché vi potrebbero rientrare la figura della solidarietà passiva ovvero la minore speditezza o la maggiore dispendiosità dell'attuazione, la diversa prospettiva non gioverebbe comunque alla parte ricorrente, atteso che – per la stessa Cass. n. 1572/1974 cit. -lo stabilire quale, fra più debiti, sia da riteneremeno garantito e compito riservato esclusivamente al giudice del merito, il cui apprezzamento in proposito è insindacabile in Cassazione;

4. il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili perché riguardanti la regolamentazione delle spese, non possono trovare accoglimento; in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del [OSCURATO:PERSONA] del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass.

SS.

UU. n. 20598 del 2008); le Sezioni unite di questa Corte hanno poi chiarito che l'art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabil e, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-socialeo a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass.

SS.UU. n. 2572 del 2012; successive conf.: Cass. n. 2883 del 2014 e Cass. n. 7992 del 2022, le quali hanno concordemente ritenuto che integra la suddetta nozione l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza); ne consegue che il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali esercita il potere discrezionale di compensare le spese e la giustificazione deve superare la soglia della genericità (cfr. Cass. n. 221 del 2016; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 14411 del 2016; Cass. n. 22310 del 2017) e non essere illogica o erronea (cfr. Cass. n. 1675 del 2020; Cass. n. 273 del 2023, che non ha ravvisato l’inidoneità della motivazione che valorizzi il comportamento soggettivo delle parti in relazione alleparticolari evenienze del caso concreto); proprio avuto riguardo alle evenienze del caso concreto si è, di recente, precisato che il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente: nel senso che delle “gravi” ed “eccezionali” ragioni può certo conoscere questa Corte e ove il giudice del merito si limiti a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di una motivazione apparente; tuttavia il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (in termini: Cass. n. 15495 del 2022; in conformità v. da ultimo Cass. n. 12630 del 2023); pertanto resiste alle censure mosse la motivazione impugnata che –come riportato nello storico della lite – dispone la com pensazione integrale non tanto in ragione di una reciproca soccombenza, non ravvisabile per il mero accoglimento della domanda in misura diversa da quella originariamente pretesa, quanto piuttosto perché ha valutato, nella concreta vicenda processuale, un comportamento sleale – con un accertamento che non è suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità –che, mediante il richiamo a specifiche circostanze concrete della condotta processuale, si compenetra nel corpo motivazionale con il riferimento all’accoglimento parziale della domanda; peraltro, contrariamente a quanto opina parte ricorrente, secondo taluni precedenti di questa Corte la violazione dell’art. 88 c.p.c. non solo può determinare la condanna alle spese di chi non vi sarebbe altrimenti tenuto, ma costituisce anche elemento di valutazione ai fini della compensazione (Cass. n. 19443 del 2020; Cass. n. 11379 del 2006; Cass. n. 3175 del 1995; Cass. n. 2653 del 1994), così come elemento di valutazione, al medesimo fine, può essere l’accoglimento della domanda in misura inferiore a quanto originariamente preteso (cfr. Cass.

SS.UU. n. 32061 del 2022); 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto nel suo complesso ; il Collegio ritiene che, in ragione della opinabilità della questione posta dal primo motivo, che ha dato luogo anche a pronunce contrastanti di questa Corte, sussistano le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21631/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 916/2019 , depositata il11/12/2019, R.G.N. 136/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Alessandria ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta di [OSCURATO:PERSONA] dal2002 al 2012, svolgendo le sue mansioni di operaio nell’ambito degli appalti conferiti al suo datore di lavoro in parte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (appaltatrice dei lavori [OSCURATO:SOCIETA]. in provincia di Alessandria) ed in parte da [OSCURATO:SOCIETA]. (appaltatrice dei lavori [OSCURATO:SOCIETA]. in provincia di Pavia); lamentava, poi, di non aver percepito la retribuzione dall'aprile 2011 sino alla cessazione del rapporto, né le relative competenze, che determinava nel complessivo importo di euro 53.984,54; pertanto evocava in giudizio le predette società, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, chiedendone la condanna al pagamento di detta somma, in solido fra loro; 2.rinunciata la domanda nei confronti della ditta Naclerio, medio tempore fallita, il Tribunale adito rigettava il ricorso dell’Imperati, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Torino; 3.il ricorso per cassazione proposto dal soccombente veniva accolto da questa Corte con sentenza n. 834 del 2019, statuendo il seguente principio di diritto: "il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'art.29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio"; 4.in sede di rinvio, la Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in solido tra loro, a pagare al ricorrente in riassunzione euro 14.230,48 lordi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e TimSpa, in solido tra loro, a pagare 8.435,48 lordi, oltre accessori; per quanto qui ancora rileva, in ordine alla determinazione del quantum, la Corte -dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto all’Imperati, in sede di riparto finale, la somma lorda di euro 4.180,17 a titolo di retribuzioni –ha argomentato che detta somma “non può essere imputata alle somme per le quali […] non si estende la solidarietà ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, in quanto l’art. 1193, comma 2, c.c., indicando, nella graduazione dei criteri di imputazione del pagamento, il credito ‘meno garantito’, fa riferimento alla garanzia in senso tecnico e quindi a forme di garanzia in senso tecnico-giuridico e quindi a forme di garanzia reale o personale, quali privilegio, pegno, ipoteca, fideiussione (cfr. Cass.30.5.1983, n. 3708) […] e non, certo, ai debiti che, in quanto assistiti da solidarietà, sono di più facile esazione”; di conseguenza ha detratto l’importo in questione “dal debito più antico, relativo all’anno 2011”; 5.la Corte territoriale ha, altresì, compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio; ha ritenuto “indubbio che Imperati, ben a conoscenza della parziale estinzione del proprio credito, non ne abbia mai dato atto in giudizio, continuando a chiedere la condanna per l’intera somma”, ravvisando, nell’avere taciuto tale circostanza, un comportamento contrario al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c.; la Corte torinese ha così concluso: “considerato da un lato che il comportamento scorretto del ricorrente ha reso necessario alle controparti svolgere difese con riferimento alla somma di euro 53.716,87, rispetto alla quale egli è soccombente (e già lo era, in buona parte, anche durante il primo grado di giudizio) e,dall’altro, che una parte del credito è comunque dovuta al ricorrente, l’applicazione dell’art. 92, comma 2, conduce, nel caso di specie, alla totale compensazione delle spese del giudizio di tutti i gradi”; 6.per la cassazione parziale di tale sentenza ha proposto ricorso l’Imperati con tre motivi; hanno resistito con distinti controricorsi le intimate società; tutte le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente dovrà essere valutata l’eccezione di nullità della procura conferita dall’Imperati per il ricorso in cassazione, sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; si deduce la mancanza dell’asseverazione della conformità all’originale della procura alle liti rilasciata a margine del ricorso per cassazione; l’eccezione è infondata atteso che l’asseverazione è contenuta nella relata di notifica del 31 luglio 2020 in atti; 2.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito: col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1193, comma 2, c.c., avuto riguardo all’imputazione del pagamento di euro 4.180,17, effettuato in sede di riparto fallimentare; si lamenta che la Corte abbia rifiutato di imputare detto pagamento ai debiti non garantiti dall’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, nonostante tale disposizione configuri “una vera e propria garanzia fideiussoria ex lege dell’appaltante stesso in favore dell’appaltatore”; il secondo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., e omessa applicazione semmai dell’art. 92, comma 1, c.p.c.”; si deduce che “la condotta eventualmente difforme dal dovere di lealtà eprobità delle parti non comporta mai la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., ma la condanna della parte eventualmente ‘scorretta’ alla rifusione delle spese cagionate all’altra parte per tale condotta”; con il terzo mezzo si denuncia ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere compensato le spese “in relazione alla reciproca soccombenza, che risalirebbe a buona parte del giudizio di primo grado”, quando, al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado nel marzo 2013, il dovuto era pari a 53.716,88, ridottosi per fatti sopravvenuti; si sostiene anche che l’asserita violazione dell’art. 88 c.p.c. può avere effetto, come affermato già nel primo motivo, sulla condanna alle spese in deroga al principio della soccombenza ma non costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione; 3. il primo motivo è infondato alla stregua del principio di diritto richiamato anche dalla sentenza impugnata, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi; in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali exart. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31387 del 2022); nell’applicazione dei criteri legali di pagamento, in caso di più debiti scaduti, la locuzione “debito meno garantito” – secondo Cass. n. 3708 del 1983 - deve essere interpretata nel suo significato tecnico-giuridico, con riguardo cioè alla presenza di garanzie reali o personali, ancorché atipiche, che rafforzano ogni singola obbligazione, in sé considerata, facilitandone l’adempimento o l’attuazione coattiva; ai predetti fini, pertanto, meno garantita, tra più obbligazioni scadute, è quelle che o non è assistita da alcuna garanzia oppure è assistita da una garanzia di minor forza, per natura, estensione, graduatoria di prelazione e così via, rispettoa quelle che assistono le altre obbligazioni, mentre agli stessi fini non può farsi riferimento ad altri elementi, non agevolmente né oggettivamente verificabili, attinenti alle concrete e svariate modalità delle obbligazioni ed ai rapporti in cui essi sono inseriti; come osserva la Corte territoriale, tale interpretazione è confermata anche dal criterio di imputazione successivo, secondo cui l’imputazione va fatta al debito più oneroso in caso di debiti “ugualmente garantiti”, locuzione che non può che essere riferita a garanzie in senso stretto, per le quali possa essere predicabile una pari forza comparabile; ciò posto, il criterio legale in parola non può operare per la responsabilità solidale del committente ex art.29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 che, sebbene finalizzata a rafforzare la posizione creditoria del lavoratore, non può certo essere considerata una garanzia in senso tecnico, da un punto di vista causale; per completezza, comunque, si rileva che anche a voler aderire al più remoto orientamento (Cass. n.1572 del 1974) - esplicitamente rimeditato dalla successiva pronuncia già richiamata –secondo cui la locuzione “debito meno garantito” non dovrebbe intendersi in senso rigorosamente tecnico, sicché vi potrebbero rientrare la figura della solidarietà passiva ovvero la minore speditezza o la maggiore dispendiosità dell'attuazione, la diversa prospettiva non gioverebbe comunque alla parte ricorrente, atteso che – per la stessa Cass. n. 1572/1974 cit. -lo stabilire quale, fra più debiti, sia da riteneremeno garantito e compito riservato esclusivamente al giudice del merito, il cui apprezzamento in proposito è insindacabile in Cassazione; 4. il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili perché riguardanti la regolamentazione delle spese, non possono trovare accoglimento; in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del [OSCURATO:PERSONA] del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008); le Sezioni unite di questa Corte hanno poi chiarito che l'art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabil e, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-socialeo a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. SS.UU. n. 2572 del 2012; successive conf.: Cass. n. 2883 del 2014 e Cass. n. 7992 del 2022, le quali hanno concordemente ritenuto che integra la suddetta nozione l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza); ne consegue che il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali esercita il potere discrezionale di compensare le spese e la giustificazione deve superare la soglia della genericità (cfr. Cass. n. 221 del 2016; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 14411 del 2016; Cass. n. 22310 del 2017) e non essere illogica o erronea (cfr. Cass. n. 1675 del 2020; Cass. n. 273 del 2023, che non ha ravvisato l’inidoneità della motivazione che valorizzi il comportamento soggettivo delle parti in relazione alleparticolari evenienze del caso concreto); proprio avuto riguardo alle evenienze del caso concreto si è, di recente, precisato che il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente: nel senso che delle “gravi” ed “eccezionali” ragioni può certo conoscere questa Corte e ove il giudice del merito si limiti a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di una motivazione apparente; tuttavia il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (in termini: Cass. n. 15495 del 2022; in conformità v. da ultimo Cass. n. 12630 del 2023); pertanto resiste alle censure mosse la motivazione impugnata che –come riportato nello storico della lite – dispone la com pensazione integrale non tanto in ragione di una reciproca soccombenza, non ravvisabile per il mero accoglimento della domanda in misura diversa da quella originariamente pretesa, quanto piuttosto perché ha valutato, nella concreta vicenda processuale, un comportamento sleale – con un accertamento che non è suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità –che, mediante il richiamo a specifiche circostanze concrete della condotta processuale, si compenetra nel corpo motivazionale con il riferimento all’accoglimento parziale della domanda; peraltro, contrariamente a quanto opina parte ricorrente, secondo taluni precedenti di questa Corte la violazione dell’art. 88 c.p.c. non solo può determinare la condanna alle spese di chi non vi sarebbe altrimenti tenuto, ma costituisce anche elemento di valutazione ai fini della compensazione (Cass. n. 19443 del 2020; Cass. n. 11379 del 2006; Cass. n. 3175 del 1995; Cass. n. 2653 del 1994), così come elemento di valutazione, al medesimo fine, può essere l’accoglimento della domanda in misura inferiore a quanto originariamente preteso (cfr. Cass. SS.UU. n. 32061 del 2022); 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto nel suo complesso ; il Collegio ritiene che, in ragione della opinabilità della questione posta dal primo motivo, che ha dato luogo anche a pronunce contrastanti di questa Corte, sussistano le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 20498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris