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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15903/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale era stato condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen., dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Mu, eccependo innanzitutto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti della Guardia di Finanza, in quanto assunte in violazione degli artt. 191 e 194 cod.proc.pen: gli accertamenti tecnici in ordine alla contraffazione erano stati svolti dagli agenti della Guardia di Finanza che avevano eseguito il sopralluogo, quindi non potevano essere qualificati come perizie,e le valutazioni operate risultavano poco attendibili in quanto effettuate da soggetti non qualificati e quindi, per alcuni aspetti, aventi un interesse diretto nel processo; data poi la mole di prodotti oggetto di ispezione e sequestro, era impossibile che i testimoni avessero potuto constatare la contraffazione di tutta la merce, per cui non si poteva affermare che avessero avuto una diretta percezione sensoriale della stessa; la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione sulla specifica doglianza avanzata con i motivi di appello. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la violazione e la erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato: la motivazione della Corte di appello sul punto appariva manifestamente infondata ed illogica, atteso che la conoscenza della presunta provenienza delittuosa dei beni sequestrati non poteva essere desunta da alcun elemento fattuale, in quanto non vi era alcun indicatore da cui potesse emergere che l'imputato, al momento dell'acquisto dei beni, non fosse in assoluta buona fede; inoltre, i giudici avevano fondato la prova della esistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo sul fatto che l'imputato non aveva fornito alcuna indicazione utile sulla provenienza della merce, con una inversione dell'onere della prova, 1.3 II difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello non aveva adeguatamente vagliato la possibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 712 cod.pen., non essendo possibile affermare con certezza che Mu fosse consapevole della illegittima provenienza della merce. 1.4 Il difensore lamenta il difetto di motivazione per la mancata riduzione della pena irrogata, essendosi la Corte di appello limitata ad eliminare l'aumento per la continuazione applicato dal giudice di primo grado. 1.5 II difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva confermato la mancata concessione dei benefici di legge sulla base dei precedenti dell'imputato, non facendo corretta applicazione dell'art. 163 cod.pen., in quanto non era stato considerato che Mu aveva un unico precedente, per il quale non era stata concessa la sospensione condizionale della pena e molto risalente nel tempo, dal quale pertanto non poteva desumersi il rischio di reiterazione del reato né la pericolosità sociale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato)" (Sez.2, Sentenza n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 - 01); inoltre la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Ud., dep. 13/07/2015 , Rv. 264444); la prova della falsificazione del marchio di un bene, pertanto può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante o di un soggetto esperto in tale marchio, laddove, come nel caso che ci occupa, si tratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli e lo stesso spieghi in maniera logica attraverso quali indici rivelatori egli è pervenuto alla conclusione che si trattasse di un prodotto contraffatto Ciò premesso, si deve rilevare che il motivo relativo alla mancanza di perizia ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste sentito non era stato proposto in appello, nel quale la censura riguardava soltanto il fatto che, vista la quantità della merce sequestrata, non era possibile che il teste la avesse esaminata tutta; il motivo è pertanto inammissibile in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).

Quanto al fatto che l'agente operante non abbia visionato tutta la merce in sequestro, si tratta di una semplice ipotesi prospettata dal difensore, non 3 r ) risultando che al teste siano mai state poste domande in merito, con conseguente genericità del motivo. 1.2 Sul secondo e terzo motivo di ricorso, la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che non sussisteva alcun elemento da cui dedurre che fosse stata concessa autorizzazione per la riproduzione dei marchi sui prodotti sequestrato e che il ricorrente non aveva prodotto alcuna fattura relativa all'acquisto della merce o precisato da chi l'avesse ricevuta, appare congrua e coerente con le risultanze processuali A tale proposito, si deve rilevare come, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 , Pomella, Rv. 252285;Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010 , Tenne, Rv. 248718); inoltre, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Per quanto riguarda la dosimetria della pena, è sufficiente osservare che la stessa, a seguito dell'eliminazione di quella inflitta per il reato di cui all'art. 474 cod.pen., è stata contenuta nel minimo edittale, per cui il ricorrente è privo di interesse sul punto. 1.4 Relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte quella secondo la quale n tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (vedi, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02): la motivazione del diniego, nel caso di specie, è stata fornita analizzando un indice, rilevante ai sensi dell'art. 164 cod.pen., per il giudizio prognostico sulla personalità del reo e sulla sua capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati, e cioè la connotazione del fatto, con particolare riferimento al consistente numero di capi di abbigliamento sequestrati, che portavano a ritenere l'imputato intraneo a commerci illeciti, con pericolo di reiterazione del reato: la motivazione sul punto risulta, pertanto, congrua ed esauriente. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale era stato condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen., dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Mu, eccependo innanzitutto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti della Guardia di Finanza, in quanto assunte in violazione degli artt. 191 e 194 cod.proc.pen: gli accertamenti tecnici in ordine alla contraffazione erano stati svolti dagli agenti della Guardia di Finanza che avevano eseguito il sopralluogo, quindi non potevano essere qualificati come perizie,e le valutazioni operate risultavano poco attendibili in quanto effettuate da soggetti non qualificati e quindi, per alcuni aspetti, aventi un interesse diretto nel processo; data poi la mole di prodotti oggetto di ispezione e sequestro, era impossibile che i testimoni avessero potuto constatare la contraffazione di tutta la merce, per cui non si poteva affermare che avessero avuto una diretta percezione sensoriale della stessa; la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione sulla specifica doglianza avanzata con i motivi di appello. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la violazione e la erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato: la motivazione della Corte di appello sul punto appariva manifestamente infondata ed illogica, atteso che la conoscenza della presunta provenienza delittuosa dei beni sequestrati non poteva essere desunta da alcun elemento fattuale, in quanto non vi era alcun indicatore da cui potesse emergere che l'imputato, al momento dell'acquisto dei beni, non fosse in assoluta buona fede; inoltre, i giudici avevano fondato la prova della esistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo sul fatto che l'imputato non aveva fornito alcuna indicazione utile sulla provenienza della merce, con una inversione dell'onere della prova, 1.3 II difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello non aveva adeguatamente vagliato la possibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 712 cod.pen., non essendo possibile affermare con certezza che Mu fosse consapevole della illegittima provenienza della merce. 1.4 Il difensore lamenta il difetto di motivazione per la mancata riduzione della pena irrogata, essendosi la Corte di appello limitata ad eliminare l'aumento per la continuazione applicato dal giudice di primo grado. 1.5 II difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva confermato la mancata concessione dei benefici di legge sulla base dei precedenti dell'imputato, non facendo corretta applicazione dell'art. 163 cod.pen., in quanto non era stato considerato che Mu aveva un unico precedente, per il quale non era stata concessa la sospensione condizionale della pena e molto risalente nel tempo, dal quale pertanto non poteva desumersi il rischio di reiterazione del reato né la pericolosità sociale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato)" (Sez.2, Sentenza n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 - 01); inoltre la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Ud., dep. 13/07/2015 , Rv. 264444); la prova della falsificazione del marchio di un bene, pertanto può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante o di un soggetto esperto in tale marchio, laddove, come nel caso che ci occupa, si tratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli e lo stesso spieghi in maniera logica attraverso quali indici rivelatori egli è pervenuto alla conclusione che si trattasse di un prodotto contraffatto Ciò premesso, si deve rilevare che il motivo relativo alla mancanza di perizia ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste sentito non era stato proposto in appello, nel quale la censura riguardava soltanto il fatto che, vista la quantità della merce sequestrata, non era possibile che il teste la avesse esaminata tutta; il motivo è pertanto inammissibile in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). Quanto al fatto che l'agente operante non abbia visionato tutta la merce in sequestro, si tratta di una semplice ipotesi prospettata dal difensore, non 3 r ) risultando che al teste siano mai state poste domande in merito, con conseguente genericità del motivo. 1.2 Sul secondo e terzo motivo di ricorso, la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che non sussisteva alcun elemento da cui dedurre che fosse stata concessa autorizzazione per la riproduzione dei marchi sui prodotti sequestrato e che il ricorrente non aveva prodotto alcuna fattura relativa all'acquisto della merce o precisato da chi l'avesse ricevuta, appare congrua e coerente con le risultanze processuali A tale proposito, si deve rilevare come, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 , Pomella, Rv. 252285;Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010 , Tenne, Rv. 248718); inoltre, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Per quanto riguarda la dosimetria della pena, è sufficiente osservare che la stessa, a seguito dell'eliminazione di quella inflitta per il reato di cui all'art. 474 cod.pen., è stata contenuta nel minimo edittale, per cui il ricorrente è privo di interesse sul punto. 1.4 Relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte quella secondo la quale n tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (vedi, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02): la motivazione del diniego, nel caso di specie, è stata fornita analizzando un indice, rilevante ai sensi dell'art. 164 cod.pen., per il giudizio prognostico sulla personalità del reo e sulla sua capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati, e cioè la connotazione del fatto, con particolare riferimento al consistente numero di capi di abbigliamento sequestrati, che portavano a ritenere l'imputato intraneo a commerci illeciti, con pericolo di reiterazione del reato: la motivazione sul punto risulta, pertanto, congrua ed esauriente. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle amme
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