CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.U.I. 0555JYP avverso la sentenza del 27/06/2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 6 novembre 2020 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato - equivalenti le attenuanti generiche alla contestata recidiva - alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro ad eccezione del denaro, invero sottoposto a confisca. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto alla determinazione della pena, secondo il ricorrente la motivazione appariva del tutto carente, non aveva tenuto conto delle valutazioni operate in sede di appello e aveva erroneamente ritenuto l'assenza di condotta collaborativa con le autorità. Oltre a ciò, ai fini dell'esclusione della recidiva e del riconoscimento in massimo grado delle attenuanti generiche doveva considerarsi la personalità dell'imputato, irregolare sul territorio dello Stato e con scarse possibilità di inserimento sociale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al motivo di censura, vero è che questa Corte ha annotato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Laddove, in ogni caso, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464). 4.1.1. A questi criteri si è sicuramente attenuta la Corte territoriale, che ha dato conto dell'esistenza di precedenti penali recenti, commessi nel biennio antecedente, concernenti reati contro la persona e il patrimonio nonché in tema di stupefacenti. In tal senso la sentenza impugnata - che ha rievocato i fatti e la necessitata ammissione di colpevolezza, tenuto conto che l'imputato era stato colto nell'atto di deglutire tre ovuli di cocaina, nel tentativo quindi di preservare la propria impunità e non certo di collaborare - ha così del tutto logicamente disegnato il continuum nell'illecito, tenuto conto della scelta di un percorso di accentuata devianza e dell'inutilità delle pregresse sanzioni, ravvicinate nel tempo e univocamente indicative di un sempre più convinto disinteresse alle regole di convivenza. Né l'evidenziata condizione di irregolarità nel territorio dello Stato può, all'evidenza, rappresentare in tal senso elemento di positiva valutazione e di prognosi favorevole. 4.2. In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, va invero notato che i Giudici nel merito hanno invece ribadito il giudizio di equivalenza tra attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e contestata recidiva. In relazione a detto bilanciamento non vi è specifica doglianza, una volta disattesa la richiesta di disapplicazione della recidiva. 4.2.1. In ogni caso, per completezza, la sentenza impugnata ha dato ripetutamente atto della congruità del trattamento sanzionatorio siccome determinato (cfr. ad es. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217), proprio in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche ancorché nella ribadita considerazione della recidiva - e della fissazione della pena base nella misura del minimo edittale detentivo e, quanto alla sanzione pecuniaria, con uno scostamento pressoché irrilevante da detto limite inferiore. 5. L'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo, è quindi manifestamente infondata. Non può pertanto che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i